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REGIME PENITENZIARIO: diritti e doveri dei detenuti e degli internati

Tali diritti e doveri sono riportati non solo nella Legge 26 luglio 1975, num. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà,


Abg. FRANCESCA SERVADEI - francesca.servadei@libero.it

Una realtàdella quale spesso non si parla è quella vissuta dai detenuti e dagliinternati presso gli Istituti penitenziari, trattasi di unasituazione ove i citati soggetti sono titolari di diritti e doveri. Tali dirittie doveri sono riportati non solo nella Legge 26 luglio 1975, num. 354 Norme sull'ordinamento penitenziario e sullaesecuzione delle misure privative e limitative della libertà, in modoparticolare nel Capi IV, rubricato Regimepenitenziario, ma anche nella Carta dei Diritti e dei Doveri dei detenutie degli internati consegnata ad ognidetenuto ovvero internato al momento dell'ingresso in Istituto in occasione delprimo colloquio con il Direttore o con un operatore penitenziario. La finalità delle disposizioni è quella non solo di dare informazioni relativamente al comportamentoda tenersi in Istituto, ma anche quella di rendere consapevoli i detenuti e gliinternati di avere obblighi, ma essere anche titolari di diritti.

È lecitoaffermare che assieme alla citata Carta sonoconsegnati loro anche estratti delle più importanti normative concernentil'ordinamento penitenziario, la normativa all'interno dell'Istituto, nonché la Convenzione Europea per la Salvaguardia deiDiritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, indicando il luogo doveconsultare integralmente tali testi. Diritto in primis riconosciuto al detenutoo internato è quello di avvisare i propri familiari; altro diritto inalienabileè quello di nominare un difensore di fiducia mediante l'Ufficio Matricola ed il relativo diritto al colloquio; se l'ingresso inIstituto comporta i suddetti diritti vi sono anche obblighi ai quali ildetenuto deve ottemperare come quello di depositare oggetti quali: cinture, orologi, beni divalore nonché denaro, inoltre non può sottrarsi a visita medica e psicologicaove dichiarare eventuali patologie.

Al detenuto o internato è riconosciuto ildiritto alla salute, in riferimento al quale sono previsti i servizidisponibili in Istituto indicati nellaCarta dei servizi sanitari per i detenuti e per gli internati. La eterogeneitàculturale permette l'esercizio del proprio culto; in particolare per icattolici è previsto l'assistenza spirituale del cappellano, nonché lapartecipazione a riti religiosi nelle cappelle cattoliche e presso locali a questi riservati; ai diritti sopraccitatisi aggiungono anche quello della permanenza all'aria aperta ( minimo un ora emassimo due ore, a seconda del regime nel quale si è sottoposti) ed il dirittoad una sana alimentazione.

Particolarmente importante è il diritto riconosciutoai detenuti ed agli internati riportato ai sensi dell'articolo 35 della Legge354 del 1975; tale disposizione Diritto di reclamo riconosce loro lafacoltà di “rivolgere istanze o reclami orali o scritti” ai seguenti soggetti: Direttore dell'istituto, Provveditoreregionale, Capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Ministrodella Giustizia, alle Autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'Istituto,al Garante nazionale ed ai Garanti regionali o locali dei diritti dei detenuti,al Magistrato di Sorveglianza, al Presidente della giunta regionale ed al Capodello Stato.

Altro diritto riconosciuto ai detenuti ed agli internati e quellodei colloqui con i familiari; tali colloqui avvengono in spazi riservati, senzaalcun mezzo divisorio, ma con “controllo a vista non auditivo del personale di custodia”, art. 18Legge 354/75. Una recente sentenza dellaCorte di Cassazione, num. 28250 del 2014 ha statuito che, in caso di detenuto sottoposto alregime penitenziale di cui all'articolo 41 bis, nel caso in cui svolga un colloquio con ifamiliari, ove sia presente anche un minore di anni 12, la predisposizione diun vetro divisorio nonché la relativa videoregistrazione sia conforme all'articolo 8 C.E.D.U., in quanto si trattadi “ostacoli”previsti dalla Legge chegarantiscono non solo la sicurezzapubblica, ma impediscono anche la commissione di reati. Nonostante talebarriera di vetro l'amministrazione penitenziaria, negli ultimi dieci minuti dicolloquio, consente al minore,che ha uno stretto rapporto di parentela con ildetenuto, di avere un contatto diretto con lo stesso, negando però agli altriparenti la possibilità di avvicinarsi e mantenendo, pur sempre, laregistrazione del colloquio stesso; la ratio di tale pronuncia consiste nelfatto che le esigenze del minore possono essere tutelate con un gradualerapporto con il detenuto e che comunque le esigenze del minore non possono farvenir meno quelle legate a ragioni di sicurezza che la Legge prevede.

