La normativa per gli hobbisti e i creativi
Avv. Antonio la Penna - Prima di esporre le linee guida ed eventuali disposizioni normative in merito agli hobbisti ed ai creativi, bisogna prima chiarire la definizione degli stessi, anticipando che per entrambi le categorie non è necessaria l'autorizzazione amministrativa per il commercio sulle aree pubbliche e che, in caso di attività esercitata occasionalmente, sia gli hobbisti che i creativi, non sono obbligati ad aprire una partita IVA.
- Chi è l'hobbista
- L'attività hobbistica e le prestazioni occasionali
- Redditi e obblighi fiscali
- Documenti e tesserino
- I creativi
- Vendite online
Chi è l'hobbista
Un creativo può essere considerato un artigiano che professionalmente od occasionalmente, mette in vendita creazioni frutto del proprio lavoro e del proprio ingegno (ad esempio oggetti fatti quasi interamente a mano). Tali creazioni potrebbero rientrare nelle opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore (ad esempio opere letterarie, arti figurative, ecc.).
In linea di massima, un hobbista o un creativo (non professionale) è un soggetto che:
- Vende, baratta, scambia, espone, creazioni di modico valore; il valore di ogni singola creazione non può superare € 250,00 (in alcune Regioni il limite è di € 100,00 se il prodotto viene venduto in appositi mercatini);
- Svolge tale attività in modo occasionale, cioè saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi;
- Per tale attività non supera, in seguito alla vendita dei propri prodotti, l'importo di € 5.000,00.
L'attività hobbistica e le prestazioni occasionali
L'attività hobbistica può essere definita come un'attività commerciale, svolta in modo occasionale, cioè saltuariamente, in modo non professionale, senza vincolo di subordinazione e senza organizzazione di mezzi. Naturalmente tale definizione può variare nello specifico a livello regionale. Ad esempio in alcune regioni l'attività hobbistica viene definita come "un'attività in cui si vende, si permuta o si propone ed espone oggettistica di modico valore rientrante nel settore merceologico dell'usato e/o dell'antiquariato minore, escluso il settore dell'abbigliamento, in modo saltuario e occasionale".
L'attività hobbistica/creativa occasionale potrebbe rientrare nella categoria dei redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera i) del D.P.R. 917/1986("Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente"). L'attività è occasionale se non rientra nell'esercizio dell'arte o professione principale.
Quindi, l'esercizio dell'attività hobbistica o creativa, per non incorrere in obblighi contributivi e fiscali, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.
Ai sensi del D.Lgs n. 276/2003, si definiscono "occasionali" le collaborazioni di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, e per le quali sia previsto un compenso complessivo annuo non superiore ad € 5.000,00 netto(€ 6.250,00 lordo). Sui compensi percepiti come prestazioni occasionali non si applicano né IVA né contributi.
Redditi e obblighi fiscali
Ai sensi dell'art. 44 del D.L. 269/2003, convertito dalla legge 326/2003, dal 1° Gennaio 2004 tali redditi sono assoggettati al contributo INPS se l'importo annuo è superiore ad € 5.000,00 netto. Tuttavia, i contributi INPS devono essere calcolati solo sulla parte di reddito eccedente i 5.000 euro. Il reddito da lavoro autonomo occasionale è costituito dalla differenza tra l'ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione (art. 71 D.P.R. 917/1986). Se il committente è un soggetto con partita IVA, rientrano tra i compensi percepiti (e sono assoggettati a ritenuta d'acconto del 20%) anche i rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute e documentate, ricollegabili alle prestazioni (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 21 Marzo 2003, n. 69/E). È bene tenere comunque presente che allo stato attuale non esistono regole generali in base alle quali sia possibile individuare in maniera netta le differenze che distinguono le attività abituali da quelle occasionali. Lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze ha precisato che, essendo molto incerta la distinzione tra abitualità e occasionalità, la valutazione circa l'esistenza dell'uno o dell'altro elemento deve essere fatta caso per caso. Pertanto, ai fini del giusto inquadramento dell'attività svolta dall'hobbista o dal creativo, questi ultimi dovrebbero contattare il proprio commercialista oppure rivolgersi ad un Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate, il quale, valutando tutte le informazioni e la documentazione in suo possesso, potrà fornire agli stessi tutte le delucidazioni del caso.
Se la vendita o lo scambio avviene tra soggetti privati, l'hobbista o il creativo non ha l'obbligo di rilasciare ricevuta o scontrino fiscale. Al contrario, se la vendita avviene tra l'hobbista/creativo e un committente con partita IVA, in tal caso dovrebbe essere rilasciata dall'hobbista/creativo una ricevuta per prestazione occasionale con ritenuta d'acconto pari al 20% del compenso. La data della ricevuta deve essere la stessa di quella in cui si è ricevuto il pagamento. Sulla ricevuta deve essere applicata una marca da bollo di € 2,00 se l'importo supera € 77,47. Su tale documento viene indicato, oltre al compenso lordo e all'eventuale ritenuta d'acconto, anche l'importo di eventuali rimborsi spese (esenti da IVA e contributi ma soggetti ad eventuale ritenuta d'acconto) cui il lavoratore occasionale ha diritto (ad esempio spese di viaggio, vitto e alloggio). I rimborsi spese non sono soggetti a ritenuta d'acconto se non è previsto alcun compenso per la prestazione di lavoro occasionale (naturalmente solo se l'importo di tali spese non supera quelle strettamente necessarie per lo svolgimento dell'attività occasionale).
