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Cassazione: convivenza ultradecennale e limiti all'esecutività della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio

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di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 7917 del 17 Aprile2015. Quali sono i limiti e i criteri con i quali ilgiudice del merito deve verificare, ai sensi di legge, la conformitàdelle sentenze ecclesiastiche ai principi del nostro ordinamentonel caso in cui ne venga richiesta l'esecutività? Nel caso di speciela moglie impugna la sentenza della Corte d'appello dichiarantel'efficacia di sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonioconcordatario per rifiuto della stessa a filiare, sulla base dellaconvivenza ultradecennale con la controparte.


Lagiurisprudenza delle Sezioni unite, riprendendo l'orientamentocostituitosi su base comunitaria, ha qualificato la convivenzatra coniugi come “elemento essenziale delmatrimonio-rapporto, che si manifesta come consuetudine di vitaconiugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormentericonoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti ecomportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di dirittiinviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anchegenitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e dilegittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia comesingoli sia nelle reciproche relazioni familiari”. In questosenso, il protrarsi della convivenza per oltre tre anni dopo ilmatrimonio concordatario crea quella situazione giuridica regolata etutelata dall'ordinamento italiano, costituendo questione di ordinepubblico ostativa alla trascrizione della sentenza attestante lanullità del matrimonio ecclesiastico. Nel caso di specie, risultauna convivenza, provata nel merito, ultradecennale, regolarmenteeccepita dalla parte ricorrente. “Ne consegue che, una voltaprospettata tempestivamente la predetta eccezione, il giudice delladelibazione deve verificare l'allegazione di fatti specifici erilevanti riguardanti l'effettività della convivenza coniugale ed,in caso di contestazione, deve essere condotto sulla base dellededuzioni probatorie di parte, un puntuale accertamento istruttorio”.Per tali motivi, il ricorso è accolto, limitatamente al profilosopra prospettato, e rinviato alla Corte di merito che dovràgiudicare la vicenda alla luce del predetto principio di diritto.

Data: 26/04/3015 11:00:00
Autore: Licia Albertazzi