Dipendente infortunato? Va risarcito anche il datore di lavoro
di Marina Crisafi – Se il dipendente rimane vittima di un sinistrostradale, anche il datore di lavoro varisarcito? Ebbene sì. Mentre, infatti, la più risalente giurisprudenzanegava tale possibilità, ormai la risarcibilità del datore di lavoro per i danniconseguenti all'infortunio (extralavorativo) occorso al proprio dipendente è pacificamente affermata sia dai giudicidi legittimità (sin da Cass. SS.UU. n. 174/1971) che dalle corti di merito(di recente, Gdp Palermo 16.12.2014).
La condotta illecita del terzo, infatti, responsabiledell'incidente occorso al lavoratore, privaal contempo sia il dipendente della sua integrità fisica che il datore dilavoro delle prestazioni lavorative dovute in ragione del carattere disinallagmaticità che contraddistingue il rapporto di lavoro.
Ne consegue che il terzo responsabile del sinistro è tenuto arisarcire anche il danno cagionato aldatore di lavoro per via della mancata fruizione delle prestazioni lavorativedel proprio dipendente. Tale mancata utilizzazione, secondo la giurisprudenzaconsolidata, integra infatti unpregiudizio ingiusto causalmente ricollegabile alla condotta (dolosa ocolposa) del responsabile del sinistro. E ciò a prescindere dallasostituibilità o meno del dipendente (Cass. n. 6132/1988).
In ordine al quantum,il datore che abbia retribuito il dipendente nel periodo in cui non haeffettuato la prestazione lavorativa per l'inabilità temporanea causatadall'infortunio cagionato dal terzo, ha diritto al risarcimento (da parte diquest'ultimo) per tutti gli esborsieffettuati a favore del dipendente stesso nel periodo di invalidità temporanea.E dunque non solo per lo stipendio versato direttamente al lavoratore maanche per le somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assicurativi,eventuali gratifiche, ecc. (Cass. n. 2844/2010).
Ove trattasi di infortunio occorso a seguito di sinistrostradale, l'azione risarcitoria vaattivata, nei confronti della compagnia di assicurazione del terzoresponsabile, entro il termine di dueanni, ai sensi dell'art. 2947, 2° comma, c.c.
Data: 07/06/2015 10:00:00Autore: Marina Crisafi