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Cassazione: legittimo il sequestro conservativo del trust simulato

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 46137 del 7 novembre 2014


È pienamente legittimo il sequestro conservativodegli immobili familiari, conferiti in uno “shamtrust (ovvero in un trust simulato o fittizio), costituito “come mero espediente per creare un diaframmatra patrimonio personale e proprietà costituita in trust, con evidente finalitàelusiva delle ragioni creditorie di terzi, comprese quelle erariali”.

Così ha stabilito la Corte di Cassazione, consentenza n. 46137 del 7 novembre 2014, rigettando il ricorso di unsoggetto indagato per bancarotta fraudolenta e confermando il provvedimento dirigetto della richiesta di riesame, da parte del Tribunale di Parma, delsequestro conservativo disposto dal Gip del medesimo tribunale.

Condividendo l'esito delle statuizioni del tribunalee rigettando in toto le doglianze del ricorrente, circa l'impignorabilità deibeni sottoposti a sequestro conservativo, in aperta violazione dell'art. 11 della Convenzione dell'Ajadell'1.7.1985 in materia di trust, la cui costituzione produce la segregazionedel patrimonio conferito, la Cassazione ha affermato, invece, che il trustcostituito dall'imputato insieme ai familiari, alla luce delle qualifichedi trustee e di beneficiario allostesso attribuite unitamente alla madre (entrambi titolari originari dei beniconferiti nell'istituto), è daconsiderarsi simulato (c.d. “sham trust”) e come tale improduttivo dell'effetto segregativo connaturato all'istituto.

La S.C. ha colto l'occasione per ricordare cheil trust “tipico istituto di diritto inglese,si sostanzia nell'affidamento ad unterzo di determinati beni perché questi li amministri e gestisca quale"proprietario" (nel senso di titolare dei diritti ceduti) per poirestituirli, alla fine del periodo di durata del trust, ai soggetti indicatidal disponente”, per cui il presupposto, coessenziale alla natura dell'istituto,è che il disponente “perda ladisponibilità di quanto abbia conferito in trust, al di là di determinatipoteri che possano competergli in base alle norme costitutive”.

Tale condizione è assolutamenteineludibile, tant'è che ove risulti che la perdita del controllo dei beni da partedel disponente sia solo apparente, ha aggiunto la Cassazione, “il trust è nullo e non produce l'effettosegregativo che gli è proprio”.

Così affermando, la S.C. ha quindi ritenutoconforme il provvedimento cautelare emesso nel caso di specie, considerata lasituazione di mera apparenza dell'istituto, visto che il ricorrente continuavaad amministrare i beni conservandone la disponibilità nella qualità di trustee,oltre ad esserne beneficiario, insieme ai familiari.

Data: 21/11/2014 15:14:00
Autore: Marina Crisafi