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Lavoro: tute e divise le lava il datore!

Spetta al datore di lavoro garantire manutenzione e lavaggio degli indumenti di lavoro. Lo dice la Cassazione


diMarina Crisafi -Tute e divise di lavoro, quando assolvono alla funzione di “dispositivi di protezione individuale”,vanno lavate dal datore. A ribadire l'obbligo stabilito dalla legge, al fine diproteggere i lavoratori dai rischi professionali, è la Cassazione con la sentenza n. 8585 del 28 aprile scorso,respingendo il ricorso di una società operante nella raccolta e smaltimento dirifiuti avverso la decisione della Corte d'Appello di Cagliari che riconoscevail risarcimento dei danni ai dipendenti per l'inadempimento dell'azienda inmerito alla manutenzione degli indumenti di lavoro.

Per la S.C., infatti, non è convincente la tesi della società secondo la quale la corteterritoriale non aveva tenuto conto della differenza tra gli abiti consegnati eindossati dai lavoratori e i Dpi cheerano “a perdere” e non avevano bisogno di lavaggi.

Per gli Ermellini, invece, non risultandoalcun riferimento ad altri indumenti consegnati agli operatori ecologici al difuori dei dispositivi di protezione individuale né che gli stessi fossero aperdere, ha ragione il giudice di secondo grado a confermare l'inadempienza del datore di lavoro all'obbligodi provvedere alla manutenzione degli indumenti consegnati ai lavoratoriivi compreso il lavaggio.

Obbligo che nasce ex lege, hannosottolineato dal Palazzaccio, poiché a norma prima dell'art. 379 del d.p.r. n.457/1955 e dopo degli artt. 40 e 43, commi terzo e quarto, d.lgs. n. 626/1994, l'idoneità degli indumenti di protezioneche il datore di lavoro deve mettere a disposizione dei lavoratori deve esseregarantita “non solo nel momento della consegna degliindumenti stessi, ma anche durante l'intero periodo di esecuzione dellaprestazione lavorativa”, per cui, essendo il lavaggio indispensabile per mantenere gliabiti in uno stato di efficienza, “essonon può non essere a carico del datore di lavoro, quale destinatariodell'obbligo previsto dalle citate disposizioni”.

Essendo,dunque, acclarato l'inadempimento, ha concluso la S.C. respingendo il ricorso, beneha agito la corte territoriale nel ritenere l'azienda tenuta a risarcire ildanno ai lavoratori, quantificandolo attraversoapposita Ctu che ha stimato i costi sostenuti dagli stessi per provvederepersonalmente al lavaggio degli indumenti.

Data: 01/05/2015 16:00:00
Autore: Marina Crisafi