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Torna il falso in bilancio: carcere fino a 8 anni

Breve guida al “nuovo” reato di falso in bilancio introdotto dalla legge anticorruzione approvata ieri dalla Camera dei deputati


di Marina Crisafi - Fino a 5 anni di reclusione per le società nonquotate e 8 anni per le quotate. Queste le pene massime edittali per il falso in bilancio che da ieri è tornatonuovamente reato con l'approvazione definitiva del ddl anticorruzione daparte della Camera (leggi” Ok della Camera al Ddlanticorruzione: la riforma è legge”)

Dopo anni di depenalizzazione (a seguito della norma del 2001 dell'alloragoverno Berlusconi), la fattispecie, dunque, riacquisisce rilevanza penale con sanzioni più severe per i diversi tipi disocietà (quotate e non quotate) che si macchiano della falsificazione dei dati aziendali, attenuazione della nonpunibilità nei casi meno gravi e cancellazione delle soglie di rilevanza penale,con il fine dichiarato di segnare una svolta, in termini di lotta ad uno deidelitti simbolo della criminalità deic.d. “colletti bianchi”.

Vediamo come funziona il nuovoreato:

- Soggetti attivi

Elemento comune della fattispecie di reato,sia per società quotate che non quotate, sono le figure chiamate a risponderne: amministratori, direttori generali,dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci eliquidatori.

- Elemento oggettivo e condotte

Il reato sussiste quando i soggetti sopraindicati “al fine di conseguire per sé oper altri un ingiusto profitto” nei bilanci, nelle relazioni e nelle altrecomunicazioni sociali, dirette sia ai soci che al pubblico, “consapevolmente” espongono fatti materialinon rispondenti al vero oppure omettonofatti materiali rilevanti che devono essere comunicati per legge sullasituazione economica finanziaria o patrimoniale della società o del gruppo.

La condotta è punibile quando è esercitata “in modo concretamente idoneoad indurre altri in errore”.

- Il falso delle non quotate

Per le società non quotate la nuova leggedetta una disciplina piuttosto articolata. Secondo il nuovo art. 2621 c.c., la pena base per ilfalso in bilancio va da 1 a 5 anni direclusione, anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministratidalla società per conto di terzi.

Il limite edittale consente dunque diapplicare (ex nuovo art. 2621-ter) la nuova causa di non punibilità per “particolare tenuità del fatto”, dovendo ilgiudice valutare, in modo prevalente, “l'entità dell'eventuale danno cagionatoalla società, ai soci o ai creditori”.

Sempreper le non quotate (e per le società che non superano i limiti di cui all'art.1, comma 2, r.d. n. 267/1942) , i “fattidi lieve entità”, salvo che costituiscano più grave reato, vengono puniticon una pena da sei mesi a tre anni. La valutazione va compiuta tenuto contodella natura e delle dimensioni della società, delle modalità o degli effettidella condotta (art. 2621 bis c.c.). Il delitto, in tal caso è procedibile a querela della stessa società,dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

- Il falso delle quotate

Sul versante delle quotate, la risposta del reato è più severa prevedendola pena della reclusione da un minimo di3 a un massimo di 8 anni.

Alle quotate, per espresso disposto della novella dell'art. 2622 c.c. sono equiparate:

- le società emittenti strumenti finanziari peri quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in unmercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

- le societàemittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistemamultilaterale di negoziazione italiano;

- le società checontrollano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione inun mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

- le società chefanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Valeanche per le quotate, infine, l'applicazione delle stesse pene se la falsità ol'omissione riguarda beni posseduti o amministrati per conto di terzi.

- Le sanzionipecuniarie

La nuova legge “rimodula” in peius le sanzioni pecuniarie previstedall'art. 25-ter del d.lgs. n. 231/2001 in relazione ai reati in materiasocietaria, se commessi nell'interessedella società (o se la stessa ne ha comunque tratto vantaggio), con multe nonindifferenti che vanno da 200 a 400quote (per le società non quotate), da 100 a 200 se i fatti sono di lieveentità, e da 400 a 600 per le quotate.

Data: 22/05/2015 23:00:00
Autore: Marina Crisafi