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Cassazione: illecito endofamiliare e obbligo di mantenimento del figlio naturale

Corte di Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 3079 del 16 Febbraio 2015.


di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 3079 del 16 Febbraio 2015.
La questione esaminata dalla Corte affronta il problema del risarcimento del danno extracontrattuale nell'ambito dei rapporti familiari; più precisamente, sotto il profilo della tutela dei diritti fondamentali della persona. E' infatti la figlia naturale a citare in giudizio il padre biologico, accusato di non aver provveduto al suo mantenimento – dunque di aver omesso i doveri genitoriali propri quali l'assistenza e l'istruzione – ottenendo accoglimento della propria domanda, successivamente riformata parzialmente in appello.

Come da precedente e consolidato orientamento, la Cassazione ricorda che “l'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio nasce proprio dal momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza”. La sentenza dichiarativa della filiazione, infatti, produce gli effetti propri del riconoscimento, obbligando il genitore “ai sensi dell'art. 261 cod. civ. tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello di mantenimento ai sensi dell'art. 148 cod. civ.”. Inoltre, l'obbligo dei genitori di mantenere i figli “sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda”. Su ciascun genitore grava in toto l'obbligo di mantenimento del figlio, a prescindere dall'altro genitore.

Infine, già da precedente giurisprudenza di legittimità è stata individuata e delineata la nozione di illecito endofamiliare, legittimando in tal modo il risarcimento del danno da responsabilità aquiliana. Dunque, di fronte ad una violazione di diritti fondamentali della persona, nell'ottica di un'interpretazione costituzionalmente orientata, è giusto e lecito riconoscere pieno diritto al risarcimento del danno. “Il disinteresse dimostrato da un genitore nei confronti di una figlia – come accertato in sede di merito – integra, da un lato, la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e determina, dall'altro, un'immancabile ferita di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale (…) e nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento un elevato grado di riconoscimento e di tutela”.

Qui sotto il testo della sentenza.

Data: 26/02/2015 13:00:00
Autore: Licia Albertazzi