Riforma della giustizia: ecco le regole del nuovo arbitrato
Quella del trasferimento arbitrale dei procedimenti civili pendenti è unadelle strategie primarie del decreto giustizia (d.l. n. 132/2014) convertito in legge il 6 novembre scorso che,unitamente alle complementari istituzioni della negoziazione assistita, della possibilitàdi far cessare i matrimoni direttamente al Comune e delle nuove funzionalitàdel processo esecutivo, dovrà favorire lo smaltimento dell'arretrato, bloccarea monte l'affluenza di cause nei tribunali e semplificare una volta per tuttela giustizia civile italiana.
Ma qualisono le regole per il nuovo arbitrato?
A dettarle è l'intero capo primo del decreto, che provvede a disciplinare materie, soggettie termini, rinviando ad apposito regolamento, adottato dal Ministro della giustiziaentro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversionedel decreto, sia i parametri relativi ai compensi agli arbitri che i criteri perl'assegnazione degli arbitrati, tracui, in particolare le competenze professionali da possedere, nonché ilprincipio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, con sistemi didesignazione automatica.
Le materie oggetto di giudizioarbitrale
Ex art. 1, comma 1, del d.l. n. 132/2014,le cause civili di primo e secondo gradopendenti (alla data di entrata in vigore del decreto, il 12 settembrescorso), possono su istanza congiunta di parte essere trasferite in sedearbitrale.
Nonpossono essere oggetto di procedimento arbitrale né le cause inerenti diritti indisponibili né quelle che riguardanomaterie di lavoro, previdenza eassistenza sociale, fuorchè vertenti su diritti che abbiano nel contrattocollettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stessopreveda e disciplini la soluzione arbitrale.
Obbligatoriamente, quando una delle parti èla P.A. e l'altra (privata) formuli apposita istanza, passeranno al procedimento arbitrale anche le controversie di valorenon superiore a 50.000 euro, in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro. Il consensodella P.A., infatti, si intende in ogni caso prestato, salvo che la stessa nonabbia espresso il proprio dissenso scritto entro 30 giorni dalla richiesta dellacontroparte.
I soggetti
Gli arbitri sono individuati concordemente dalleparti, oppure dal presidente del Consiglio dell'ordine tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni (in luogo dellaformulazione originaria del testo che ne prevedeva tre), nell'albo dell'ordine circondariale, che non abbianosubito nell'ultimo quinquennio condanne definitive comportanti la sospensionedall'albo e che comunque, prima della trasmissione del fascicolo, abbiano dato,tramite dichiarazione, la propria disponibilità al Consiglio.
Non potrannoessere designati arbitri i consiglieri dell'ordine, neanche se uscenti, almeno “per un'intera conciliatura successiva allaconclusione del loro mandato”.
La procedura
In presenza delle condizioni previste,salvo preclusioni e decadenze, il giudice deve disporre la trasmissione del fascicolo al presidente del Consiglio dell'Ordinedel circondario in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello.
Il presidente, a questo punto, dovrà nominare il collegio arbitrale,potendo, ove le parti decidano di comune accordo, limitarsi alla nomina di un arbitro unico esclusivamente per lecontroversie inferiori ad euro 100.000.
Una volta che l'arbitro o il collegioabbiano accettato la nomina, il procedimentoproseguirà innanzi a loro e si concluderà con un lodo arbitrale, avente glistessi effetti di una sentenza giudiziale.
I termini
Il comma 4 dell'art. 1 del d.l. n. 132/2014fissa termini perentori per laconclusione del procedimento arbitrale, disponendo che laddove latrasmissione sia disposta in grado d'appello, la pronuncia del lodo deve avvenire entro 120 giorni dall'accettazionedella nomina del collegio, altrimenti, il processo deve essere riassunto entro i successivi 60 giorni.
Gli arbitri, comunque, hanno facoltà,previo accordo tra le parti, di chiedere una proroga per il deposito del lododi ulteriori trenta giorni.
Ove ilprocesso venga riassunto, il lodo non potrà più essere pronunciato.
In caso di mancata riassunzione delle partinel termine stabilito, il procedimentosi estinguerà determinando il passaggio in giudicato della sentenza di primogrado, salvo che ne siano statimodificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto,secondo il disposto dell'art. 338 c.p.c.
Qualora, invece, pur pronunciato, il lodo vengadichiarato nullo entro il termine di 120 giorni (e comunque entro la scadenzaper la riassunzione), il processo dovrà essere riassunto entro 60 giorni dalpassaggio in giudicato della sentenza di nullità.
Vedi anche:
» testo della riforma della giustizia (D.L. 132/2014)
» Raccolta articoli sulla riforma della giustizia
Autore: Marina Crisafi