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L'avvocato può scambiare “due chiacchiere” col testimone?

Non qualsiasi rapporto dell'avvocato con i testi sconfina nell'illecito disciplinare. Vediamo entro quali limiti è possibile il contatto


Il rapporto dell'avvocato con i testimoni

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Fra le diverse problematiche “deontologiche” che l'avvocato deve affrontare nell'esercizio della sua attività una delle più delicate è il rapporto dello stesso con i testimoni (ovvero, con le persone informate sui fatti, nel processo penale). E ciò per ovvi motivi che possono ricollegarsi ai rapporti con il cliente, alle dichiarazioni rese e di conseguenza all'esito (positivo o negativo) della causa), ma anche ai rapporti con la controparte e il giudice.

L'art. 55 del Codice deontologico forense

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È quindi naturale che il codice deontologico forense abbia fissato una regola ad hoc sui rapporti dell'avvocato con i testimoni che è quella di cui all'attuale art. 55. Secondo la prima parte della disposizione, “l'avvocato non deve intrattenersi con testimoni o persone informate sui fatti oggetto della causa o del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti”.

Com'è evidente non si tratta di un divieto assoluto, ma di una sorta di “disciplina” del contatto.

In sostanza, nulla sembra vietare all'avvocato di scambiare “due chiacchiere” con i potenziali testimoni, purché i contatti non siano tesi ad ottenere un “vantaggio” processuale, ovvero ad esercitare appunto le forzature o le suggestioni finalizzate ad ottenere dichiarazioni favorevoli al proprio cliente e come tali sanzionate dal codice deontologico, con la sospensione dall'esercizio della professione da due a sei mesi.

La giurisprudenza di Cnf e Cassazione

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Affinchè la condotta sia deontologicamente rilevante, secondo una sentenza del Consiglio Nazionale Forense (n. 112/2012) è necessario che l'avvocato, intrattenendosi con i testimoni, faccia “uso di argomenti ontologicamente idonei a provocare forzature o suggestioni del teste ovvero a creare una situazione psicologica della persona tale da alterare una non spontanea e/o falsa rappresentazione della realtà, funzionale ad ottenere dal teste delle deposizioni a favore della parte”.

E il precetto deontologico di cui all'art. 55 si applica inoltre in ogni rapporto con i testimoni (e segnatamente per quelli di controparte) “indipendentemente dalla circostanza che gli stessi debbano rendere la testimonianza o l'abbiano già resa” (Cnf, sentenza n. 200/2012).

La sentenza n. 214/2014 del Cnf ha inoltre chiarito che: "Le circostanze denunciate (essersi intrattenuto con i testimoni mostrando loro il ricorso e i “contorni” della deposizione da rendere) e, soprattutto, l’immediatezza tra i fatti contestati e l’udienza in cui doveva essere resa la testimonianza, rientrano nel novero della varia e indeterminata gamma di comportamenti, di diversa gravità o rilievo che integrano il comportamento deontologicamente censurabile (...). La giurisprudenza di questo Consiglio ha correttamente delimitato il compito del difensore nella "istruzione preliminare" delle proprie difese in sede civile, comprendendovi la attenta e cauta valutazione di utilità della indicazione del teste per le ragioni del proprio assistito ma escludendo, oltre che l'intervento manipolatorio (...), anche ogni tentativo di predisporre, al di fuori di ogni esigenza di riservatezza, accorgimenti per assicurare un risultato pratico che infici o attenui la libertà del soggetto di testimoniare sui fatti."

Persino la Cassazione si è occupata del rapporto avvocato-testimoni nella sentenza a Sezioni Unite n. 12183/2015 chiarendo che: "mentre è consentito al difensore, (...) di rivolgere alla controparte l’intimazione a tenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, denunce o altre sanzioni purché non sproporzionate o vessatorie, analoghi comportamenti non possono essere tenuti con i testimoni (...) il codice deontologico, infatti, vieta all’avvocato di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto del procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti, a tutela della corretta amministrazione della giustizia, che potrebbe essere messa in pericolo da avvertimenti e pressioni (Cass. 1135/00). Nel caso di specie il CNF ha accertato che prima dell’inizio della causa di separazione della propria cliente la ricorrente aveva telefonato ad alcune possibili testimoni informandole che sarebbero state citate in tribunale per testimoniare e che, in caso di mancata comparizione, sarebbero state accompagnate dai carabinieri e che, inoltre, le stesse (come dalle medesime testimoni riferito) avrebbero dovuto riferire circa presunte violazioni fiscali nella gestione della farmacia".

Il divieto di compensare il testimone

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Altra regola imposta dal comma 7 dell'art. 55 agli avvocati (e ai soggetti eventualmente delegati) è quella di non corrispondere alcun compenso o indennità sotto qualsiasi forma ai testimoni (anche se la disposizione recita testualmente “alle persone, interpellate ai fini delle investigazioni”).

Resta salva, in ogni caso, la facoltà di rimborsare le spese debitamente documentate. La violazione di tale ultimo dovere comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da sei mesi a un anno.

Data: 08/09/2022 07:00:00
Autore: Marina Crisafi