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Ultime notizie sui benefici combattentistici

La complessa vicenda dei benefici combattentistici, alla luce delle più recenti sentenze e tenendo conto dell'orientamento delle Amministrazioni


Avv. Francesco Pandolfi - cassazionista

Si illustra la complessa vicenda dei benefici combattentistici, alla luce delle più recenti sentenze e tenendo conto dell'orientamento delle Amministrazioni.

La spiegazione della distorta querelle si conclude con il consiglio pratico di proseguire nell'azione, utilizzando lo strumento del ricorso avanti la Corte dei Conti, anche per il personale attualmente in servizio.

In data 21.10.2014 il Consiglio di Stato ha depositato la sentenza n. 5172 con la quale ha riformato la sentenza del Tar della Lombardia n.1168 del 07.05.2014 ( che aveva accertato il diritto al riconoscimento dei benefici ex l. n. 1746/62 ai fini dell'indennità di buonuscita ).

Nell'emettere tale decisione il Consiglio di Stato ha ritenuto che il richiamo alla legge n. 1746/62 è improprio, in quanto si tratta di una norma che riguarda le campagne svolte nel solo periodo 1940 – 1945; ha stabilito che non esiste alcuna norma che ne può consentire l'estensione a campagne di guerra successive; ha richiamato il principio generale per cui la Corte dei Conti può accertare l'an e il quantum della pensione, mentre spetta al C.d.S. il giudizio sul rapporto di impiego.

In data 07.06.2013 la Corte dei Conti Sezione I Giurisdizionale Centrale d'Appello ha depositato la sentenza n. 845 (di conferma della sentenza n. 242 del 16.11.2011 emessa dalla Corte dei Conti sez. giurisdizionale per il Friuli V Giulia ) con la quale ha invece affermato che l'estensione dei benefici combattentistici ai militari impiegati nelle missioni Onu ha la sua fonte nella legge n.1746/62, in forza della quale il servizio prestato dal militare in zone d'intervento per conto Onu è da ritenersi equiparato, agli effetti pensionistici, al servizio di guerra.

Ad identica soluzione pervengono le sentenze della Sez. IV n. 80554 del 16.11.1992 e n. 234 del 20.11.2009.

La sentenza n. 845/13 ha inoltre ribadito che i benefici sono da individuare nel computo delle campagne di guerra secondo la disciplina prevista dall'art. 3 legge n. 390 del 24.04.1950 e dall'art. 18 del t.u. n. 1092 del 1973.

Ha altresì precisato che non vi sono plausibili ragioni per limitare ai soli incrementi stipendiali l'estensione dei benefici in questione ai militari inviati in zone d'intervento Onu; la legge estende infatti i benefici tout court, sicchè non si vede ragione per limitarli ai soli benefici stipendiali, laddove invece le norme ( art. 3 legge n. 390 del 24.04.1950 e art. 18 t.u. n. 1092 del 1973 ) verso le quali opera il beneficio prevedono anche benefici pensionistici.

Nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5172 si legge, diversamente, che è del tutto improprio il richiamo alla legge n. 390/50, in quanto detta legge ha il solo ambito di operatività nel periodo 1940 -1945 e, inoltre, manca una disposizione in grado di estenderne l'applicabilità a campagne successive.

Tale assunto appare fuorviante, in quanto la legge n. 1746/62 è esplicita nell'estendere i benefici per i combattenti ai militari delle missioni Onu,

Schematicamente:

nel 2013 la Corte dei Conti sez. giurisdiz. Centrale d'appello ammette in favore dei richiedenti in quiescenza il riconoscimento dei benefici combattentistici in forza del disposto di cui alla L. 1746/62;

nel 2014 il Consiglio di Stato nega l'estensione di tale diritto ad un gruppo di militari ricorrenti e in servizio, i quali hanno agito per l'accertamento della computabilità dei benefici nella base contributiva ( non già al trattamento pensionistico ).

Senza commentare il perché di tale innaturale asimmetria di giudicati, consegue dalle due sentenze che le domande proposte avanti le due Corti hanno diversa natura, diversa finalità e diversi risultati:

1) alla Corte dei Conti compete giudicare l'an e quantum della “pensione”, non potendo sindacare sulla determinazione della base pensionabile o sui contributi da versare;

2) al Consiglio di Stato compete invece valutare il “rapporto di impiego” e le vicende ad esso connesse.

Di fronte al contrasto di giudicati sopra spiegato e tenendo conto che un'eventuale avvio di ricorso ( soggettivo o plurisoggettivo ) al Consiglio di Stato alzerebbe eccessivamente il rischio di soccombenza ( fino a che non muta l'orientamento del massimo giudice amministrativo ), è possibile proseguire ( dopo la notificazione delle istanze / diffide / lettere di messa in mora ) avanti la Corte dei Conti, con un ricorso “circoscritto”, che tenda a far accertare l”an” ovvero il diritto alla maggiorazione del servizio utile ai fini della maturazione del diritto alla pensione, ciò che appunto rientra nella competenza di questo Giudice.

Incidentalmente ricordiamo tra l'altro che, in una differente fattispecie, la Corte di cassazione Sezioni Unite civili, con ordinanza n. 4325/14 ha già riconosciuto il diritto del militare alla tutela davanti la Corte dei Conti finalizzata ad accertare, preventivamente e in costanza di rapporto di impiego, il solo “presupposto” del diritto che sarà fatto valere in un futuro giudizio di tipo pensionistico.

