Split payment: semplificazioni per i rimborsi Iva
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 20 febbraio 2015 che apporta modifiche al D.M. del 23 gennaio scorso in materia di split payment.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 20 febbraio 2015 che apporta modifiche al D.M. del 23 gennaio scorso in materia di split payment.
Ad essere regolamentati sono i rimborsi IVA richiesti dai fornitori delle Pubbliche Amministrazioni che emettono dal primo gennaio 2015 fatture in applicazione del meccanismo dello split payment.
In particolare, in un'ottica di semplificazione il decreto prevede che -a partire dalle richieste di rimborso relative al primo trimestre dell'anno d'imposta 2015- le istanze di rimborso siano evase in via prioritaria e che i detti contribuenti non siano più assoggettati al rispetto delle condizioni di accesso alle modalità di rimborso di cui all'articolo 2 del D.M. 22 marzo 2007.
Ne consegue che potranno accedere al rimborso in condizione di parità anche i soggetti:
Da un punto di vista pratico, già con riferimento all'eccedenza dell'imposta detraibile relativa al primo trimestre dell'anno di imposta 2015, sarà possibile chiedere il rimborso dell'imposta in via anticipata presentando all'Agenzia delle Entrate la relativa istanza entro il 30 aprile.
Data: 06/03/2015 12:40:00- che non esercitano l'attività da almeno tre anni;
- che non presentano un'eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore a 10 mila euro in caso di richiesta di rimborso annuale ed a 3 mila euro in caso di richiesta di rimborso trimestrale;
- che non presentano un'eccedenza detraibile richiesta a rimborso di importo pari o superiore al 10% dell'importo complessivo dell'imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.
Da un punto di vista pratico, già con riferimento all'eccedenza dell'imposta detraibile relativa al primo trimestre dell'anno di imposta 2015, sarà possibile chiedere il rimborso dell'imposta in via anticipata presentando all'Agenzia delle Entrate la relativa istanza entro il 30 aprile.
Autore: Giovanna Molteni