Avvocati: il legittimo impedimento "supera" il rischio della prescrizione
Il rischio della prescrizione non può giustificare il diniego del rinvio dell'udienza per legittimo impedimento deldifensore, neanche se quest'ultimo è stato generico sulla mancata nomina di unsostituto.
Lo ha stabilito la terza sezione penale della Cortedi Cassazione, con sentenza n. 8973 depositata oggi, accogliendo ilricorso di un uomo, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 5 del d.lgs. 74/2000per omessa dichiarazione dei redditi.
Impugnando la sentenza della Corte d'Appello diFirenze l'uomo si doleva dell'irragionevole rigetto della richiesta di rinviodell'udienza da parte del suo difensore nonostante il dedotto impedimento(tempestivo rispetto alla calendarizzazione dell'udienza) a causa diconcomitante impegno professionale, motivato con “superiori esigenze di giustizia trattandosi di reato sotto prescrizionee per non avere comunque il difensore indicato un sostituto”.
LaCassazione gli dà ragione.
Per i giudici delPalazzaccio, infatti, è pacifico che “la concomitanza dell'impegno deldifensore in un altro procedimento può essere riconosciuta quale causa di legittimo impedimento acomparire in udienza ove siano dimostrate non solo l'esistenza dell'impegno maanche le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzionidifensive in tale procedimento”. Ragioni che, hanno continuato gli Ermellini,devono essere prospettate tempestivamente e motivatamente e correlate “allaparticolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza oassenza di altro co-difensore e alla impossibilitàdi avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 c.p.p., sia nelprocedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del qualesi chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire”.
Pertanto, se èvero, ha sostenuto la Corte, che il diniego di rinvio dell'udienza è da ritenersi legittimo “qualora l'attestazionedi impossibilità della sostituzione siagenerica e apodittica” dato l'onere del difensore di indicare le ragioni didetta impossibilità al fine di consentire al giudice di apprezzarle, è vero altresì che nel caso di specie, ildifensore aveva reso in proposito una dichiarazionein termini negativi, circostanza dunque del tutto diversa dalla mancatadesignazione di un sostituto.
Ma, ad ogni modo,ancor più “illogico e inosservante della norma processuale” hanno concluso igiudici di piazza Cavour annullando la sentenza impugnata, la negazione dellarichiesta di rinvio poiché il reato era prossimo alla prescrizione, in quanto tale rischio viene neutralizzato oprevenuto dall'istituto della sospensione, a maggior ragione nel caso inesame dove il rinvio, all'epoca e per i motivi per cui fu richiesto, avrebbecomportato una sospensione per un periodo uguale all'arco temporale compresotra l'udienza rinviata e quella successiva.
Data: 03/03/2015 17:15:00Autore: Marina Crisafi