Questo difensore ritiene inoltre che la complessa vicenda richieda un intervento della Corte Costituzionale, la quale deve essere chiamata a giudicare se è costituzionalmente legittima, rispetto agli artt. 3 e 36 Cost., la norma riguardante l'estensione dei benefici combattentistici ai militari inviati in zone d'intervento Onu in epoche successive al periodo 1940 – 1945.

Di seguito si indicano in schematica sintesi gli elementi che traspaiono dalla posizione assunta dall'Amministrazione rispetto alle rivendicazioni dei Militari aventi diritto.

In data 31.07.2013 il Ministero della Difesa aggiorna l'elenco dei territori da considerarsi “zona di intervento”, per i periodi a fianco indicati; questo elenco abroga e sostituisce il precedente elenco pubblicato dal Ministero in data 26.05.2011.

Il Ministero stabilisce quanto segue:

1) è' confermata la validità della procedura di trascrizione matricolare attualmente in vigore (pertanto le variazioni matricolari effettuate al 30.07.2013 sono valide),

2) le variazioni matricolari e, di conseguenza, il diritto all'attribuzione dei benefici, competono solo ed esclusivamente al personale che abbia prestato servizio in zona d'intervento inquadrato nella cd forza multinazionale ( si parla genericamente di personale -senza distinguere tra dirigenti e non- rientrante nella forza multinazionale ),

3) le variazioni matricolari non competono al personale inviato in quelle aree per espletare compiti devoluti all'Ente o Reparto di appartenenza ( quindi l'esecuzione di compiti di reparto comporta l'esclusione dal novero ),

4) in caso di errata applicazione dei principi elencati, sussiste la responsabilità amministrativa e contabile della Dirigenza che ha eventualmente operato le variazioni matricolari e le conseguenti attribuzioni del diritto ai benefici.

L'elenco dello Stato Maggiore ( la nota ministeriale ) viene trasmesso, per competenza, ai seguenti Vertici:

5) Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Ufficio per gli Affari Militari,

6) Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio del Consigliere Militare,

7) Ministro della Difesa, Gabinetto del Ministro, Ufficio Legislativo,

8) tutti gli Stati Maggiori,

9) Ufficio Centrale per il Bilancio,

10) Direzione Generale per il personale civile, della Previdenza Militare e della Leva,

e così via nella scala gerarchico - istituzionale.

Nessuna questione, nessuna richiesta di chiarimenti, nessuna istanza di modifica e/o integrazione viene sollevata dalle Massime Istituzioni riceventi.

Nonostante la chiara impostazione dell'elenco dello Stato Maggiore della Difesa, allo stato l'Amministrazione nega il riconoscimento dei benefici combattentistici.

Queste grossomodo le contrarie argomentazioni ( non solo ) del Ministero della Difesa:

1) l'estensione operata dalla legge n. 1746/62 è priva di effetti sostanziali di fronte all'art. 5 comma 2 legge n. 824 del 09.10.1971 che esclude l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 336 del 24.05.1970, nonché di quelle di cui alla stessa legge n. 824/71 che prevedono la valutazione nella misura di un anno intero per ciascuna campagna di guerra (art. 2 comma 1) e il collocamento a riposo anticipato ai fini del conseguimento del diritto a pensione;

2) non possono essere attribuiti benefici di natura pensionistica di cui alla legge n. 390 del 24.04.1950 in mancanza di esplicito rinvio in quanto quest'ultima, nel disciplinare il computo delle campagne di guerra, fissa il periodo temporale dall'11.06.1940 all'08.05.1945, nel quale le condizioni previste dalla legge stessa devono essersi realizzate ( si noti come in questi due passaggi viene deliberatamente omessa dal Ministero la chiara indicazione data dalla Corte dei Conti con la sentenza 845/13 );

3) non può ritenersi applicabile l'art. 18 d.p.r. n. 1092/73, richiamato dall'art. 1858 del C.O.M., in quanto volto a ricompensare il servizio prestato in tempo di guerra;

4) le disposizioni citate richiedono che si sia un riconoscimento formale delle “campagne di guerra” da parte delle Autorità competenti, riconoscimenti che non sussiste;

5) la condizione del personale che partecipa a missioni per conto O.N.U., definite missioni di pace, non appare comparabile al servizio prestato dai militari durante la guerra del 1940 – 1945;

6) nonostante la giurisprudenza equipari il servizio prestato dal militare in zone d'intervento al servizio di guerra, vige il divieto di estensione delle decisioni giurisdizionali.

In conclusione, ai fini difensivi,

per chi è in servizio, al momento le strade processuali possibili sono due:

a) ricorso avanti il Tar sollevando la questione di legittimità costituzionale sopra spiegata,

b) ricorso avanti la Corte dei Conti, che tenda a far accertare l”an” ovvero il diritto alla maggiorazione del servizio utile ai fini della maturazione del diritto alla pensione.

La soluzione (a) si presenta rischiosa, in quanto non è sicuro che la questione di legittimità costituzionale, se effettivamente sollevata dal giudice remittente, venga accolta.

La soluzione (b) si presenta praticabile.

L'orientamento dello Studio scrivente ( se nel frattempo non muta nuovamente lo scenario giurisprudenziale ) è pertanto per la seconda soluzione.

Per chi non è in servizio, vale sempre la possibilità di ricorso alla Corte dei Conti.

avv. Francesco Pandolfi cassazionista

328 6090 590 francesco.pandolfi66@gmail,com

Data: 10/11/2014 16:20:00
Autore: Avv. Francesco Pandolfi