Riforma misure cautelari: carcere quale extrema ratio
di Marina Crisafi - I domiciliari dovranno essere la regola, mentre il carcere solo l'eccezione; gli obblighi di valutazione e motivazione per i giudici chiamati a decidere sull'applicazione della custodia cautelare saranno più stringenti; e sarà consentito il diritto di visita dei detenuti ai figli, al coniuge o al convivente con handicap grave.
Queste, in estrema sintesi, le novità della riforma sulle misure cautelari (AC 631-B), approdata lunedì in aula a Montecitorio, dopo il via libera della Commissione giustizia, in terza e probabile ultima lettura, prima di tornare al Senato per l'approvazione definitiva.
La riforma, che si inquadra nei più ampi interventi finalizzati a deflazionare il sovraffollamento carcerario (tra cui il c.d. "Svuota carceri") che, nei giorni scorsi, hanno ricevuto il plauso della Corte di Giustizia europea (la quale, ritenendo sufficienti le misure introdotte dall'Italia, ha respinto gli oltre tremila ricorsi dei detenuti italiani) mira a rivoluzionare la "logica" della custodia cautelare, legando la sua funzione alla "pericolosità" e non ad una "anticipazione della pena" nell'ottica del principio costituzionale della presunzione di innocenza.
Salutato come "un atto dovuto di civiltà umana prima ancora che giuridica", il testo, infatti, introduce un contemperamento tra il principio della carcerazione preventiva come ultima ratio e la necessità di tutela delle vittime e la sicurezza dei cittadini nei riguardi dei reati più gravi.
Ecco i punti principali della riforma al vaglio della Camera:
Meno discrezionalità ai giudici nell'applicazione delle misure cautelari
La riforma delimita la discrezionalità del giudicante nella valutazione dell'applicazione delle misure, idonee a garantire le esigenze cautelari in attesa del giudizio. Al requisito della concretezza del pericolo di fuga e della reiterazione del reato, viene affiancato, infatti, quello dell'attualità.
Entrambi non potranno essere desunti esclusivamente dalla gravità del reato per cui si procede, ma dovranno essere valutati caso per caso.
- Carcere quale ultima ratio per i reati più gravi
- Nessun automatismo
- Obblighi di motivazione
- Termini del procedimento
- Obbligo di relazione
Carcere quale ultima ratio per i reati più gravi
Il ricorso alla custodia carceraria avrà carattere residuale, potendo essere disposto solo quando le altre misure coercitive o interdittive, anche applicate cumulativamente, risultino inadeguate.
La presunzione di idoneità della custodia in carcere continuerà ad operare solo per i reati di particolare gravità, come quelli di associazione mafiosa, sovversiva o terroristica, anche internazionale, ma soltanto con riguardo alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza.
Mentre, per gli altri reati gravi, tassativamente individuati (omicidio, pornografia minorile, violenza sessuale, ecc.), potrà applicarsi la custodia in carcere solo allorquando, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte mediante le altre misure;
Nessun automatismo
Il disegno di legge all'esame della Camera elimina, altresì, l'automatismo del ricorso alla custodia in carcere quando l'indagato si renda colpevole di violazione degli arresti domiciliari o sia in passato già evaso.
Anche in tali ipotesi, infatti, il giudice potrà decidere, qualora la trasgressione sia di lieve entità, di applicare gli arresti domiciliari se la misura soddisfa, comunque, le esigenze cautelari;
Obblighi di motivazione
Il giudice che disponga la misura della custodia in carcere dovrà spiegarne i motivi, illustrando le ragioni della sua valutazione circa l'inidoneità delle altre misure (come ad es. gli arresti domiciliari con uso dei c.d. braccialetti elettronici) a soddisfare le esigenze cautelari.
L'obbligo di motivazione, al fine di evitare l'applicazione di misure cautelari "appiattite" sulla base delle deduzioni del pm, dovrà evidenziare che il giudice ha proceduto ad una "autonoma valutazione" sulla base degli indizi emersi e delle specifiche esigenze cautelari del caso concreto; la mancanza di una valutazione autonoma diventa motivo di annullamento dell'ordinanza cautelare in sede di riesame;
Termini del procedimento
Le novità relative al procedimento prevedono un aumento del termine massimo di efficacia delle altre misure interdittive (da 2 a 12 mesi) e la modifica del riesame presso il tribunale della libertà delle ordinanze che dispongono le misure coercitive.
Al fine di assicurare più ampie garanzie all'imputato, il differimento dell'udienza camerale (alla quale lo stesso potrà partecipare personalmente), non potrà essere superiore a 10 giorni ed è disposto un termine massimo di trenta giorni per la trasmissione degli atti o per il deposito dell'ordinanza che decide il riesame, a pena di inefficacia e di impossibilità di rinnovo, salvo in caso di eccezionali esigenze cautelari.
Allo stesso termine soggiace il deposito dell'ordinanza che decide sull'appello al tribunale del riesame e vengono introdotti tempi certi per le decisioni a seguito dell'annullamento con rinvio, da parte della Cassazione, dell'ordinanza che dispone la misura cautelare;
Diritto di visita dei detenuti ai figli e ai conviventi con handicap grave
Viene introdotto il diritto di visita dei detenuti (condannati, imputati o internati) ai figli, al coniuge o al convivente affetti da handicap grave.
È garantita, altresì, alla madre detenuta (o al padre detenuto, qualora la madre sia deceduta o impossibilitata) la possibilità di assistere il figlio, minore di anni 10, durante le visite mediche specialistiche;
Obbligo di relazione
La proposta di legge introduce, infine, l'obbligo per il Governo di inviare una relazione annuale al Parlamento circa le misure cautelari, suddivise per tipologia e relativi esiti, adottate nell'anno precedente.
In allegato il testo del ddl AC 631-B approvato dalla Commissione Giustizia in sede referente
Data: 18/11/2014 16:40:00Autore: Marina Crisafi