Minore o marito invalido? Lasciarli soli è reato
di Marina Crisafi - Anchesoltanto per un giorno e una notte, lasciare solo il coniuge invalido permalattia al 100% e dunque non autosufficiente integra il reato di abbandono di persona incapace. Lo stesso avviene se adessere lasciato senza custodia o cura è un minore di anni quattordici o unanziano.
Lo dice l'art. 591 del codice penale e lo ha ribaditouna recente sentenza del Tribunale diTaranto (n. 2500/2015).
Nel caso, postoall'attenzione del giudice pugliese, la moglie si era recata dal nuovo compagnolasciando il marito, invalido al 100% per malattia e dunque incapace diprovvedere a se stesso, un giorno e una notte in casa in “compagnia” soltantodei numerosi cani e gatti che vivevano nell'appartamento, in uno stato diassoluta invivibilità per la sporcizia causata dagli escrementi degli animali.
La situazioneveniva confermata dai testi e da un sopralluogo dei carabinieri che in dataantecedente avevano potuto constatare come all'interno dell'abitazione vi eranoporte e finestre chiuse, bloccate con pannelli di compensato e reti perdividere le varie stanze destinate ad accogliere i cani e i gatti.
Per la secondasezione penale del tribunale, non vi èdubbio sulla sussistenza del reato indipendentementedalla durata dell'abbandono.
La norma di cuiall'art. 591 c.p., infatti, ha osservato il giudice pugliese, “tutela il valore etico–sociale della sicurezza dellapersona fisica contro determinate situazioni di pericolo” e ai fini dell'integrazione del delitto “il necessario“abbandono” è integrato da qualunque azione od omissione contrastante conil dovere giuridico di cura (o di custodia) che grava sul soggetto agente e dacui derivi uno stato di pericolo, anche meramente potenziale, per la vita o perl'incolumità del soggetto passivo”.
Il dolo del delitto è quindigenerico “e consiste nella coscienza di abbandonare a sé stesso il soggetto passivo, che non abbia lacapacità di provvedere alle proprie esigenze, in una situazione di pericolo perla sua integrità fisica di cui si abbia l'esatta percezione, senza che occorrala sussistenza di un particolare malanimo da parte del reo”.
Il delitto puòessere evitato soltanto quando il soggetto che si allontana si preoccupa“di far intervenire persone idoneead evitare il pericolo”.
Cosa non avvenuta nel caso di specie. Per cui il tribunale ha dichiarato colpevolela donna del delitto di cui all'art. 591 c.p., con l'aggravante di cuiall'ultimo comma visto che il fatto era stato commesso dal coniuge.
Data: 06/06/2015 11:30:00
Autore: Marina Crisafi