Finanziamento dell'impresa e responsabilità sulla base del DLgs. 6/2003
di Dario La Marchesina - Gli obiettivi del DLgs. 6/2003 sono favorire la crescita, lacompetitività delle imprese e valorizzare il carattere imprenditoriale dellesocietà.
Il finanziamento è l'insieme di tecniche con le qualil'impresa acquisisce le risorse necessarie per svolgere la propria attività,distribuendo in seguito i suoi esiti economici; l'impresa potrebbe essereconsiderata come una funzione che riceve come input denaro e restituisce comeoutput denaro.
Infatti l'art. 2247 c.c. dice che “Con il contratto disocietà due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comunedi un attività economica allo scopo di dividerne gli utili”.
I finanziatori sono creditori mentre chi fa il conferimentoè socio; la distribuzione degli utili è decisa anno per anno mentre il cerchiodei finanziamenti gira sempre.
Per quanto concerne la limitazione della responsabilità duesono le principali novità introdotte dalla riforma: la limitazione diresponsabilità è ora affermata anche in caso di s.p.a. unipersonale; lapossibilità che la società si avvalga di patrimoni destinati ad uno specificoaffare.
Ne risulta in primo luogo un'ulteriore smentita dellaprospettiva che di solito evidenzia il carattere “scandaloso” della limitazionedi responsabilità e ne sottolinea l'eccezionalità rispetto alla regola generaledell'art. 2740 c.c.
Inoltre risulta un abbandono della prospettiva chesottolinea il significato collettivo della fenomenologia societaria e anche idiversi equilibri che la caratterizzano rispetto alla situazionedell'imprenditore individuale; essa è smentita dalla generalizzazione dellalimitazione di responsabilità per la società unipersonale e soprattutto dalladisciplina dei patrimoni destinati.
Da ciò si evince come la nuova disciplina preveda lalimitazione di responsabilità anche per il caso della società unipersonale incui unico socio è una persona giuridica.
Nella riforma delle società di capitali, il ruolo dellalimitazione di responsabilità è quello di consentire un'organizzazionedell'impresa in grado di segmentare i rischi connessi ai singoli e a specificimomenti in cui si articola la sua attività.
L'art. 2497 c.c. conferma la legittimità della direzioneunitaria di società diverse, e quindi una segmentazione dell'attivitàimprenditoriale, con il solo limite della violazione dei principi di correttagestione societaria; preziose sono le indicazioni tratte da due disposizioniconcernenti le ipotesi di patrimonio destinato: l'art. 2447-quinquies distinguechiaramente la posizione dei creditori in relazione al contratto e di quelli acausa di illecito; l'art. 2447-decies c.1 riguarda il finanziamento di unospecifico affare.
La prima ipotesi evidenzia quindi l'esigenza di isolare ilrischio derivante da uno specifico affare, destinandogli una porzione delpatrimonio sociale, e separando così i creditori che su di essa possonorivalersi e quelli generali della società; la seconda ipotesi, invece,definisce le condizioni per il finanziamento di uno specifico affare e riguardai rapporti tra l'impresa e i suoi finanziatori.
Anche la legge fallimentare (r.d. 267/1942) tiene contodella diversità delle due vicende: infatti nella prima si preoccupa diassicurare in caso di fallimento della società, la separazione del patrimoniodestinato, oggetto da parte del curatore di una gestione ovvero liquidazioneseparate rispetto alla restante massa patrimoniale; nella seconda si basa sulrapporto contrattuale preesistente al fallimento, regolando la reciprocheposizioni del curatore e del finanziatore a seconda delle alternative trascioglimento o continuazione del rapporto stesso.
Infine in entrambi è significativa la prospettiva delcontratto: nell'art. 2447-quinquies riesce a distinguere i creditori per iquali rileva la destinazione del patrimonio da quelli per i quali rispondel'intero patrimonio sociale, sottolineando la responsabilità illimitata dellasocietà per le obbligazioni derivanti da fatto illecito; nell'art. 2447-decies,un'operazione di finanziamento per uno specifico affare, stabilisce che alrimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva,tutti o una parte dei proventi dell'affare stesso.
Data: 12/12/2014 11:20:00
Autore: Dario La Marchesina