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Cassazione: poteri e limiti del consulente tecnico d'ufficio

Nullità consulenza tecnica ufficio - onere della prova


di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 5793 del 23 Marzo2015.

Il caso in oggetto offre diversi spunti di riflessionerelativamente alle funzioni e ai requisiti che la consulenzatecnica d'ufficio, e in particolare il consulente, devepossedere. Il ricorrente, nell'ambito di giudizio relativo allamancata concessione, da parte di commissione medica, di pensione perinabilità, ha contestato la validità della ctu richiesta dalgiudice, lamentandone la nullità.

Trai poteri che la legge conferisce al consulente tecnico vi è lapossibilità di chiedere informazioni a terzi e alle parti perl'accertamento dei fatti collegati con l'oggetto dell'incarico, senzabisogno di una preventiva autorizzazione del giudice”.

Nellaverbalizzazione, in quanto ausiliario del giudice, il ctu detiene laqualità di pubblico ufficiale; dunque le informazioni da luiraccolte fanno fede sino a querela di falso. Rientra inoltre tra isuoi poteri la facoltà di attingere aliunde notizie e dati,non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti esituazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sianecessario per espletare convenientemente il compito affidatogli”.

Infine, il ctu può anche avvalersi dell'opera di specialisti, alfine di acquisire tutti gli elementi necessari, senza che sianecessaria preventiva autorizzazione giudiziale.

Tutto ciòpremesso, “il ricorrente che, nel giudizio di cassazione, facciavalere la nullità della consulenza tecnica d'ufficio, causatadall'utilizzazione di materiale documentario fornito dal consulentetecnico di parte ed acquisito al di fuori del contraddittorio tra leparti, ha l'onere di specificare quale sia il contenuto delladocumentazione di cui lamenta l'irregolare acquisizione e qualiaccertamenti e valutazioni del consulente tecnico – poi utilizzatidal giudice – siano fondati su tale documentazione”. Ilprincipio applicato al caso in oggetto è quello contenuto nell'art.159 codice procedura civile. Il ricorso è rigettato.

Data: 27/03/2015 18:30:00
Autore: Licia Albertazzi