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Amministratore di sostegno

L'amministratore di sostegno è il soggetto che ha il compito di assistere e rappresentare chi si trova nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere alle funzioni della vita quotidiana


Chi è l'amministratore di sostegno?

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La figura dell'amministratore di sostegno trova la sua fonte di disciplina nel codice civile, agli articoli 404 e seguenti, nel quale è stata introdotta ad opera della legge n. 6/2004.

L'amministratore di sostegno è nominato dal Giudice Tutelare, con decreto, ogniqualvolta vi sia un soggetto che, per effetto di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere in tutto o in parte al compimento delle attività tipiche della vita di tutti giorni e che, quindi, abbia bisogno di assistenza e sostegno.

Lo scopo di tale nomina è quello di garantire una sorta di "protezione giuridica" a chi versa in una situazione di difficoltà a provvedere ai propri interessi perché privo in tutto o in parte di autonomia, senza tuttavia limitarne in modo eccessivo la capacità di agire.

Vedi anche L'amministrazione di sostegno

La scelta dell'amministratore di sostegno

I criteri per la scelta della persona che dovrà ricoprire il ruolo di amministratore di sostegno sono contenuti nell'art. 408 c.c.:

"La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario. L'amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno diverso. Nella scelta, il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata […]".

E, ancora, dispone:

"Il giudice tutelare, quando ne ravvisa l'opportunità, e nel caso di designazione dell'interessato quando ricorrano gravi motivi, può chiamare all'incarico di amministratore di sostegno anche altra persona idonea, ovvero uno dei soggetti di cui al titolo II al cui legale rappresentante ovvero alla persona che questi ha la facoltà di delegare con atto depositato presso l'ufficio del giudice tutelare, competono tutti i doveri e tutte le facoltà previste nel presente capo".

Si noti bene. Non tutti i soggetti possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno. Ai sensi dell'art. 408 c.c.: "Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il soggetto beneficiario".

Il genitore superstite può designare l'amministratore di sostegno al figlio?

Sì. Il genitore superstite è soggetto legittimato a designare al figlio l'amministratore di sostegno. In che modo? Affidando la disposizione ad un testamento (olografo, pubblico, segreto) o ad un atto pubblico o ad una scrittura privata autenticata.

Chi può chiedere la nomina dell'amministratore di sostegno

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Possono chiedere la nomina dell'amministratore di sostegno:

- Nomina amministratore di sostegno: come funziona

Poteri e doveri dell'amministratore di sostegno

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Passiamo ora ad esaminare quali sono i poteri e doveri cui è tenuto l'amministratore di sostegno.

Le norme di riferimento sono l'art. 409 e l'art. 410 c.c.

Ai sensi dell'art. 409 c.c.: "Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno. Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana".

I poteri

Dal tenore letterale della disposizione riportata si evince che gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in rappresentanza, ovvero in nome e per conto del beneficiario saranno preclusi al beneficiario dell'amministrazione di sostegno. In questa ipotesi distinguiamo tra:

- Atti di ordinaria amministrazione

Si pensi ad esempio acquisto di beni mobili) per il compimento dei quali l'amministratore non può agire senza la preventiva autorizzazione del giudice tutelare (a meno che il giudice nel decreto non abbia disposto diversamente);

- Atti di straordinaria amministrazione

Si pensi ad esempio alla compravendita di un bene immobile; agire in giudizio…) per il compimento dei quali è necessaria l'autorizzazione, con decreto, dal giudice tutelare.

Gli atti che l'amministratore di sostegno può compiere in assistenza del beneficiario sono atti che si concludono solo con l'intervento sia del beneficiario, sia dell'amministratore di sostegno.

Gli atti che, invece, non sono riservati alla competenza esclusiva o parziale dell'amministratore di sostegno rimangono nella piena titolarità del beneficiario.

