Atto di citazione: la notifica telematica
Una volta predisposto e sottoscritto dal difensore (o dalla parte qualora stia in giudizio personalmente) pur essendo "perfetto" nel suo duplice contenuto di domanda al giudice e di chiamata del convenuto (vocatio in ius), per avere efficacia giuridica, data la sua natura recettizia, l'atto di citazione deve essere portato a conoscenza del destinatario nei modi stabiliti dalla legge.
L'art. 163, ultimo comma, c.p.c. recita, infatti, che l'atto di citazione "sorto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli artt. 137 e seguenti".
- Gli effetti della notifica dell'atto di citazione
- La notifica cartacea dell'atto di citazione
- La notifica telematica della citazione
- Aspetti pratici della notifica telematica
- La notifica plurima dell'atto di citazione
- I termini a comparire
- La nullità della notifica
Gli effetti della notifica dell'atto di citazione
L'atto di citazione (in quanto atto che dà vita al rapporto processuale) produce i suoi effetti giuridici dal momento della sua notificazione.
Si parla di effetti processuali e sostanziali.
I primi sono quelli che la domanda giudiziale produce sul processo: la litispendenza (ovvero la pendenza della lite tra i soggetti che assumono la qualità di "parti" nel relativo processo dal momento della notifica della domanda giudiziale al convenuto); la determinazione della materia del contendere, ossia l'oggetto del processo; il radicarsi della controversia davanti al giudice adito; ecc.
Gli effetti sostanziali riguardano, invece: l'interruzione della prescrizione ex art. 2943 c.c.; l'impedimento della decadenza (qualora l'esercizio dell'azione sia soggetto ad apposito termine); ecc.
La notifica cartacea dell'atto di citazione
Ai fini delle esigenze della notificazione, l'atto di citazione va predisposto in almeno due copie (oltre ad una terza copia da inserirsi nel fascicolo d'ufficio).
La notificazione deve essere eseguita dall'ufficiale giudiziario, nel rispetto delle norme fissate dal codice di rito (essendo qualificata come inesistente, in quanto inidonea ad instaurare un valido rapporto processuale, la notifica effettuata mediante consegna materiale al convenuto da parte dell'attore dell'atto di citazione, cfr. Cass. n. 9772/2005) tramite consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.
Sia l'originale che la copia notificata dell'atto di citazione devono essere sottoscritte. Ma la mancanza della firma nella copia, laddove questa fornisca al destinatario elementi sufficienti per acquisire la certezza sulla sua provenienza e la sottoscrizione sia presente nell'originale, dà luogo ad una mera irregolarità (Cass. n. 20817/2006; Cass. n. 6131/1995).
Ciò non toglie che laddove la copia notificata non sia conforme o sia caratterizzata da alterazioni, lacune o incompletezze tali che il destinatario non possa venire a conoscenza del contenuto dell'atto, potrà invocarsi la nullità della notificazione ex art. 156, comma 2, c.p.c.
In caso di discordanza tra l'atto originale e la copia notificata, secondo la giurisprudenza, ad assumere rilievo è quello che risulta in quest'ultima, poiché è su di essa che la parte citata regolerà il proprio comportamento processuale (cfr. Cass. n. 18217/2008; Cass. n. 3205/2008; Cass. n. 21555/2006).
La notifica telematica della citazione
Ex art. 3-bis della l. n. 53/1994, la notificazione dell'atto di citazione può essere effettuata in proprio a mezzo posta elettronica certificata, con i conseguenti vantaggi in termini di tempi e costi e la prova immediata dell'effettuazione della notifica.
I formati consentiti e le modalità di trasmissione per via telematica agli uffici giudiziari dell'avvenuta notificazione mediante pec sono disciplinati dall'art. 19-bis del provvedimento 16 aprile 2014 (contenente le specifiche tecniche di cui agli artt. 18 e 34 del d.m. n. 44/2011).
Giova ricordare che il comma 4-bis dell'art. 7 della l. n. 53/94 (aggiunto dall'art. 46 del d.l. n. 90/2014) ha eliminato la necessità della richiesta di autorizzazione, per effettuare la notifica a mezzo pec, al proprio Consiglio dell'Ordine.
Sia il mittente che il destinatario, infine, per poter effettuare la notifica telematica devono essere in possesso di indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi (Reginde, Registro Ini-Pec, Registro delle Imprese, Registro delle P.A. consultabili sul sito pst.giustizia.it).
Aspetti pratici della notifica telematica
Ai fini della composizione e dell'invio della notifica via pec occorre seguire una serie di passaggi preliminari.
Operazioni preliminari
Il primo passo consiste nel predisporre l'atto di citazione in formato pdf. Sia che lo stesso nasca come file digitale (ovvero redatto con un programma di videoscrittura, come Word, ad esempio), sia che lo stesso sia ottenuto dalla scansione di un originale cartaceo, l'atto da notificare va salvato in formato pdf (mediante l'apposita funzione inserita in diversi programmi di videoscrittura oppure scaricando uno dei software disponibili gratuitamente online). Una volta creato il pdf, l'atto andrà sottoscritto digitalmente (tramite l'apposito kit di firma digitale).
