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IVASS e le semplificazioni nel settore assicurativo

L'IVASS con Regolamento n.8 del 3 Marzo 2015 dà attuazione all'articolo 22, comma 15 bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179


di Roberto Paternicò. L'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) con Regolamento n.8 del 3 Marzo 2015 dà attuazione all'articolo 22, comma 15 bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n.179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221.


Vengono applicate misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, in particolare modo volte alla riduzione degli adempimenti cartacei e della modulistica e nei rapporti contrattuali fra le imprese d'assicurazione, gli intermediari e la clientela, per favorire le relazioni digitali, l'utilizzo della posta elettronica certificata, la firma digitale e i pagamenti elettronici e on-line.

S'introducono disposizioni a carattere trasversale che comprendono sia i rami danni che vita e si apportano modifiche ed integrazioni al Codice delle Assicurazioni.

Le misure sono destinate, a tutte le imprese operanti sul territorio della Repubblica (italiane e comunitarie) ed a tutti gli intermediari di assicurazione iscritti al RUI (Registro unico degli intermediari).


Stimolare, quindi, il mercato verso l'uso di strumenti elettronici al fine di dialogare con i clienti.
Il nuovo Regolamento si compone di sette Capi:
Il Capo I, che contiene“Disposizioni di carattere generale”;
Il Capo II reca “Disposizioni riguardanti imprese ed intermediari”;
Il Capo III “Disposizioni in materia di trasmissione della documentazione in formato elettronico;
Il Capo IV “Disposizioni in materia di conservazione e richiesta di documenti”;

Il Capo V interviene per la riduzione degli adempimenti burocratici a carico degli intermediari ;
Il Capo VI regola la promozione ed il collocamento dei contratti di assicurazione “vendita a distanza”;
il Capo VII contiene le disposizioni inerenti alla pubblicazione ed all'entrata in vigore del Regolamento;
Viene previsto un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento per adempiere alle specifiche disposizioni.
Dott.Roberto Paternico'
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roberto.paternico@alice.it
Rubrica Diritto ed Economia


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Data: 07/03/2015 10:40:00
Autore: Dott. Roberto Paternicò