Cassazione: prova dell'infedeltà e addebito della separazione
“Ilgiudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento daquelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili eidonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, ai finidella congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che daquesta risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti sisia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatoriacquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso”.
Indefinitiva, dalle risultanze del caso è emerso che di fattosolo la moglie è stata colta in atteggiamenti inequivocabili,confermanti la sua attività extraconiugale, ponendo in essere inpubblico comportamenti idonei a danneggiare la reputazione delmarito.
Mentre non è sufficiente che quest'ultimo abbia frequentatolocali di lap dance, avendo ritenuto il giudice del merito che “nonera stata dimostrata da parte del marito di ulteriori comportamenticontrari agli obblighi derivanti dal matrimonio, né che il predetto,durante la vita coniugale, abbia omesso di contribuire adeguatamenteal mantenimento della famiglia”. Il ricorso è dichiaratoinammissibile poiché le censure proposte dall'interessata sonofinalizzate a ottenere un nuovo esame nel merito dellaquestione, avendo la stessa genericamente contestato determinaterisultanze attinenti al fatto.
Autore: Licia Albertazzi