A questo punto occorre predisporre per l'invio della pec anche la procura alle liti che può essere creata digitalmente, firmata dal cliente con firma digitale (qualora lo stesso ne sia munito) e controfirmata sempre digitalmente dall'avvocato, oppure, se sottoscritta "manualmente" dal cliente, scansionata e salvata in pdf, e quindi sottoscritta digitalmente (ex art. 3-bis, comma 5, l. n. 53/1994).
Il terzo passaggio è la predisposizione della relata di notifica, redatta su documento informatico separato rispettando il contenuto minimo previsto dall'art. 3-bis, comma 5, della l. n. 53/1994 e necessariamente sottoscritta con firma digitale.
Qualora l'atto di citazione e la procura alle liti (ovvero uno solo dei due) siano stati "estratti" (ossia trasformati digitalmente tramite scansione) da un originale analogico, la relata di notifica dovrà contenere anche l'asseverazione di conformità delle copie telematiche all'originale dell'atto da notificare (art. 3 bis, comma 2, l. n. 53/1994).
L'invio della pec
Compiute queste operazioni preliminari, si può procedere quindi con l'invio della pec.
Nella composizione del nuovo messaggio di posta elettronica certificata, oltre all'indirizzo pec del destinatario, occorrerà indicare nell'oggetto la frase "Notificazione ai sensi della l. n. 53/1994" e quindi allegare i tre file in pdf firmati digitalmente (atto di citazione, procura alle liti, relata di notifica) e procedere con l'invio.
Se la mail è andata a buon fine, il notificante riceverà due messaggi di conferma: una ricevuta di accettazione (RAC), inviata dal proprio gestore pec, e una ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) inviata, invece, dal gestore pec del destinatario.
Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, della l. n. 53/1994, la notifica si intende eseguita al soggetto destinatario, nel momento in cui viene generata la RdAC, che certifica sia la data che l'ora della consegna.
Una volta generate entrambe le ricevute di avvenuta accettazione e consegna, la notifica è perfezionata e qualsiasi inconveniente lamentato dal destinatario sarà ininfluente sulla validità della stessa (cfr. Cass. n. 15070/2014).
La notifica plurima dell'atto di citazione
Sei i convenuti sono più di uno la notificazione deve essere effettuata nei confronti di tutti, mediante la consegna di una copia a ciascuno di loro. Su ogni copia e sull'unico originale, l'ufficiale giudiziario (o l'avvocato se la notifica avviene via pec) stende la relata di notifica.
In base a quanto dispone l'art. 165, 2° comma c,p.c., se la citazione è notificata a più soggetti, l'originale deve essere inserito nel fascicolo entro dieci giorni dall'ultima notificazione.
Secondo la giurisprudenza, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore, in caso di notifica a più parti, decorre dalla prima notifica e non dall'ultima (Cass. SS.UU. n. 10864/2011).
I termini a comparire
Nella notifica dell'atto di citazione, l'attore dovrà avere cura di rispettare i termini a comparire indicati dall'art. 163-bis c.p.c., secondo il quale tra il giorno della notificazione e quello dell'udienza di comparizione devono intercorrere almeno 90 giorni, se l'atto è notificato in Italia, e 150 giorni se la notifica è effettuata all'estero.
Ai fini del computo di tale termine, i giorni si intendono "liberi", con la conseguenza che: - non si terrà conto né del dies a quo né del dies ad quem; - se la data indicata per l'udienza coincide con un giorno festivo, viene prorogata automaticamente al primo giorno non festivo; - si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale (Cass., SS.UU., n. 14699/2003; Cass. n. 5435/1999; App. Napoli 28.1.2013).
L'inosservanza dei termini minimi di comparizione ex art. 163-bis c.p.c., comporta la nullità dell'atto di citazione, rilevabile d'ufficio, salva la sanatoria per la costituzione del convenuto (Cass. n. 8716/1994; Cass. n. 1126/1988).
La nullità della notifica
Anche la notificazione può incorrere in qualche nullità. Queste sono espressamente stabilite dall'art. 160 c.p.c. e riguardano: la mancata osservazione delle disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia dell'atto; l'incertezza assoluta sul soggetto a cui la notifica è effettuata o sulla data in cui è stata eseguita.
Costituiscono, pertanto, ipotesi di nullità le notifiche effettuate in luogo o nelle mani di un "consegnatario" che non rientri tra i soggetti indicati dall'art. 139 c.p.c. (familiari, vicini, ecc.), ovvero, pur nel rispetto delle persone dalla legge indicata, non ne siano indicate, da parte del notificante, le generalità, oppure, ancora, siano indicate data e persone con scrittura indecifrabile, ecc.
La nullità, tuttavia, come dispone lo stesso art. 160 rinviando agli artt. 156 e 157 c.p.c., non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato. Ciò significa che se il convenuto si costituisce i vizi sanzionati con la nullità si intendono sanati poiché l'atto di citazione ha raggiunto in concreto il proprio obiettivo.
Se il convenuto, invece, non si costituisce e il giudice rileva la nullità della notificazione dell'atto di citazione deve essere disposta la rinotifica ex art. 291 c.p.c., salvo che non si tratti di notifica giuridicamente inesistente.
Data: 20/04/2015 18:40:00Autore: Marina Crisafi