Il beneficiario, infatti, indipendentemente dalle prescrizioni contenute nel decreto di nomina, può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

I doveri

Quanto ai doveri l'art. 410 c.c. stabilisce che, nello svolgimento delle sue funzioni, l'amministratore di sostegno deve rispettare una serie di doveri e precisamente:

Il nostro legislatore ha, altresì, previsto che l'amministratore di sostegno è tenuto periodicamente - annualmente, semestralmente… - in base alla cadenza temporale prescritta dal giudice tutelare alla presentazione al medesimo di una relazione che attesti l'attività svolta e descriva, dettagliatamente, le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario e rendere il conto della propria gestione economica.

L'amministratore di sostegno, una volta nominato, presta giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza. Nello svolgimento delle sue funzioni deve tenere conto delle aspirazioni e dei bisogni del beneficiario e informarlo delle decisioni che intende prendere e, in caso di disaccordo, informarne il giudice tutelare.

Atti compiuti in violazione di legge dall'amministratore di sostegno

Secondo quanto dispone l'art. 412 c.c. "Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del pubblico ministero, del beneficiario o dei suoi eredi ed aventi causa.
Possono essere parimenti annullati su istanza dell'amministratore di sostegno, del beneficiario, o dei suoi eredi ed aventi causa, gli atti compiuti personalmente dal beneficiario in violazione delle disposizioni di legge o di quelle contenute nel decreto che istituisce l'amministrazione di sostegno".
Il termine di prescrizione per le azioni di annullamento è di 5 anni e decorre dal momento in cui è cessato lo stato di sottoposizione all'amministrazione di sostegno.

La delega all'amministratore di sostegno

Per lo svolgimento di tutte le attività comprese nell'incarico che gli è stato conferito dal giudice tutelare, l'amministratore di sostegno non ha bisogno di alcuna delega, ma può compierle liberamente.

Vi sono, tuttavia, alcune attività che potrebbero non essere contemplate nell'incarico. Ad esempio: la partecipazione alle riunioni di condominio in nome e per conto dell'amministrato.

In tal caso, all'amministratore di sostegno, nonostante il ruolo ricoperto, dovrà essere conferita un'apposita delega, in nulla differente rispetto a quella che si può conferire ad altri soggetti (e che in ambito condominiale, per la partecipazione alle assemblee, è molto diffusa).

Cessazione e sostituzione dell'amministratore di sostegno

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Il nostro legislatore all'art. 413 c.c. dispone che è possibile chiedere la cessazione o la sostituzione dell'amministratore di sostegno.

Ciò può accadere quando:

La richiesta deve essere motivata e va proposta con apposita istanza al giudice tutelare dal beneficiario, dall'amministratore di sostegno, dal Pm o dagli altri soggetti indicati dall'art. 406 c.c.. L'istanza va comunicata al beneficiario e all'amministratore di sostegno. Il giudice una volta acquisite tutte le necessarie informazioni e disposti i mezzi istruttori decide con decreto motivato.

Il compenso

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L'incarico di amministratore di sostegno deve considerarsi gratuito ma, in alcuni casi, in presenza di patrimoni consistenti o con difficoltà di amministrazione, il giudice tutelare può riconoscere all'amministratore un equo indennizzo in relazione all'attività svolta.

Leggi anche Il compenso per l'amministratore di sostegno

La procedura e il fac-simile di ricorso

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Per poter procedere alla nomina di un amministratore di sostegno non è sufficiente che la persona sia incapace, ma occorre che vi sia un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è fondamentale l'amministratore di sostegno e che il soggetto interessato non sarebbe in grado di compiere da solo.

Come e a chi si presenta il ricorso

Il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno può essere presentato senza l'obbligatoria assistenza tecnica di un avvocato. Sul punto, così, si è pronunciata la Suprema Corte sancendo "il principio in base al quale il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno, il quale si distingue, per natura, struttura e funzione, dalle procedure di interdizione e di inabilitazione, non richiede il ministero del difensore nelle ipotesi in cui l'emanando provvedimento debba limitarsi ad individuare specificamente i singoli atti, o categorie di atti, in relazione ai quali si richiede l'intervento dell'amministratore. Per contro, necessita la difesa tecnica laddove il decreto che il giudice ritenga di emettere incida sui diritti fondamentali della persona, attraverso la previsione di effetti, limitazioni o decadenze, analoghi a quelli previsti da disposizioni di legge per l'interdetto o l'inabilitato, per ciò stesso incontrando il limite del rispetto dei principi costituzionali in materia di diritto di difesa e del contraddittorio" (Cass. Civ. sentenza n. 25366/2006).