Èriconosciuto al detenuto il diritto di effettuare colloqui telefonici con ipropri familiari e conviventi e laddove siano dirette a persone diverse ènecessario accertarne i motivi; le chiamate, che sono a carico dei detenuti, non possono superare il tempo di dieci minutie possono essere effettuate una volta a settimana ed al rientro dalla licenzaovvero al rientro in istituto dal premesso. A coloro nei cui confronti non èstata applicata la pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, èriconosciuto loro, laddove sia degli stessi richiesti, il diritto all'elettorato attivo; la richiestadeve pervenire al Sindaco del luogo dove si trovano tre giorni prima lavotazione, la quale avviene in appositiseggi.

Diritto di recentissima introduzione nella Legge 354 del 1975 è quello indicato ai sensi delneointrodotto articolo 35 ter mediante decreto Legge 92 del 2014 convertito dallaLegge 117 del 2014; trattasi dei Rimedirisarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convezione europea per la salvaguardia deidiritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggettidetenuti o internati. La citatadisposizione nasce dalla richiesta avanzata dalla Corte Europea dei Diritti Umani al fine di garantire una tutela nei confrontidi soggetti sottoposti a limitazioni della libertà personale e consiste nelrisarcimento, riconoscendo loro un risarcimento laddove si verifichi un pregiudizio consistente nel “trattamentoinumano e degradante” ai sensi dell'articolo 3 della CEDU, violazione che si verifica laddove lo spazioper ogni detenuto o internato siainferiore a 3mq, ma anche laddove, pur avendo uno spazio di 3 o 4 mq le condizioni ambientali risultinosfavorevoli, come per esempio l'assenza del sistema di riscaldamento,l'insufficiente areazione, la scarsità di luce e la circolazione dell'aria naturale,nonché la scarsità delle condizioni igieniche;laddove si verifichino tali situazioni viene riconosciuta al detenuto oal'internato la possibilità di ottenere un risarcimento mediante appositaistanza che può essere effettuata personalmente ovvero attraverso il propriodifensore ed indirizzata al Magistrato di Sorveglianza nel caso in cui ilsoggetto danneggiato si trovi ancora detenuto. È lecito osservare che nel caso in cui la situazione lamentata siriferisca ad un periodo di tempo non inferiore a quindici giorni, vienesottratto al danneggiato, dalla pena da espiare, un giorno ogni dieci che lostesso ha vissuto in condizioni disagiate; mentre nel caso in cui la situazionelamentata sia inferiore a quindici giorni, il danneggiato può chiedere unrisarcimento pecuniario pari ad euro otto per ogni giorno del pregiudiziosubito. Invece laddove la situazione disagiata sia stata vissuta dal soggettosottoposto a misura cautelare non computabile nella determinazione della penada espiare ovvero da colui che ha espiato la pena, l'istanza di risarcimentodeve essere effettuata al Tribunale Civile ai sensi dell'articolo 737 del Codice di Procedura Civile; l'organo giudicante provvederà mediante un risarcimento pari adeuro otto per ogni giorno vissuto incondizione di pregiudizio. Se da una parte la neo normativa riconosce il dettatodell'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo, in modoparticolare l'inciso trattamenti inumanie degradanti, dall'altra essa tende in un qual modo a dissuadere coloro che non sono più detenuti ovvero incolore che non sono sottoposti a misura cautelare; tale dissuasione èrappresentata dal contributo unificato per l'instaurazione del procedimentoinnanzi al Tribunale Civile; infatti è previsto il contributo unificato pari adeuro 43, per i procedimenti il cui valore è sino ad euro millecento/00, mentre di euro 98 è il contributo unificatoper i procedimenti il cui valore è sinoad euro cinquemiladuecento/00, senza contare il contributo unificato per il cuiprocedimento è superiore a tali importi è aggiunta, ovviamente, la marca dabollo pari ad euro ventisette. Per quanto riguarda l'azione di risarcimento siapplica la prescrizione in ambito civilistico ai sensi dell'articolo 2947 delCodice Civile, ossia cinque anni daquando il soggetto danneggiato ha subito la situazione di disagio, sia perquanto riguarda il pregiudizio realizzatosi dopo l'entrata in vigore dell'articolo 35 ter della Legge354/75, ossia, dopo il 28 giugno 2014, sia per quanto riguarda le pregiudiziali situazioni pregresse. Particolarmenteimportante è anche l'articolo 35 bis della Legge 354/75 che permette aldetenuto di effettuare reclamo giurisdizionaleal Magistrato di Sorveglianza nel caso in cui l'Amministrazione penitenziariponga in essere condotte che arrecano un attuale e grave pregiudizio ai dirittidel detenuto.

