La Cassazione fa luce sul concetto della c.d. vendita in blocco dei beni commerciali locati
Avv. GabrieleMercanti
LaCorte di Cassazione, con l'Ordinanza della sesta sezione n.3713 depositata in data 24 febbraio 2015,ribadisce due consolidati concetti in tema di diritto di prelazione delconduttore di immobile urbano adibito ad uso diverso da quello abitativo. (1)
Il primo è che il diritto di prelazione nonsorge nel caso della c.d. vendita in blocco i cui estremi ricorrono quando lavendita ha ad oggetto l'intero fabbricato nel quale l'immobile locato a terzi ècompreso.
Il secondo è che il diritto di prelazione nonscatta nell'ipotesi della c.d. vendita cumulativa, intesa come vendita di unamera pluralità di beni accidentalmente comprensiva del cespite locato.
Finqui trattasi di dicotomia concettuale tanto consolidata nelle Aule di Giustiziaquanto foriera di attanaglianti difficoltà per locatori, conduttori e – di riflesso– per i rispettivi consulenti Legali. (2)
GliErmellini, tuttavia, accendono una flebile luce per meglio illuminare icontorni della figura della c.d. vendita in blocco, affermando come “non è indispensabile che la vicendatraslativa riguardi l'intero edificio in cui è compreso quello locato, ma èsufficiente che i vari beni alienati, tra loro confinanti, costituiscano ununicum e siano venduti (o promessi in vendita) non come una pluralità diimmobili casualmente appartenenti ad un unico proprietario e ceduti (o cedendi)a un soggetto diverso da colui che conduce in locazione uno di essi, ma comecomplesso unitario, costituente un quid diverso dalla mera somma delle singoleunità immobiliari”.
IGiudici del Palazzaccio, così statuendo, danno maggior peso all'elementosostanziale costituito dalla valutazione giuridico – economica unitaria delcomplesso immobiliare rispetto all'elemento formale, peraltro facilmentemanipolabile dal venditore astuto, dato dall'intierezza materiale del compendioedilizio – catastale. (3)
Applicandoquanto sopra detto, i Giudici del S.C. – confermando il duplice verdetto dimerito (4) – respingevano il ricorsodel conduttore deluso.
Avv.Gabriele Mercanti - Foro di Brescia - avv.gabrielemercanti@gmail.com
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Data: 23/03/2015 10:30:00Autore: Avv. Gabriele Mercanti