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L'accordo raggiunto in sede di mediazione è parificabile ad un contratto

Non contestabile l'accordo per vizi formali


Avv. GabrieleMercanti

La Sentenza emessa dal Tribunale diRoma sez. VIII Civile il 22 ottobre 2014 testimonia come l'istituto dellamediazione fatichi ancora a consolidarsi nella cultura giuridica degliItaliani. (1)

Lungidal difendere aprioristicamente la conciliazione quale condizione diprocedibilità, che – anzi –a parere di chi scrive è l'emblema della bandierabianca macabramente issata dallo Stato Italiano sul disastrato fortino dellaGiustizia Civile (2), non può nonnotarsi come nel caso di specie la resistenza ideologica all'A.D.R.all'italiana abbia forse toccato vette inimmaginabili.

Passandoai fatti di causa, parte attrice incardinava avanti al Giudice Civileprocedimento volto ad ottenere lo scioglimento di una comunione ereditaria instauratasitra la moglie e le sorelle del defunto, ma queste ultime eccepivanol'inammissibilità della domanda poiché tra le parti in causa era stato giàconcluso un accordo conciliativo – tra l'altro omologato dal Presidente delTribunale di Roma – che aveva determinato la cessazione della materia delcontendere.

Edecco, allora, la duplice replica attorea volta a bypassare il perfezionamentodell'accordo di mediazione.

Dalpunto di vista formale, veniva contestata la tardività dell'accordo essendo lostesso perfezionatosi dopo il termine all'epoca dei fatti stabilito dalla Leggein quattro mesi. (3)

Dalpunto di vista sostanziale, veniva sostenuto la sussistenza di un vizio delconsenso costituito dall'erronea stima della massa ereditaria dividenda. (4)

Peril Giudice Capitolino si tratta di argomentazioni insussistenti.

Nonquella relativa al superamento del termine, poiché “ilcontesto dove avviene l'accordo ha una rilevanza solo formale, ma non influiscein alcun modo sulla formazione della volontà pattizia essendo libere le partidi accordarsi o meno senza alcun potere impositivo (o decisorio) dell'organismodi mediazione” derivandone, allora, che “il limite di tre mesi stabilitodalla normativa per la durata della procedura è infatti strettamente connessoalla condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria. Mentre noncostituisce un limite per la formazione dell'accordo”.

Nonquella sul presunto errore nella stima e/o valutazione della massa, dato che per insegnamentoconsolidato del S.C. (5)l'errore sulla valutazione economica dellacosa oggetto del contratto non rientra nella nozione di errore di fatto idoneoa giustificare una pronuncia di annullamento del contratto, in quanto ildifetto di qualità della cosa deve attenere solo ai diritti ed obblighi che ilcontratto in concreto sia idoneo ad attribuire, e non al valore economico delbene oggetto del contratto, che afferisce non all'oggetto del contratto ma allasfera dei motivi in base ai quali la parte si è determinata a concludere undeterminato accordo”.

IlGiudice monocratico, nell'accogliere l'eccezione delle convenute, concludeaffermando la natura contrattuale dell'accordo conciliativo, in quanto “altro non è che, nella maggior parte deicasi, un vera e propria transazione”.

Avv. Gabriele Mercanti - Foro di Brescia - avv.gabrielemercanti@gmail.com

www.avvocatogabrielemercanti.it

(1) I fatti di causaafferivano ad un accordo di mediazione raggiunto vigente la prima versionedell'istituto come regolato dal D.Lgs n. 28/2010 prima che lo stesso fossedichiarato incostituzionale (nella parte che ne prevedeva l'obbligatorietà aifini della proposizione del relativo giudizio) per eccesso di delega con laSentenza della Corte Costituzionale 272 del 6 dicembre 2012, pubblicata nellaGazzetta Ufficiale il 12 dicembre 2012.

(2) Mi limito ariportare l'art. 24 1° comma della Costituzione: “Tutti possono agire in giudizio per la tutela deipropri diritti e interessilegittimi”.

(3) In particolare, il“ritardo” era stato determinato dal fatto che, al momento della sottoscrizione,uno dei comunisti (soggetto ad Amministrazione di Sostegno) non era ancoramunito della necessaria autorizzazione giudiziale.

(4) Asseriva l'attoreessere stato utilizzato il valore nominale e non patrimoniale dei titoli compresinella massa.

(5) Cfr. in tal sensoCass. n. 5.139/2003.

Data: 25/05/2015 19:20:00
Autore: Avv. Gabriele Mercanti