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La prescrizione del reato: giustificazione sociale e disciplina legale

La giustificazione di carattere sociale della prescrizione è strutturata su precisi principi cardine del nostro ordinamento. Analizziamoli


Le conseguenze della prescrizione

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Il mero decorso del tempo incide sulla punibiltà del reato, causandone l'estinzione.

Esattamente, trascorso un determinato lasso temporale dalla sua commissione senza che si sia conclusa in via definitiva la relativa vicenda processuale, non potrà più essere irrogata alcuna sanzione o comunque, in caso di procedimento penale ancora da instaurare, sarà sottoposto a scrutinio di improcedibilità, l'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti del reo.

Sono queste le conseguenze che discendono da una lettura razionale degli artt. 157 ss. del nostro codice penale su cui si fonda la disciplina della prescrizione del reato.

Sebbene l'assenza di una risposta sanzionatoria ad un reato conseguente alla decorrenza del tempo venga normalmente assunta ad una defaillance circa la corretta amministrazione ed applicazione della giustizia, nella prospettiva giuridica, essa gode di una reale giustificazione di carattere sociale che è strutturata su precisi principi cardine del nostro ordinamento, come quello della ragionevole durata del processo, della presunzione di innocenza dell'imputato e della funzione rieducativa e non certamente punitiva della sanzione penale, come previsto dalla nostra Costituzione.

La funzione sociale della prescrizione

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La funzione sociale della prescrizione non appare concetto meramente astratto ed invero, attraverso tale istituto, si perseguono scopi direttamente ricollegabili al riconoscimento della dignità umana riferibile a tutti i consociati, compresi coloro che hanno posto in essere una condotta di reità.

Più precisamente, il tempus commissi delicti, interviene non solo al fine di circoscrivere la condotta offensiva entro una precisa cornice temporale, ma assurge ad elemento fondamentale anche in ordine alla possibilità pratica di una verifica oggettiva degli elementi costitutivi del reato posto in essere, oltre che fungere da indice proteso a valutare adeguatamente la reale portata lesiva della condotta e la pericolosità del soggetto agente.

Nello specifico, l'inerzia degli organi giudiziari nell'agire contro colui che è sospettato di aver commesso un reato, essendo sintomatica di una disfunzione interna ad essi, non potrà certo riverberarsi sull'esistenza di un soggetto che nel frattempo avrà realizzato propri equilibri di vita e sociali che, inevitabilmente, sarebbero sovvertiti dal tardivo esercizio dell'azione penale nei suoi confronti la quale, peraltro, gli precluderebbe inevitabilmente di esperire efficacemente le più opportune chances difensive in ordine alla sua posizione processuale. Si pensi, ad esempio, alla ricerca di materiale probatorio a suo favore, nonché all'eventuale ricordo dei fatti cui sarebbero chiamati a deporre testimoni, fisiologicamente confusi, generici e nebulosi o l'impossibilità di procedere ad atti ormai divenuti irripetibili.

D'altro canto, non apparirebbe nemmeno razionale che lo Stato impiegasse costi e risorse sociali per perseguire fattispecie di reato ormai remote e dunque non più costituenti un serio allarme sociale per i consociati attesa l'esistenza di un "…interesse generale di non più perseguire i reati rispetto ai quali il lungo tempo decorso dopo la loro commissione abbia fatto venire meno, o notevolmente attenuato, insieme al loro ricordo, anche l'allarme della coscienza comune, ed altresì reso difficile, a volte, l'acquisizione del materiale probatorio" (C. Cost., sent 10 dicembre 1971, n. 202).

Tuttavia, il legislatore penale non ha inteso conferire alla disciplina della prescrizione un ambito di operatività illimitato, precludendone esplicitamente la sua applicazione a fatti di reato che, per la loro poderosa portata offensiva, non giustificherebbero la rinuncia dello Stato alla sua pretesa punitiva, la quale in nessun caso potrà considerarsi mitigata dal mero decorso del tempo: a mente dell' art. 157 c. p. ult. co. infatti "la prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti".

La disciplina della prescrizione

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La disciplina giuridica della prescrizione, è stata oggetto di un importante intervento novellatore operato con Legge 5 dicembre 2005, n. 251, cd. “ex Cirielli”, intitolata “Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione”, con la quale è stato rivisitato il criterio da adottare al fine del computo dei termini prescrizionali.

Antecedentemente ad essa infatti, delitti e contravvenzioni, si prescrivevano allo spirare di un determinato lasso di tempo che variava secondo un meccanismo “a fasce” in base al quale ogni reato, in virtù della pena edittale per esso prevista, veniva ricondotto ad una di esse e soggiaceva al relativo termine prescrizionale.

Eliminato dunque tale sistema, l'attuale assetto normativo della prescrizione è condensato all'interno del co. 1 dell'art. 157 c. p. in base al quale "la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria".

Tale sistema inoltre, in netta contrapposizione con la disciplina previgente e sulla scorta del comma secondo dell' art. 157 c. p., rende privo di rilevanza l'eventuale concorso di circostanze attenuanti o aggravanti ai fini della determinazione del termine prescrizionale, "..salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante..".

Mettendo in pratica tale assunto, dovremmo concludere che, ad esempio, il reato di “Ricettazione” che è punibile dal Giudice con la pena della reclusione da due a otto anni (oltre che con multa da 516 euro a 10.329 euro), si prescriverà dopo esser trascorso un lasso di tempo corrispondente al massimo editale contemplato in astratto dalla norma, ossia otto anni.