La prestazione occasionale per ogni singolo committente non può durare più di 30 giorni e deve mantenere sempre le caratteristiche di lavoro saltuario, amatoriale e senza organizzazione di mezzi.
Documenti e tesserino
All'hobbista viene data la possibilità di vendere le proprie creazioni in appositi mercatini, previo possesso di apposita documentazione da esibire in caso di controlli da parte delle forze dell'ordine, ossia:
- Denunzia di inizio attività per esposizione e vendita di proprie opere d'arte e/o frutto del proprio ingegno a carattere creativo (il modello è reperibile presso la pro loco competente per il proprio Comune di residenza);
- Tesserino degli hobbisti (per il rilascio si rinvia alla normativa della Provincia o del Comune in cui si svolgono gli eventi); il tesserino, che ha una validità annuale ed è rilasciato per un massimo di 5 anni, anche non consecutivi (con possibilità di rinnovo) ha un costo che può variare in base alla Regione di appartenenza;
- Eventuale altra documentazione aggiuntiva richiesta dai singoli Comuni
Gli hobbisti e i creativi che vendono nei mercatini devono stare molto attenti ai limiti imposti dalle leggi Regionali. Ad esempio, in alcune Regioni può essere vietato esporre i prezzi dei prodotti; in altre i prezzi possono essere esposti solo se, sommati tra loro, non superano l'importo di € 1.000,00, ecc. In alcune Regioni viene anche stabilito il numero massimo di mercatini ai quali l'hobbista può partecipare nell'arco temporale di un anno. Bisogna inoltre informarsi se bisogna anche pagare l'occupazione del suolo pubblico.
I creativi
Come anticipato sopra, la legislazione fa esclusivo riferimento agli hobbisti. Quindi, alcuni degli obblighi predetti non sono previsti per chi vende o espone le proprie opere d'arte frutto del proprio ingegno (art. 4, comma 2, D.lgs n. 114/1998).
Quindi il creativo, per esempio, non ha l'obbligo di possedere alcun tesserino.
Per svolgere regolarmente la propria attività occasionale, il creativo dovrà:
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Mostrare, a richiesta, una "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" (c.d. dichiarazione di vendita temporanea), in cui il creativo dichiara "di esercitare l'attività di esposizione e vendita di proprie opere dell'ingegno a carattere creativo senza necessità di autorizzazione amministrativa, secondo quanto disposto dall'art. 4, co. 2, lettera h, del D.lgs. n. 114 del 1998); bisogna inoltre dichiarare che la vendita è eventualmente effettuata occasionalmente e non si è venditore abituale;
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essere in possesso di un blocchetto di ricevute generiche (non fiscali). Tali ricevute, complete del nome e cognome di chi vende e di chi acquista, riporteranno la cifra in euro ricevuta dall'acquirente; se l'importo ricevuto supera € 77,46, dovrà essere applicata una marca da bollo da € 2,00.
A differenza dell'hobbista, al creativo viene data la possibilità di partecipare ad un numero indefinito di mercatini, sempre rispettando il limite di compensi non superiori ad € 5.000,00 annui (altrimenti sarà necessaria l'apertura di una partita IVA con conseguente obbligo di versamenti dei contributi previdenziali).
Nel caso l'attività creativa rappresenti l'unica attività fonte di guadagni (con un volume d'affari non superiore ad € 4.800,00 lordi), tali introiti non sono soggetti ad alcun obbligo di dichiarazione nel modello Unico. Se, al contrario, si supera la somma predetta, gli incassi dell'attività creativa devono essere dichiarati nel modello Unico, nella sezione L (redditi diversi) tra le prestazioni occasionali. Lo stesso se il creativo percepisce già altri redditi da attività professionale principale da dichiarare. Ad esempio, se un creativo percepisce altri redditi (da dichiarare), i redditi da lavoro creativo occasionale vanno cumulati agli altri redditi e dichiarati nel modello 730 o nel modello Unico.
Per poter partecipare ai mercatini, sia l'hobbista che il creativo deve possedere specifici requisiti morali (ad esempio non deve essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale, o per tendenza; non deve aver subito una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni, ecc.).
Vendite online
Le regole del c.d. e-commerce sono contenute nel codice del consumo (recentemente modificato dal D.Lgs n. 21/2014).
Al creativo non è consentito avere un proprio sito di e-commerce dove esporre in maniera permanente i prezzi e le foto delle proprie creazioni senza la preventiva apertura di una partita IVA .
Tuttavia, il creativo che desidera vendere le proprie creazioni online senza possedere una partita IVA, può avvalersi di un marketplace.
Un marketplace può essere definito come un luogo di intermediazione che favorisce l'incontro tra domanda e offerta di beni e servizi. I siti web di marketplace possono essere di due tipi:
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verticali: sono dei siti web di vendita dedicati ad uno specifico settore merceologico (ad esempio oggetti artigianali fatti a mano), come ad esempio misshobby, etsy, e babirussa;
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orizzontali: sono siti web destinati alla vendita di prodotti e servizi di vari settori merceologici (ad es. Ebay).
Data: 03/02/2015 18:00:00
Autore: Antonio la Penna