La scelta sulla modalità di collazione compete solo all'obbligato
Avv. GabrieleMercanti
Inseno ad un giudizio a dir poco tormentato (1),il S.C. ha occasione di pronunciarsi sulla derogabilità o meno da parte del de cuius della disciplina della collazione:in particolare, il quesito posto afferiva alla modalità di effettuazione dellacollazione da parte del coerede che – com'è noto – può essere per imputazioneovvero in natura.
Permeglio comprendere la portata della vicenda, occorre premettere in cosaconsista la collazione: si tratta dell'obbligo – in capo ai soggetti indicatidall'art. 737 c.c. - di conferire nell'asse ereditario tutte le liberalitàricevute in vita dal defunto. Tanto si è detto e scritto in ordine allapresunta ratio sottesa a tale obbligo:ad avviso di chi scrive la tesi più convincente (2) è quella per cui le disposizione liberali effettuate in vitadal de cuius sono una sorta di “acconto”sulla quota di spettanza ereditaria e, pertanto, vanno detratte dalla quotaereditaria medesima quando si procede a sciogliere la comunione ereditaria. (3)
Perquanto attiene ai beni immobili e salvo il caso in cui gli stessi siano stati medio tempore alienati o ipotecati daldonatario, il soggetto obbligato ha due possibilità: o rendere il bene innatura (c.d. collazione in natura) ovvero imputarne il valore alla propriaporzione (c.d. collazione per equivalente).
L'art.746 c.c. stabilisce che la scelta sulla specifica modalità di conferimento competaa colui che è tenuto a conferire, ma nulla dice il legislatore in ordine allapossibilità per il donante di imporre al donatario una modalità di imputazionecon conseguente preclusione dell'altra.
Conla Sentenza n. 5659 della Seconda Sezione Civile della Cassazione depositatail 20 marzo 2015 si conferma il prevalente (4)filone interpretativo che reputa inderogabile il disposto dell'art. 746 c.c.:per i Giudici del Palazzaccio, infatti, il donante ha “il solo potere di dispensare dalla collazione ma non può in alcun modovincolare la scelta del donatario – erede, qualora egli sia tenuto alla collazione,di conferire in natura il bene immobile ricevuto ovvero di effettuare lacollazione per imputazione”.
Se -allora - la conclusione della Corte Suprema era prevedibile, non può – ad ognimodo - non rilevarsi una certa dose di contraddittorietà di pensiero nellaGiurisprudenza allorquando, al fine di legittimare la c.d. collazionevolontaria (cioè la previsione di un obbligo collatizio al di fuori dei presuppostisoggettivi e/o oggettivi stabiliti dalla Legge), afferma il caratterederogabile della disciplina legale della collazione. (5)
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Data: 18/05/2015 12:50:00Autore: Avv. Gabriele Mercanti