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Codice della strada. Ipotesi di omicidio stradale. Ergastolo della patente.

Modifiche al codice della strada e introduzione nell'ordinamento penale dell'omicidio stradale e delle lesioni personali stradali


Codice della strada. Ipotesi di omicidio stradale. Ergastolo della patente.

di Raffaele Vairo

Sommario: 1. Premessa. - 2. Disegno di legge per la riforma del codice della strada. - 3. Proposta di modifiche al codice penale. - 4. Considerazioni finali.

Premessa

Le statistiche relative ai morti sulla strada suggeriscono una maggiore severità nella disciplina della circolazione stradale. In particolare, la guida sotto l'effetto di alcol o di droghe appare di una tale pericolosità che alcune associazioni invocano ad alta voce l'introduzione nell'ordinamento penale del delitto di omicidio stradale. All'invocazione hanno risposto recentemente alcuni gruppi politici che si sono impegnati a presentare proposte di legge che mirino a punire con maggiore severità sia i pirati della strada sia i conducenti che guidano sotto l'effetto di alcol e/o di sostanze stupefacenti, soprattutto quando provocano incidenti con morti o feriti. C'è chi propone addirittura il carcere sino a sedici anni o a ventuno in caso di morte di più persone, con la pena accessoria della revoca a vita della patente di guida (cd ergastolo della patente). Recentemente si è espresso in favore dell'introduzione del delitto di omicidio stradale anche il Presidente del Consiglio dei Ministri che, anzi, si è impegnato a provvedervi in breve tempo. Contro tale eventualità si sono espressi alcuni giuristi i quali sostengono che nel nostro codice penale (art. 589) esiste già l'omicidio stradale, rispetto al quale alcuni tribunali hanno iniziato a condannare, per dolo eventuale1, i conducenti che, guidando in stato di ebbrezza, causano incidenti mortali.

Il dolo eventuale sarebbe riconducibile alla previsione dell'evento come possibile conseguenza della condotta del conducente che, in stato di ebbrezza, si ponesse alla guida di un veicolo.

La politica, sensibile alle invocazioni delle associazioni dei parenti delle vittime stradali, non si tira indietro.

Disegno di legge delega per la riforma del codice della strada

Tanto che alla Camera è stato approvato il Disegno di Legge Delega per la riforma del codice della strada, che prevede, tra l'altro, la revisione della disciplina sanzionatoria, in particolare:

1. nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di omicidio stradale, del grado di colpevolezza dell'autore del fatto e della tipologia di violazioni in relazione alle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione della guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato, disponendo comunque l'applicazione delle suddette sanzioni nei casi di cui all'art. 589, terzo e quarto comma, del codice penale;

2. la previsione che l'alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti sia determinata con la massima precisione e certezza, come esistente al momento dell'infrazione, anche ai fini dell'integrazione delle condotte di cui all'art. 589, terzo comma, del codice penale;

3. l'aggravamento delle sanzioni per comportamenti direttamente o indirettamente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada. (Disegno di legge n. 1638).

E' bene ricordare che:

a) l'indicato art. 589 c.p.2 punisce con la pena della reclusione da tre a dieci anni chiunque, guidando sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope e/o in stato di alterazione alcolica, provochi la morte o lesioni di una persona; la pena può arrivare fino a quindici anni nel caso di morte o di lesioni di più persone;

b) la delega impegna il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della riforma del codice della strada. Attualmente, nell'ipotesi di omicidio colposo commesso in violazione del codice della strada, all'autore del reato, nel caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, sono inflitte sanzioni penali con conseguente revoca della patente di guida.

Ora il disegno di legge delega dovrà essere discusso e approvato dal Senato, dove, peraltro, è stato presentato un'altra proposta di legge per “Modifiche al Codice Penale e introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali”.

Proposta di modifiche al codice penale

La proposta prevede l'inserimento nel codice penale dell'art. 589-bis (omicidio stradale) con il quale le pene sono così determinate:

-da otto a dodici anni in caso di morte provocata dal conducente in stato di ebbrezza;

-da sei a nove anni in caso di morte provocata da veicolo lanciato a velocità pari al doppio di quella consentita;

-stesse pene per il conducente che, dopo aver provocato un incidente stradale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione, da cui sia derivata la morte di una persona, si sia dato alla fuga rendendosi irreperibile;

-nell'ipotesi che il conducente abbia provocato la morte di più persone, la pena può essere aumentata sino al triplo, ma non può superare gli anni 18.



Considerazioni finali.

In conclusione, se le due proposte saranno approvate, il conducente che, ponendosi alla guida in stato di alterazione o viaggiando a velocità pari al doppio di quella consentita, provochi un incidente stradale con esiti di morte o di lesioni personali, subirebbe sanzioni molto gravi sul piano penale (reclusione) e sul piano amministrativo (cd ergastolo della patente). Tuttavia, è doveroso formulare alcune osservazioni sulla proposta di modifiche al codice penale.

La prima osservazione è relativa al carattere dell'omicidio stradale che, nella proposta, rimane colposo. Non è un'osservazione oziosa, in quanto il carattere colposo dell'omicidio stradale non consente il riconoscimento della recidiva, impedendo, così, l'aumento di pena nell'ipotesi di ricaduta nel reato. Al riguardo, però, non possiamo ignorare la riflessione dell'ASAPS (Associazione Sostenitori Amici Polizia Stradale), secondo la quale il carattere doloso del reato potrebbe portare “all'assurdo che le assicurazioni non risponderebbero più, civilmente, dei danni cagionati”. Situazione che potrebbe essere ruperata, secondo l'Asaps, con l'introduzione dell' ergastolo della patente: in fondo se taluno, colpito dalla revoca tombale della patente si ponesse alla guida e uccidesse, si configurerebbe, in sede giurisdizionale, una chiara ipotesi di dolo eventuale, figura già prevista nel nostro ordinamento”. Il problema rimane delicato e richiede una seria riflessione da parte del legislatore che deve tener conto anche della previsione della possibilità di risocializzazione del reo.

La seconda osservazione riguarda la velocità che, nella proposta di legge, deve superare del doppio il limite massimo previsto nel tratto di strada dove si verifichi l'incidente.

La velocità, soprattutto per quanto riguarda la circolazione in autostrada dove il limite è di 130 Km/h, potrebbe essere prevista nella misura di cui ai commi 9 e 9-bis, dell'art. 142 cds (superamento di oltre 60 Km/h).

La terza osservazione riguarda l'accertamento delle responsabilità dei soggetti coinvolti in un incidente con esiti di morte o di lesioni personali. Non bisogna dimenticare che il nostro sistema penale prevede che le condanne possono essere inflitte quando è accertata, oltre ogni ragionevole dubbio, la responsabiltà del soggetto che ha causato l'incidente.

Ultima considerazione: data la tempistica a cui siamo abituati, non possiamo essere molto fiduciosi che l'approvazione delle due proposte avverrà in tempi ragionevoli.








1 Sussiste il dolo eventuale quando l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio di cagionarle; quando invece l'ulteriore accadimento si presenta all'agente come probabile, non si può ritenere che egli, agendo, si sia limitato ad accettare il rischio dell'evento, bensì che, accettando l'evento, lo abbia voluto, sicché in tale ipotesi l'elemento psicologico si configura nella forma di dolo diretto e non in quella di dolo eventuale (Cassazione penale, sez. un., 14/02/1996, n. 3571).


2 Articolo 589- Omicidio colposo

[I]. Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[II]. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

[III]. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

[IV]. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.


Data: 21/04/2015 19:30:00
Autore: Raffaele Vairo