Cassazione: addebito della separazione al coniuge "dispotico". Viene leso il principio di pari dignità dei coniugi
Se i coniugi esercitano congiuntamente un'attività economica essi debbono collaborare in posizione paritaria
di Licia Albertazzi - Cortedi Cassazione civile, sezione sesta, sentenza n. 8094 del 22 Aprile2015.
Se i coniugi esercitano insieme un'attività imprenditoriale èlegittimo addebitare la separazione a carico di chi, nella gestione dell'impresa familiare, pretende di gestirla da solo.
E' quanto ha statuito la Cassazionenella sentenza in oggetto, in cui la Corte si è occupata del caso di una donna che lamentava di essere stata vittima, in ambito lavorativo, di continue vessazioni da parte del marito.
I giudici di merito avevano respinto la richiesta della donna di addebitare al marito la separazione ma la donna si è rivolta alla suprema Corte che invece le ha dato ragione.
Sullabase delle norme che impongono ai coniugi doveri reciproci dicollaborazione e di concorde determinazione dell'indirizzo di vitafamiliare, “se i coniugi esercitano congiuntamenteun'attività economica per trarne i mezzi di sostentamento dellafamiglia essi debbono collaborare in posizione paritarianell'esercizio e nella gestione dell'attività comune senza che l'unopossa pretendere di gestirla ad esclusione dell'altro”.
Ilcomportamento dispotico del marito, assunto durante lagestione dell'impresa familiare, è stato dunque idoneo a ledere, neltempo, l'affectio coniugalis, ed è quindi qualificabile comeelemento di addebito della separazione.
La dipendenza psicologicadel coniuge più debole (in questo caso, della moglie) non deve dunquecomportare una lesione dei diritti e dei doveri matrimoniali previstidalla legge.
In quest'ottica, attraverso tale comportamento, ilmarito avrebbe leso il principio di pari dignità dei coniugi. Ilricorso è accolto e la sentenza cassata con rinvio. Qui sotto il testo integrale della sentenza.
Data: 26/04/2015 18:30:00Autore: Licia Albertazzi