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La sospensione feriale dei termini processuali

In cosa consiste la sospensione feriale dei termini processuali, quando si applica, quali le finalità, i casi di esclusione e gli esempi pratici


Sospensione feriale dei termini processuali: in cosa consiste

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La sospensione dei termini nel periodo feriale (Legge 7 ottobre 1969, n. 742) è un istituto di natura processuale che prevede l'esclusione dei giorni ricompresi tra il 1° e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali. In passato la sospensione feriale dei termini processuali operava dal 1 agosto al 15 settembre ma il Decreto Legge n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla legge 162/2014, ne ha modificato la durata rendendo la sospensione più breve a partire dal 2015. (Vedi: il aggiornato della legge n.742/1969).

Per effetto della sospensione feriale, il termine per il compimento di una determinata attività processuale cessa di decorrere per 31 giorni e riprende soltanto dal 1° settembre; di conseguenza, ai fini della corretta individuazione della scadenza, il tempo eventualmente trascorso prima della sospensione va sommato a quello che inizierà a trascorrere successivamente alla stessa. Se invece il termine avrebbe astrattamente inizio durante il periodo di sospensione, ai sensi dell'articolo 1 della legge numero 742/1969, lo stesso inizia a decorrere alla fine di detto periodo.

Sospensione feriale dei termini: finalità

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La finalità che ha ispirato la previsione della sospensione feriale dei termini è quella di garantire le parti durante il periodo estivo, tradizionalmente di vacanza, in applicazione del più generale diritto di difesa.

Con la riduzione del periodo di sospensione da quarantacinque a trenta giorni, tale finalità è stata contemperata con quella di smaltire il contenzioso arretrato anche attraverso la contestuale riduzione del periodo di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari (nonché degli avvocati e dei procuratori dello Stato) così come prevista dal nuovo art. 8-bis della L. 97/1979.

In realtà come ha fatto notare l'Avv. Paolo Storani in un articolo del 19 settembre 2014 (Taglio alle ferie degli avvocati), "quella che viene indebitamente chiamata dal mondo politico 'la chiusura delle aule giudiziarie' (sappiamo bene che i tribunali non chiudono mai e che sono solo sono sospesi i termini processuali) ... secondo quanto emerge dai lavori preparatori [alla legge n.742/1969)], era nata con lo scopo di consentire ad avvocati e procuratori un periodo di effettivo riposo nel periodo feriale. La sospensione dei termini processuali non è quindi necessariamente connessa con le ferie dei magistrati (interessante e significativo in proposito il preambolo alla proposta di legge che fu presentata nel 1969)".

Casi di esclusione

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In alcuni casi specificamente previsti dalla legge, la sospensione feriale dei termini non si applica. Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi.

Esclusione della sospensione in materia penale

In materia penale (artt. 2, 2-bis, 4 L. 742/1969, art. 91 r.d. 12/1941, art. 467 c.p.p.) sono esclusi:

Esclusione della sospensione in materia civile

In materia civile (artt. 3 e 4 L. 742/1969, art. 92 r.d. 12/1941, artt. 409 e 442 c.p.c.) sono esclusi:

Esclusione della sospensione in materia amministrativa

In materia amministrativa (art. 5 L. 742/1969) infine sono esclusi:

Sospensione feriale dei termini processuali: un esempio

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Per comprendere meglio cosa comporta la sospensione feriale dei termini, facciamo un esempio pratico.

Pensiamo al caso in cui il 26 luglio si svolga un'udienza all'esito della quale il giudice conceda alle parti i termini di cui all'articolo 183, comma VI, c.p.c.

Ricordiamo che tale norma prevede che:

"Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria".

Orbene, se non vi fosse la sospensione feriale dei termini, la parte avrebbe tempo sino al 25 agosto per il deposito della prima memoria, sino al 24 settembre per il deposito della seconda memoria e sino al 14 ottobre per il deposito della terza memoria.

Operando la sospensione dei termini, invece, i tempi per preparare e depositare le memorie di cui all'articolo 183, comma 6, c.p.c. si dilatano e coincidono, rispettivamente, con il 25 settembre, il 25 ottobre e il 14 novembre.

Vedi anche lo strumento di calcolo dei termini processuali

Data: 08/07/2021 15:00:00
Autore: Laura Bazzan