La norma transitoriaex articolo 2 Del Decreto Legge 92 /2014, dispone che l'ex detenuto puòesercitare il diritto di risarcimento entro e non oltre sei mesi dall'entratain vigore del Decreto 92/2014, pertanto la possibilità di esperire ricorso exarticolo 737 del Codice diProcedura Civile, non potrà esserepresentata oltre il termine del 28 dicembre 2014; il medesimo termine èprevisto per coloro che hanno presentato ricorso innanzi alla corte Europea deiDiritti dell'Uomo e non abbiano ricevuto alcuna risposta sullaricevibilità del ricorso.

Oltre ai diritti sono riconosciuti al detenuto o l'internatoanche dei doveri, così come indicato ai sensi dell'articolo 32, I comma dellalegge 354/1975 .Infatti in primis èascritto loro l'obbligo di “osservare le norme e le disposizioni che regolanola vita penitenziara”, II comma, ex art. 32, Legge 354/75. Ai citati soggetti è riconosciuto l'obbligo di pagare le spese di mantenimento; ilMagistrato di Sorveglianza, su istanza del detenuto, vista la buona condottadello stesso, può disporre la remissione del debito laddove ci sia unadisagiata situazione economica. Le spesedi mantenimento consistono in: costo dei pasti, utilizzo di biancheria per lacella, posate, piatti ed altri suppellettili; mentre per il cosiddettosopravitto, consistente in generi alimentari o beni che possano alleggerire lasua permanenza, il detenuto o l'internato è tenuto a pagare diproprie spese. Alle spese per le quali i detenuti o gli internati devono pagaresi possono aggiungere anche quelle destinate ai corsi di istruzione secondariadi secondo grado ovvero corsi universitari; in tal caso è previsto un rimborsoqualora abbiano superato tutti gli esami di ogni anno e versano in bisognosecondizioni economiche, inoltre èprevisto anche un premio di rendimento ed ai più meritevoli sono riconosciutericompense; viene data inoltre la possibilità della preparazione da privatistaper i corsi di studio sopraccitati.

Per i detenuti nei confronti dei quali non vi è stato unprovvedimento non definitivo possono esercitare attività lavorative sia all'internoche all'esterno dell'Istituto; mentre coloro nei confronti dei quali la pena èdefinitiva il lavoro assume la funzione di esecutività della pena, dopo,ovviamente, un periodo espiatoall'interno delle mura carcerarie

Particolarmenteimportante è il comportamento da tenersi; infatti i citati soggetto hannol'obbligo di osservare le regole impartite all'interno dell'Istituto;l'inottemperanza di tali regole comporta i seguenti rimedi sanzionatori (elencati di seguito da quello più leggero a quello più pesante): richiamo, ammonizione,esclusione da attività ricreative e sportive per un periodo non superiore agiorni dieci, isolamento durante l'ora d'aria anche questo per una durata nonsuperiore a dieci giorni, e per ultimo l'esclusione da uno a quindici giorni dalle attivitàpraticate in comune. Una particolare importanza deve essere riconosciuta alla esclusione dell'attività in comune, laquale presuppone che il sanitario abbia attestato che il detenuto ovvero l'internatosia in grado di sopportarla ed inoltre laddove ci sia tale esclusione costante è il controllo sul oggetto escluso; tale esclusioneè sospesa nel caso di donna in stato di gravidanza, delle puerpere fino a seimesi, nonché nei confronti delle madri che allattano la prole sino ad una anno,art. 39 L.354/75. Ai sensi dell'articolo 38 L. 354/1975, II e IIIcomma, il provvedimento sanzionatoriodeve essere motivato ed è riconosciuta al detenuto ovvero all'internato lapossibilità di esporre le proprie giustificazioni inoltre la sanzione applicatadeve prendere in considerazione non solola tipologia dell'infrazione, ma anche il comportamento e personalità del soggetto.

Ricompense possono essere riconosciute a coloro che si sonodistinti nel lavoro, nel rapporto con gli altri detenuti ed internati, nonchéabbiano osservato, con diligenza, il regolamento interno dell'Istituto.

Abg. FRANCESCA SERVADEI - francesca.servadei@libero.it

Data: 17/11/2014 18:00:00
Autore: Abg. Francesca Servadei