Cassazione: danno biologico e danno “catastrofale” nei sinistri stradali
Tralasciandol'aspetto dell'accertamento di fatto, riservato al giudice delmerito, la Suprema corte afferma che in linea generale non èillegittimo che il giudice, nel calcolare il danno morale, si basisulle risultanze relative al danno biologico; occorre tuttaviavalutare la situazione caso per caso, poiché “ricorrononumerosi casi in cui, pur non sussistendo un significativo dannobiologico, sussiste invece un rilevante danno morale, ragione per laquale la valutazione del danno morale va operata caso per caso esenza che il danno biologico possa essere un riferimento assoluto. Ilcaso che occupa rientra tra quelli nei quali il danno morale èaltamente significativo anche in presenza di un danno biologico lieveo da liquidarsi in misura lieve”.
Il danno, derivante dalla“consapevolezza dell'incombere della propria fine” (c.d.danno catastrofale), resta indipendente dal danno biologico. Ilgiudice del merito avrebbe dovuto tenere conto dell'intensissimasofferenza morale della vittima. Il ricorso è accolto e lasentenza cassata con rinvio.
Autore: Licia Albertazzi