Compensi in nero? Li 'dichiara' la bolletta della luce
Tutte lestrade portano… al nero. Così si potrebbe “titolare” la sentenza n. 20897/2014della Corte di Cassazione, che riconosce al Fisco la facoltà di utilizzarequalsiasi elemento probatorio, anche di tipo induttivo, perdeterminare l'esatto ammontare del reddito prodotto da un contribuente duranteil periodo di imposta. Compreso l'uso di presunzionisupersemplici– quelle, cioè, non connotate dai caratteri della gravità, precisione e concordanza –,pur in presenza di una contabilità formalmente regolare.
Così, mentre da unlato la Consulta pone un limite all'utilizzabilità dei prelievi bancari ingiustificati per provare gli acquisti non dichiaratidei liberi professionisti, dall'altro i giudici di Piazza Cavour spianano lastrada all'inversione dell'onere della prova (con l'utilizzo delle presunzionisupersemplici, appunto) per dimostrare i corrispettivi sottratti al Fisco.
Inparticolare, nella controversia decisa in terzo grado dalla sentenza n.20897/2014, è stato ritenuto lecito il ricorso alla lettura dei consumielettrici prodotti da un'imprenditrice sottoposta ad accertamento, per dedurneil reddito effettivo. Il caso di specie vedeva contrapposti l'Agenzia delleEntrate e la titolare di un negozio di lavanderia/tintoria. Quest'ultima, raggiuntada un avviso di accertamento che le contestava in via presuntiva maggioriricavi/corrispettivi in materia di Irpef, Ilor e Iva, impugnava l'atto,ottenendo ragione sia presso la CTP (Commissione Tributaria Provinciale) sia in appello, presso la CTR (Commissione Tributaria Regionale). Entrambi gli organi giudicantiavevano infatti ritenuto illegittimo l'accertamento, perché emesso inviolazione delle norme sull'onere della prova e basato semplicemente su studi disettore.
Ma la Corte di Cassazione, adita dall'ente riscossore, ha del tuttosovvertito gli orientamenti della giurisdizione di merito, rendendo esecutivo l'accertamentoe statuendo che l'ente impositore può procedere ad accertamento induttivo ogniqualvolta ravvisi gravi incongruenze tra importi dichiarati e quelli desumibilidalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attivitàsvolta o dagli studi di settore (cfr anche Cass. 20414/2014).
- Testo Sentenza Cassazione n.20897/2014
Autore: Mara M.