Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Militari: il principio di gradualità nell'esercizio della potestà disciplinare

Quali sono i criteri informatori del corretto procedimento disciplinare alla luce della necessaria graduazione delle sanzioni


Avv. Francesco Pandolfi


In varie occasioni abbiamo già avuto modo di esaminare e discutere di casi in tema di responsabilità disciplinare militare (v. pubblicazioni del 29.10.2014 Diritto militare: obbligo di contestazione degli addebiti nel procedimento disciplinare, 27.12.2014 Procedimento disciplinare militare avviato con ritardo. Dopo un anno è illegittimo, 01.09.2014 Diritto militare. No al procedimento disciplinare finché non si è concluso il giudizio penale): oggi affrontiamo sinteticamente la materia sotto l'aspetto dei principi che governano l'azione.
IL DOVERE MILITARE
Come si sa, la rigida disciplina militare è sinonimo di doveri che, una volta violati, possono dar luogo a sanzioni.
Inutile dire che l'insieme dei doveri è scolpito da un elevato numero di norme e precetti, che richiedono una complessa opera interpretativa e di coordinamento utile alla corretta impostazione processuale quando si verifica un caso rilevante sotto l'aspetto disciplinare.
A puro titolo di esempio, si pensi alle norme poste dalla Costituzione italiana, seguite da tutte le singole leggi preposte a regolare lo stato degli Ufficiali e dei Sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, dei Carabinieri, lo statuto degli impiegati dello Stato eccetera.

Ora, se è vero che tali doveri debbono essere obbligatoriamente osservati, ne consegue che l'inosservanza determina l'applicazione di sanzioni su vari piani del diritto: penale, civile, amministrativo, disciplinare.

LA SANZIONE DISCIPLINARE E IL PRINCIPIO DI GRADUALITA'
All'interno dell'insieme di sanzioni disciplinari, di Corpo o di Stato, vige il fondamentale principio di gradualità; esso presuppone che l'Organo preposto all'esercizio della potestà disciplinare valuti la gravità dell'infrazione.
Si configurano, in altri termini, casi in cui la mancanza che si rimprovera al Militare sia riferibile ad una sanzione di corpo, altri casi nei quali la marcata gravità della condotta orienta verso una punizione che incide più severamente sul rapporto di impiego o di servizio, nonché sullo status giuridico del dipendente.
Il criterio che consente di discernere le due macro aree delineate (sanzione di corpo o di stato) è quello, come accennato, dell'apprezzamento della gravità della mancanza e, quindi, del tenore del rimprovero da infliggere.
Si potranno pertanto presentare casi nei quali è possibile subito escludere la punibilità con una sanzione di stato: si pensi alle fattispecie nelle quali la condotta tenuta dal Militare si presenta tenue, modesta, a risonanza limitata e comunque riferibile ai confini interni dell'istituzione Militare.

Come invece si possono configurare situazioni nelle quali la condotta mette in dubbio il rapporto fiduciario tra dipendente ed amministrazione, addirittura giungendo a minarlo alla base.
COME SI ANNULLANO LE SANZIONI DISCIPLINARI
Esistono rimedi per fronteggiare la sanzione disciplinare, ad esempio attraverso l'utilizzo del ricorso gerarchico o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, così come mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo e Consiglio di Stato.
Sono questi strumenti offerti all'incolpato per l'organizzazione di una valida difesa, idonea a porre i risalto gli aspetti di contraddizione del provvedimento posto a base dell'irrogazione disciplinare e, in ultimo, a percorrere la strada per disarticolare l'intero procedimento tenendo anche presente l'eventuale vizio di procedura, sempre possibile vista la complessità della materia.
Per contattare l'avv. Francesco Pandolfi
3286090590 francesco.pandolfi66@gmail.com
blog: www.pandolfistudiolegale.it
Data: 13/05/2015 11:30:00
Autore: Avv. Francesco Pandolfi