In ogni caso, in presenza dei requisiti reddituali, si può sempre essere assistiti gratuitamente con il Patrocinio a spese dello Stato.

La domanda, che assume la forma del ricorso, va presentata direttamente al giudice tutelare del luogo dove il soggetto interessato vive abitualmente.

Fac-simile di ricorso

Il ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno deve, ai sensi dell'art. 407 c.c., contenere le seguenti indicazioni:

Nucleo centrale del ricorso è, a parere di chi scrive, l'esposizione dettagliata delle ragioni che rendono necessaria la nomina dell'amministratore di sostegno. Il ricorrente può sempre farsi assistere da un avvocato oppure, in alcuni casi, può partecipare da solo al giudizio.

Ecco un Fac-simile di un ricorso per la nomina dell'amministratore di sostegno da scaricare anche in pdf.

Il procedimento e la nomina dell'amministratore di sostegno

Il procedimento per la nomina dell'amministratore di sostegno è procedimento non contenzioso, assai celere ed informale.

Più nel dettaglio, una volta depositato il ricorso presso la Cancelleria del Giudice Tutelare competente per territorio, il giudice fissa con decreto la data dell'udienza in cui "deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi ove occorra, nel luogo in cui questa si trova e deve tenere conto compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa".

Il decreto contiene di solito l'indicazione dell'obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza al beneficiario, ai parenti entro il quarto grado e agli affini entro il secondo grado.

L'obbligo di notifica può gravare, a seconda della prassi impiegata dal tribunale di competenza, sulla parte ricorrente, oppure sulla Cancelleria del Giudice Tutelare. Il giudice, dopo avere sentito il beneficiario, assunte le necessarie informazioni e sentiti, se lo ritiene necessario, i soggetti di cui all'art. 406 c.c. provvede sul ricorso emettendo un decreto motivato, entro 60 giorni dalla data deposito dell'istanza- ricorso.

La scelta, o meglio la decisione, viene presa in contraddittorio, tenendo conto degli interessi della persona, dei suoi bisogni e delle sue richieste. Nel decreto di nomina il giudice tutelare indica la durata dell'incarico; l'oggetto dell'incarico, gli atti di competenza del beneficiario, specificando quelli in cui il beneficiario necessita dell'assistenza dell'amministratore di sostegno e quelli che quest'ultimo deve compiere in nome e per conto del beneficiario, i limiti di spesa e le altre condizioni che l'amministratore di sostegno è tenuto a rispettare.

Si noti bene: al procedimento di nomina interviene sempre il Pubblico Ministero.

Il giudice tutelare può, se lo ritiene necessario, adottare provvedimenti d'urgenza e modificare i provvedimenti precedentemente emessi. Nell'ipotesi in cui ricorrano gravi motivi può, anche, disattendere l'indicazione sull'amministratore indicata dal beneficiario. Il ricorso che introduce la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno deve spesso essere presentato con l'assistenza tecnica di un avvocato.

Ai sensi dell'articolo 405 c.c. ultimo comma "Il decreto di apertura dell'amministratore di sostegno e il decreto di chiusura devono essere comunicati, entro dieci, all'ufficiale dello stato civile per le annotazioni in margine all'atto di nascita del beneficiario. Se la durata dell'incarico è a tempo determinato, le annotazioni devono essere cancellate alla scadenza del termine indicato nel decreto di apertura o in quello eventuale di proroga"

Per quanto riguarda i mezzi di impugnazione, l'art. 720 bis c.p.c. prevede che contro i decreti del giudice tutelare è ammesso reclamo alla Corte d'appello; contro il decreto della Corte d'appello, pronunciato in sede di reclamo, può essere proposto ricorso per Cassazione.

Leggi anche La vendita dei beni ereditari da parte dell'amministratore di sostegno

Data: 12/02/2022 06:00:00
Autore: Luisa Camboni