I reati ministeriali
I reati ministeriali costituiscono una fattispecie di reato direttamente disciplinata dalla nostra Costituzione, all'art. 96
di Redazione - I reati ministeriali costituiscono una fattispecie di reato direttamente disciplinata dalla nostra Costituzione, all'art. 96: rientrano in tale tipologia i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un ministro nell'esercizio delle loro funzioni.
- La riforma dei reati ministeriali
- Il tribunale dei ministri
- La giunta per le autorizzazioni a procedere
- Procedibilità
La riforma dei reati ministeriali
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Prima che venisse varata la legge di revisione costituzionale n.1 del 16 gennaio 1989, l'art. 96 stabiliva che il Presidente del Consiglio e i ministri, per i reati in questione, fossero giudicati col medesimo procedimento previsto per i reati presidenziali, ovverosia messa in stato d'accusa dal Parlamento in seduta comune e giudizio della Corte Costituzionale nella sua composizione integrata: una procedura, questa, che prevedeva delle Commissioni inquirenti e che, all'atto pratico, dimostrava degli evidenti limiti.
A seguito del referendum del 1987 e della successiva riforma costituzionale, l'art. 96 è stato riformulato: il nuovo dettato stabilisce che il giudizio sui reati ministeriali spetta, previa autorizzazione della Camera a cui appartiene l'indagato, alla magistratura ordinaria.
Il tribunale dei ministri
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Al cosiddetto "Tribunale dei Ministri", un tribunale costituito da tre magistrati e istituito ad hoc presso il tribunale del capoluogo di distretto della Corte d'Appello, sono affidate le indagini preliminari: se non ne viene disposta l'archiviazione, gli atti vengono trasmessi alle Camere.
Per stabilire se un reato è ministeriale, occorre valutare se il reato è stato commesso per tutelare un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante o per perseguire un preminente interesse pubblico.
La giunta per le autorizzazioni a procedere
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Competente ad esaminare e le questioni inerenti alla concessione dell'autorizzazione è la Giunta per le autorizzazioni a procedere: nel caso in cui il soggetto inquisito non sia un ministro parlamentare, la competenza è del Senato.
La deliberazione della Camera interessata, che richiede la maggioranza assoluta, è insindacabile. Sempre alle Camere spetta il compito di autorizzare le misure restrittive della libertà personale.
In ogni caso, nella fase di giudizio, non possono essere disposte nei confronti del Presidente del Consiglio e dei ministri pene accessorie che comportino la sospensione dall'ufficio.
Procedibilità
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I reati ministeriali sono perseguibili anche nel caso in cui la carica sia cessata.
La ratio della riforma del 1989 sta nella necessità di contemperare due diverse esigenze: da un lato, quella di mantenere delle garanzie nei confronti di chi svolge un'alta e delicata funzione, sì da evitare eventuali strumentalizzazioni politiche, dall'altra, quella di non fissare un regime processuale eccessivamente differenziato da quello ordinario.
Nel procedimento stabilito dal dettato costituzionale la garanzia è rappresentata dall'intervento del Parlamento.
Data: 26/02/2015 14:00:00Autore: Redazione