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Anatocismo bancario - definizione, riferimenti normativi ed evoluzione giurisprudenziale

La produzione indefinita di interessi sugli interessi a danno del debitore


L'anatocismo bancario (per tale intendendosi la capitalizzazione degli interessi sul capitale o il calcolo di interessi su interessi a danno del debitore) si risolve nella prassi ampiamente diffusa in ambito bancario in base alla quale gli interessi maturati nel periodo di riferimento, sommati al capitale, determinano la base su cui calcolare gli interessi per il periodo successivo.

Quando si parla di anatocismo, il riferimento normativo è all'articolo 1283 del codice civile che ne definisce i limiti di ammissibilità, laddove afferma che in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi. Dalla previsione normativa si evince che l'anatocismo è consentito esclusivamente nel caso in cui a tal fine sia stata presentata specifica domanda giudiziale oppure nel caso in cui sia stata stipulata idonea convenzione posteriore di almeno sei mesi alla scadenza degli interessi.

L'anatocismo bancario: l'evoluzione giurisprudenziale

La giurisprudenza di legittimità ha sancito la nullità dell'anatocismo trimestrale. Con la sentenza del 4 novembre 2004, n. 21095, la Corte di Cassazione ha escluso la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito del correntista bancario "anche con riguardo al periodo anteriore alle decisioni con cui la Suprema Corte, ponendosi in contrasto con l'orientamento sin lì seguito, ha accertato l'inesistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto di cui all'articolo 1283 c.c. in quanto difettano i presupposti per riconoscere, anche con riferimento a detto periodo, la convinzione dei clienti circa la doverosità giuridica di tale prassi".


Con la sentenza numero 425 del 17 ottobre 2000, la Corte Costituzionale ha annullato con efficacia ex tunc il terzo comma dell'articolo 25 del Decreto Legislativo n. 342/1999 secondo cui le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data dell'entrata in vigore della delibera del CICR di cui all'articolo 120 T.U.B., sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e tempi di adeguamento. Il Giudice delle leggi ha così sancito l'illegittimità costituzionale della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi operata dagli Istituti di Credito.

L'anatocismo bancario: risvolti pratici

A fronte della istanza del correntista volta ad ottenere la ripetizione delle somme indebitamente incassate dalla banca, il termine prescrizionale decennale per la ripetizione d'indebito decorre dalla data di chiusura del conto. Ciò in considerazione della natura giuridica del contratto di conto corrente di corrispondenza, che - pur costituito da una pluralità di operazioni - ha natura unitaria. Solo dalla chiusura del rapporto può decorrere il termine prescrizionale del diritto ad ottenere la restituzione delle somme indebitamente percepite.
Data: 24/04/2015 18:00:00
Autore: Giovanna Molteni