Diversamente, a titolo esemplificativo, in caso di delitto punito con la reclusione inferiore a tre anni, che non sia di competenza del Giudice di Pace e che non preveda una sanzione diversa da quella pecuniaria o della reclusione (per il quale si applicherebbe un termine di prescrizione fisso di tre anni), non troverebbe applicazione la stessa regola, posto che l'art. 157 c. p., indica esplicitamente che il termine utile a prescrivere in tema di delitti, non potrà comunque mai essere inferiore a sei anni, realizzando di fatto uno sbarramento temporale minimo di imprescrittibilità del reato.

E' infine da precisarsi che se il reato è punito con la pena pecuniaria congiunta o alternativa a quella della reclusione, il termine utile per prescrivere verrà computato solo in funzione di quest'ultima.

Termine iniziale di decorrenza della prescrizione

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Individuato il range temporale idoneo a prescrivere il reato, occorrerà stabilire il criterio per identificare il dies a quo, ossia il momento a partire dal quale esso comincerà a computarsi.

A tale esigenza sovviene l'art. 158 c. p. che così statuisce : "Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente, dal giorno in cui è cessata la permanenza".

Se il reato è procedibile a querela, istanza o richiesta, si applicherà la disciplina prevista per il reato consumato, non rilevando ai fini del computo il momento di presentazione della querela, istanza o richiesta, ma solo quello in cui il reato è stato realizzato.

Durata massima della prescrizione

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Vieppiù, considerati gli effetti dirompenti che un utilizzo distorto della prescrizione potrebbe generare lasciando potenzialmente impuniti reati comunque posti in essere, allo scopo di scongiurare siffatta eventualità, il legislatore penale ha predisposto un sistema di azione valevole per tutti coloro che hanno commesso il reato, imperniato sul combinato disposto degli artt. 159 e 160 c. p., rispettivamente rubricati “Sospensione del corso della prescrizione” e “Interruzione del corso della prescrizione”.

In entrambi i casi si realizza una impasse della decorrenza del termine utile a prescrivere, ma con effetti nettamente differenti: nel primo caso esso rimarrà congelato fino al momento della cessazione dell'evento sospensivo che segnerà la sua ripresa, nel secondo, si realizzerà l'azzeramento dei termini decorsi fino all'evento interruttivo, con conseguente decorrenza ex novo del termine utile a prescrivere.

Nonostante la previsione di termini sospensivi e interruttivi, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo, la pretesa punitiva dello Stato dovrà cedere il passo ad esigenze di giustizia sostanziale, in tutti i casi in cui il tempo utile ormai decorso ai fini della prescrizione, abbia raggiunto un limite massimo che è invalicabile.

Esso è disciplinato all'interno dell'art. 161 c. p. in base al quale, in nessun caso il tempo utile a prescrivere potrà determinare "l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà per i reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis, limitatamente ai delitti richiamati dal presente comma, e 640 bis, nonché nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103, 105".

Rinuncia alla prescrizione

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Da ultimo occorre considerare che, sebbene siano maturati i termini utili a prescrivere, nulla osta alla rinuncia da parte dell'imputato di avvalersi della prescrizione, posto che ben potrebbe essere esistente un suo interesse ad ottenere una sentenza assolutoria nel merito, realizzando una sorta di riscatto sociale contro un'accusa che egli riconoscere essere assolutamente infondata.

A tale riconoscimento, in precedenza non previsto dalla legge, si è giunti attraverso l'intervento della Consulta che ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 del codice penale nella parte in cui non prevede che la prescrizione del reato possa essere rinunziata dall'imputato" (C. Cost.23 maggio 1990, n. 275).

Alla luce del monito della Corte Costituzionale, giurisprudenza ormai granitica riconosce che la rinuncia alla prescrizione "costituisce un diritto personalissimo dell'imputato che è a lui personalmente ed esclusivamente riservato e presuppone una dichiarazione di volontà espressa e specifica che non ammette equipollenti" (Cass. Pen. Sez. II n. 23412, 21 giugno 2005; Cass. Pen. Sez. V n. 45023, 22 dicembre 2010; Cass. Pen. Sez. III n. 14331, 15 aprile 2010) e stabilisce inoltre i presupposti per poterla esercitare prescrivendo che essa "va effettuata dall'imputato dopo che i termini massimi sono maturati … ma prima che si giunga alla sentenza che conclude il giudizio in corso, così che il giudice, ormai esclusa per espressa volontà dell'imputato l'applicazione della prima parte dell'art. 129 c.p.p., possa pronunciarsi “liberamente” sul merito della contestazione con affermazione di assoluzione o di condanna" e che "…Una volta che il giudice si sia pronunciato sulla contestazione dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può ammettersi che nei successivi gradi di giudizio l'imputato manifesti per la prima volta la propria rinuncia alla prescrizione che, in presenza del principio di divieto di reformatio in pejus, altererebbe la pienezza della valutazione del giudice e la parità tra le parti processuali" (Cass. Pen. Sez. III, 24 settembre 2009, n. 37583).

Secondo un più recente orientamento giurisprudenziale infine, lo sbarramento posto dal divieto di reformatio in pejus, non sussisterebbe in tutti i casi in cui la mancata rinuncia alla prescrizione da parte dell'imputato, prima che il Giudice abbia dichiarato l'estinzione del reato, non sia ad egli addebitabile, perché ignaro della pendenza processuale a suo carico. In situazioni di tal tipo opera il principio per cui “è ammissibile la rinuncia alla prescrizione del reato, quando questa sia stata già dichiarata con sentenza, se l'imputato non sia stato in grado, e non per sua colpa, di avere notizia del processo a suo carico, cosicché il primo momento utile per la manifestazione di volontà coincida con quello dell'impugnazione" (Cass. Pen. Sez. III, Sent. 17 gennaio 2012, n. 4946).

Dott. Cosimo Gaetano Platania

cosimo.platania@hotmail.com

Data: 17/02/2015 21:20:00
Autore: Cosimo Gaetano Platania