Il notaio commette molti errori? Legittimo il “blitz” dell'ordine
di Marina Crisafi - Èlegittimo il blitz dell'ordine nellostudio del notaio che commette molti errori nel liquidare le imposte sugliatti rogati. E legittima è anche lasanzione accessoria della sospensione dell'attività per non avercollaborato mettendo gli ispettori alla porta. È quanto ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 11451 pubblicata il 3 giugno scorso (qui sotto allegata), confermando oltrealla sanzione pecuniaria di 5mila euro anche quella della sospensione di unmese dall'attività a carico di un notaio, peraver superato il 40% di errori nel calcolo delle imposte dovute sugli attirogati e per non aver collaborato congli ispettori inviati presso lo studio per la relativa verifica.
A nulla sono valse,infatti, le doglianze del professionista che sosteneva a sua discolpa che tutti i notai del distretto in cuioperava si erano ritrovati ad avere problemi con il fisco tanto da renderenecessaria la riliquidazione delle imposte, né tanto meno l'asserita “ritorsione” da parte dell'ordine.
Quanto al primopunto, infatti, la media degli errori degli altri notai si era attestata sul 4%mentre la percentuale degli atti errati dal professionista incolpato arrivavain un caso oltre il 36% e per un'altra annualità addirittura quasi al 44%.
Non regge neanche la tesi della “natura ritorsiva”della sanzione inflitta, motivata dal fatto che lo stesso era stato tra coloroche avevano impugnato la delibera dell'ordine che reintroduceva, di fatto, letariffe, e che era valsa una multa dall'Antitrust per violazione dellaconcorrenza.
Per la S.C., nonsussiste una consequenzialità temporale tra i fatti. Mentre ciò che èaccertato, oltre alla percentuale di errori commessi, è la mancata collaborazione con gli ispettori giunti in studio per icontrolli, vietando l'accesso agli atti e violando in tal modo l'obbligo diesibire i documenti richiesti espressamente previsto dalla legge professionale.Legge che, hanno specificato gli Ermellini, prevede che il procedimento di verifica sia “promosso senza indugio” esenza una necessaria preventiva comunicazione laddove debbano esseresoddisfatte esigenze di celerità. Né tanto meno, vale a salvare il notaio dallasanzione, il fatto che gli ispettori mandatidall'ordine per il blitz fossero in cinque, giacché, anzi, ciò non può cherappresentare una garanzia per ilcorretto svolgimento dell'accertamento, soprattutto se complesso.
Data: 05/06/2015 11:30:00Autore: Marina Crisafi