Cassazione: la prova liberatoria nel danno da cose in custodia
Per la Suprema corte il principio in base al quale la Corte di merito avrebbe dovuto invece uniformarsi è il seguente: “a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile a un rapporto di custodia”.
Di conseguenza – al fine di qualificare la prova liberatoria a carico del custode – occorre distinguere tra situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti, da terzi o in generale da eventi imprevedibili.
Non sussiste responsabilità, infatti, quando è oggettivamente provato che il gestore non avrebbe avuto il tempo materialmente necessario per intervenire al fine di scongiurare l'evento dannoso, “nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria e imprevedibile situazione di pericolo determinatasi”.
In quest'ottica la situazione del manto stradale, ghiacciato e scivoloso a causa delle frequenti precipitazioni, andava valutata dal giudice del merito in un'ottica diversa, verificando appunto le concrete possibilità per il gestore di intervenire a fronte di tali condizioni atmosferiche. La motivazione della sentenza impugnata è quindi incongruente, ravvisandosi altresì difetto di istruttoria. Il ricorso è accolto e il provvedimento cassato con rinvio.
Data: 01/04/2015 22:00:00Autore: Licia Albertazzi