Separazione: nessun addebito se la moglie è omosessuale
di Marina Crisafi - L'eventualeomosessualità del coniuge non è unabuona ragione per addebitare la separazione, costituendo anzi un motivo in piùdi intollerabilità della convivenza. Lo ha stabilito la Cassazione, con sentenza n. 8713depositata ieri, rigettando il ricorso di un uomo che si opponeva alpagamento dell'assegno di mantenimento nei confronti dell'ex moglie invocando l'addebitodella separazione per la violazione dei doveri coniugali, in quanto lastessa, stanca di “comportarsi da mogliefedele e da madre” aveva abbandonato il tetto coniugale, preferendo “accompagnarsi con altre donne con cuiintratteneva relazioni omosessuali”.
Forte delladecisione del giudice di prime cure che gli aveva dato ragione, l'uomoricorreva in Cassazione impugnando la sentenza della corte d'appello che avevainvece escluso l'addebito nei confronti della signora e disposto l'assegno dimantenimento a carico del marito in quanto la stessa era una domestica “in nero”,priva di redditi adeguati.
Ma la Cassazioneha confermato la decisione della corte territoriale, ricordando preliminarmenteche con la riforma del diritto difamiglia del 1975 la separazione è stata svincolata dal presupposto di colpa di uno dei coniugi, essendoconsentita invece, tutte le volte che si verificano “anche indipendentementedalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendereintollerabile la prosecuzione della convivenza”. Per cui, riaffermando che il diritto alla separazione è fondato su fattiche nella coscienza sociale e nella comune percezione rendano intollerabile proseguimento della vita coniugale, la S.C.ha ribadito che, nella doverosa visione evolutiva del matrimonio, la fratturapuò dipendere “dalla condizione di disaffezionee di distacco spirituale anche di uno solo dei due coniugi”.
E dunque, laddovetale situazione si verifichi, costituisce eserciziodi un diritto e non può certo costituire ragione di addebito.
Tornando al casodi specie, quindi il Palazzaccio ha ritenuto ampiamente motivato l'accertamentodella situazione di intollerabilità della convivenza per la moglie da partedella corte territoriale, provata anche dalla profonda depressione che avevacondotto la donna addirittura a tentare il suicidio.
Quanto all'asseritaomosessualità, infine, hanno decisoi giudici di legittimità, anche quand'anche rispondesse al vero, non sposterebbe di una virgola i terminidella questione, “attesa la ancormaggiore evidenza dell'intollerabilità della convivenza matrimoniale per unapersona omosessuale”.
Data: 30/04/2015 10:05:00
Autore: Marina Crisafi