Sesso sadomaso? Lecito solo se c'è il consenso
diMarina Crisafi – Sadomaso,bondage, sesso estremo e pratiche di dominanza e sottomissione, ultimamentetornate “di moda” grazie ai bestseller sull'argomento e al cinema (uno pertutti “50 sfumature di grigio”), sono sicuramente lecite! Ognuno è libero,infatti, di vivere il sesso comepreferisce, purché ci sia il consenso dell'altro. Altrimenti è reato.
Lo ha sancito la Cassazione con la sentenzan. 16899 pubblicata ieri.
Chiamata a pronunciarsi sul ricorso di unuomo condannato a sei anni di reclusione per il reato di violenza sessualecontinuata e lesioni personali aggravate nei confronti di una ragazza affetta da handicap grave (nonassurgente però ad uno stato di incapacità di intendere e volere tale daimpedirle di accettare o ricercare rapporti sessuali), la S.C. ha coltol'occasione per fare un doveroso accenno sulla rilevanza penalistica dellepratiche sessuali estreme.
È vero che il sesso è libero in quanto costituisce “uno degliessenziali modi di espressione della persona umana, rientranti tra i diritti inviolabili tutelabilicostituzionalmente”, hanno spiegato, infatti, i giudici del Palazzaccio, maè del pari innegabile che non si trattadi una libertà “indisponibile, occorrendo una forma di collaborazionereciproca tra soggetti che vengono in relazione sessuale tra loro”.
A maggiorragione nell'ambito delle pratiche sadomasochistiche, hanno aggiunto i giudici,in cui si instaura, per la parte sadica “un rapporto caratterizzato dallatendenza di un determinato soggetto a provare piacere fisico o interiorenell'infliggere ad altri una sofferenza e per la parte masochistica, da unaparticolare forma di inclinazione psico-sessuale del partner passivoconsistente nel provare la necessità di farsi umiliare e/o subiremaltrattamenti”, come ad adempio nella praticaestrema del “bondage”, consistente nell'immobilizzare il partner,provocandogli anche lesioni o ematomi di significativa intensità ed estensione.
Riportandosi,espressamente, ai principi della Cedu,la quale nella sentenza 17 febbraio 2005 (causa K.A. e A.D. contro Regno del Belgio),ha negato dignità di “diritto soggettivo”al sadismo riconoscendo piuttosto che ogni pratica di estrema violenza nonè scriminata per via dell'esercizio di un diritto ma, nei limiti della suadisponibilità, solo dal consenso (informato e consapevole) della vittima, laS.C. ha ribadito che “una simile manifestazione di erotismo” è una forma diespressione sessuale ammissibile “fino a quando non danneggia la normale vitaquotidiana del soggetto”.
Rapportisadomasochisti e inclinazioni sessuali di tale natura, pertanto, non possonocerto definirsi illeciti o fonte di responsabilità penale, purchè sianocaratterizzati “da un reciproco scambiodi consensi informati, liberi e revocabili e a condizione che i soggettiinteressati non si trovino in situazionipatologiche, la cui presenza finirebbecon il neutralizzare il consenso, rendendolo privo di effetti giuridici percarenza della piena capacità di intendere e di volere”.
Ciò è avvenuto, nel caso di specie, hanno ritenuto gli Ermellini confermando le condanne, dove l'iniziale consensodella ragazza è venuto meno nel momento in cui l'imputato era ricorso astrumenti e metodi (come bruciature con mozziconi di sigarette spenti suicapezzoli, tagliuzzamenti praticati in zone del corpo, ecc.), per nullaaccettati che avevano fatto sconfinare i rapporti sessuali verso forme diconsumazione non certo condivise.
Data: 24/04/2015 15:00:00Autore: Marina Crisafi