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Responsabilità dei magistrati: riforma in vigore dal 19 marzo

Sarà operativa dal prossimo 19 marzo la riforma sulla responsabilità civile dei magistrati.


Sarà operativa dal prossimo 19 marzo la riforma sulla responsabilità civile dei magistrati. La nuova legge (n. 18/2015) approvata dalla Camera il 24 febbraio scorso (leggi l'articolo: “Responsabilità civile dei magistrati: la riforma è legge”) è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale di ieri ed entrerà in vigore 15 giorni dopo.

Nel clima di accese polemiche che ha caratterizzato sia i lavori parlamentari che l'approvazione delle nuove regole, la riforma cambia definitivamente il volto della controversa legge Vassalli (l. n. 117/1988) che ha disciplinato sino ad oggi la materia.

La riforma, infatti, anche se rimane saldamente ancorata al principio della responsabilità indiretta del magistrato, per cui sarà sempre lo Stato a dover risarcire ai cittadini i danni della “mala giustizia” rifacendosi poi sul giudice responsabile, incide notevolmente e in più punti sulla disciplina, al fine di attuare le modifiche richieste a gran voce negli ultimi anni anche dalla Corte di Giustizia Europea.

Tra le principali novità infatti, vi è l'obbligatorietà dell'azione di rivalsa dello Stato che dovrà rifarsi sul magistrato responsabile entro due anni dall'esborso del risarcimento (nei casi di diniego di giustizia, violazione manifesta della legge interna e del diritto comunitario, travisamento dei fatti e delle prove determinati da colpa grave e dolo). Viene anche innalzata la soglia economica del danno, la cui entità passa dal terzo attuale alla metà dello stipendio annuo del magistrato, fino a diventare totale nei casi di dolo.

Altra importante novità è l'eliminazione del filtro di ammissibilità, che consentirà al cittadino di presentare domanda di risarcimento senza incorrere nei controlli preliminari da parte del tribunale sui presupposti e sulla fondatezza della richiesta.

Viene ridelineata anche la colpa grave che scatterà non solo per l'affermazione di fatti inesistenti o per la negazione di fatti esistenti, ma anche nelle ipotesi di violazione manifesta della legge italiana e comunitaria e di travisamento (evidente e macroscopico) del fatto e delle prove.

Non viene superata neanche la clausola di salvaguardia che “salva” le toghe dalla responsabilità per l'attività di interpretazione della legge o di valutazione delle prove e dei fatti, ma l'istituto viene comunque ridefinito in senso restrittivo, nei casi di colpa grave, dolo e violazione manifesta del diritto italiano e comunitario.

Data: 05/03/2015 22:10:00
Autore: Marina Crisafi