Frode fiscale
- Cos'è
- Elemento materiale
- Elemento psicologico
- Frode fiscale e truffa
- Frode fiscale: giurisprudenza Cassazione
Cos'è la frode fiscale
Il delitto di frode fiscale, dopo l'abrogazione della Legge 516 del 1982, trova la sua disciplina negli articoli 2 e seguenti del Decreto Legislativo numero 74 del 2000. Esso si configura quando taluno, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ed avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
È, altresì, sanzionata la condotta di chi emette fatture o documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l' evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
La ratio normativa
Ricercando la ratio della previsione normativa, il legislatore ha inteso tutelare l'interesse erariale alla integrale riscossione delle imposte dovute, anche in considerazione del fatto che il gettito derivante dalle imposte è diretto ad alimentare le risorse pubbliche da destinare ad obiettivi di carattere sociale.
Elemento materiale della frode fiscale
Elemento psicologico
Frode fiscale e truffa
Frode fiscale: giurisprudenza Cassazione
Di seguito una serie di massime della Cassazione sul reato di frode fiscale:
Cassazione penale n. 3761/2022
In riferimento al reato di cui all'art.2 d. Igs. 74/2000, va ricordato che lo stesso è integrato dalla mera indicazione, in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi fittizi, effettuata avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e finalizzata ad evadere le dette imposte: non è affatto necessario per l'integrazione della fattispecie che alla presentazione della dichiarazione recante tale fraudolenta indicazione faccia immediatamente seguito lo sfruttamento "economico" del falso credito Iva (mediante rimborso o mediante compensazione). Occorre quindi la consapevole indicazione degli elementi passivi documentati dalle fatture emesse per operazioni inesistenti nel precedente anno di imposta, in relazione alle quali non sussiste il diritto alla detrazione ai sensi dell'art. 19, d.P.R. n. 633 del 1973, che conduce alla logica conclusione della sussistenza del dolo. Per quanto attiene al dolo specifico di evasione in riferimento all'emissione delle fatture, avvenuta in precedenza, di cui all'art. 8 D.Igs. n. 74 del 2000 è stato osservato che l'elemento soggettivo del reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti è rappresentato dal dolo specifico di favorire l'evasione fiscale di terzi (Cfr. Sez. 3, n. 17525 del 17/03/2010, Mura, Rv. 246991 - 01), dolo che può peraltro coesistere anche con altre finalità.
Cassazione penale n. 12680/2020
Cassazione penale n. 37725/2014
Cassazione penale SS.UU. n. 1235/2010
Autore: Giovanna Molteni