Lesioni personali: Cassazione, anche la contusione è una malattia
Dal punto divista giuridico, la nozione di “malattia”comprende “qualsiasi alterazioneanatomica o funzionale che innesti un significativo processo patologico,anche non definitivo; vale a dire, qualsiasi alterazione anatomica che importiun processo di reintegrazione, pur se di breve durata”. Pertanto, anche “la contusione costituisce malattia aisensi dell'art. 582 c.p.”
Lo ha stabilitola Corte di Cassazione (V sezionepenale) nella sentenza n. 44026,depositata il 22 ottobre 2014, pronunciandosi sul ricorso dell'imputato dilesioni volontarie, minaccia e ingiuria nei confronti dell'ex moglie e dei suoigenitori.
Disattendendo imotivi di doglianza della difesa dell'imputato, la quale sosteneva che lamalattia non può consistere in una “meraalterazione anatomica”, bensì in “un'alterazionesuscettibile di essere fonte e causa di limitazioni funzionali” e che nonera stato provato né il nesso causale nè l'elemento soggettivo del reato, laCorte riteneva che, nella specie, le contusioni provocate (escoriazioni al gluteo e al braccio, rispettivamente, alla prima ealla seconda delle persone offese, che richiedevano un notevole lasso di tempoper assorbirsi e che, peraltro, nel secondo caso, erano state provocate con unpugno che causava la perdita di coscienza), erano da considerarsi malattie giuridicamente rilevanti in entrambi i casi, comeevidenziate dalla ricca documentazione medica prodotta, tra l'altro,incontestata dal ricorrente.
Quanto all'animus nocendi, sulla base delledichiarazioni dei testimoni, risultava chiaramente l'esistenza di un conflittotra le parti e “un atteggiamentoaggressivo” dell'imputato nei confronti delle controparti. Per di più,secondo la Corte, anche una spinta,come nel caso di specie, “idonea per lasua violenza, a far cadere una persona (sia pure, eventualmente, con ilconcorso di particolari condizioni ambientali, come la scarsa vigoria fisicadella persona offesa, il terreno bagnato) costituisceuna violenza fisica che aggredisce la incolumità personale e, pertanto, unavolta provata la consapevolezza e la volontà dell'agente di dare tale spinta, si rende configurabile il dolo del delittodi lesioni personali volontarie, avente quale evento le conseguenze lesive inconcreto causate dalla condotta costitutiva di violenza fisica esercitata sullapersona offesa".
Con questemotivazioni, la S.C. ha, quindi, dichiaratoinammissibile il ricorso condannando l'imputato anche al pagamento di unasomma in favore della Cassa delle ammende.
Per il resto si rimanda al testo della sentenza qui sotto allegato.
Data: 29/10/2014 16:00:00Autore: Marina Crisafi