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DIRITTO INTERNAZIONALE e diritto interno: le forme di adeguamento.

Il nostro ordinamento è soggetto al rispetto delle norme generali di diritto internazionale in via automatica come previsto dall'art. 10 della Costituzione


DIRITTO INTERNAZIONALE e diritto interno: le forme di adeguamento.

A cura di Edoardo Mazzoli

Le norme che compongono il Diritto Internazionale non vanno confuse con quelle del Diritto dell'Unione Europea; il primo, al contrario del secondo, non presenta norme generali scritte, ma la portata e la vincolatività generale sono assicurate dal loro valore consuetudinario consolidato nel tempo. Il nostro ordinamento italiano tuttavia è soggetto al rispetto di dette norme generali in via automatica come previsto dall'art. 10 della Costituzione e lo Stato è inoltre obbligato a recepire le norme internazionali di portata speciale (accordi, convenzioni) con apposite procedure di adeguamento agli istituti interni.

Il punto di vista da cui si vuole analizzare il diritto interno è quello che considera la sua soggezione al rispetto degli obblighi di diritto Internazionale. Tali obblighi derivano dalla conformazione del sistema delle fonti internazionali, elencati in forma sintetica dall'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia; tra queste troviamo: la consuetudine, i principi generali riconosciuti dalle nazioni civili, le norme pattizie e le fonti di terzo grado (esempio: le risoluzioni dell'Assemblea Generale del'ONU). Le norme consuetudinarie hanno portata generale; si applicano cioè a tutti i paesi, indipendentemente dalla loro partecipazione o adesione a organismi internazionali.

L'art.10 della Costituzione italiana afferma: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Questa norma, di così ampia portata, è stata spesso definita con la formula “trasformatore permanente”, espressione idonea a simboleggiare la necessità per l'ordinamento, di conformarsi, in via automatica, alle norme di diritto Internazionale consuetudinario aventi portata generale. Tra queste troviamo ad esempio il divieto di uso della forza. La struttura della norma sembra non consentire eccezioni, fermo restando la cautela derivante dai cosiddetti CONTROLIMITI, che permettono all'ordinamento italiano di “rifiutare” la sua conformazione a norme internazionali che prevedano violazioni di principi supremi e fondamentali della Costituzione, come ad esempio il diritto alla vita. Si tratta in ogni caso di ipotesi molto rare. La regola generale è quindi rappresentata dal rispetto automatico e (quasi) incondizionato delle norme generali consuetudinarie del diritto internazionale.

Il discorso si fa più complesso in riferimento a natura e valore delle norme pattizie. Con tale espressione si considerano gli accordi, le convenzioni e i trattati di diritto internazionale che hanno portata speciale, in quanto subordinati alla consuetudine e vincolanti solo ed esclusivamente per le parti che le hanno accettate, negoziate o che in generale vi abbiano aderito.

L'adeguamento a tali norme non ha valore automatico come accade per quelle consuetudinarie. Si prevedono due differenti procedure di ricezione:

La procedura speciale: L'ordinamento italiano, contestualmente alla legge di ratifica, emette un ordine di esecuzione delle norme indicate nel trattato di riferimento, limitandosi ad effettuare un rinvio alla disciplina in esso contenuta. Tale adeguamento risulta preferibile dal punto di vista strettamente tecnico, visto che in tal modo si evita di sovraccaricare l'ordinamento con norme interne ulteriori, la cui previsione sarebbe evitabile mediante il summenzionato rinvio.

La procedura ordinaria: Non in tutti i casi è tuttavia possibile limitarsi al rinvio alla normativa internazionale per effettuare l'adeguamento. Vi sono alcune disposizioni infatti, che per la loro particolare struttura o contenuto, sono definite comunemente come “NON SELF-EXECUTING”. Tali norme si caratterizzano per essere insufficientemente specifiche o per necessitare di ulteriore previsione normativa di attuazione. Nei casi in cui il trattato o la convezione da recepire prevedano questo tipo di norma, l'ordinamento non potrà limitarsi a effettuare un semplice rinvio, ma dovrà necessariamente recepire le norma con strumenti di diritto interno. In particolare, contestualmente all'ordine di esecuzione, dovrà emanarsi una legge ordinaria in grado di ADEGUARE le previsioni generali delle norme non immediatamente esecutive agli istituti del diritto interno.

Concludendo, possiamo affermare che alla differente struttura e tipologia di una norma del diritto internazionale, deve necessariamente accompagnarsi una diversa valutazione ai fini dell' adeguamento. Questo processo sarà automatico nei casi rientranti nel “trasformatore permanente” dell'art.10 della Costituzione, mentre dovrà basarsi sul contenuto della norma (“self-executing” o meno) quando le regole da recepire e a cui conformarsi abbiano natura pattizia.

Edoardo Mazzoli - edomazzoli@libero.it

BIBLIOGRAFIA:

- Benedetto Conforti, Diritto internazionale, 9ª ed., Editoriale Scientifica, 2013.

- Costituzione della Repubblica Italiana, art. 10.

- Statuto Corte Internazionale di Giustizia, International Court of Justice.

Data: 16/11/2014 09:10:00
Autore: Edoardo Mazzoli