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Anche in caso di compensazione delle spese processuali, la parte vittoriosa può esigere il rimborso del contributo unificato dalla parte soccombente

Trattandosi di obbligazione “ex lege”, è sottratto alla potestà del giudice di disporne la compensazione ovvero di liquidarne autonomamente l'ammontare


All'esitodi un giudizio, non sempre accade che il Giudice condanni alle spese giudizialila parte soccombente: ciò in deroga, seppur motivata, al noto principio della soccombenza reale o virtuale (quest'ultimasoggetta ad una astratta previsione, nei casi cessata materia del contendere,ad esempio) di cui all'art. 91 c.p.c..

Orbene,la ratio sottesa a tale “meccanismo”processuale, certamente volto a garantire la piena realizzazione del diritto didifesa costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) e del principio di matriceeuropea del “giusto processo” (art. 6 CEDU), è quella di consentire alla partele cui ragioni vengono sostanzialmente appurate e condivise dal Giudice di nondover subire i costi della stessa iniziativa giudiziale, avviata proprio acausa dello scorretto comportamento di controparte.

Siconsideri, che la condanna alle spese di giudizio può essere disposta dalGiudice anche d'ufficio, ovvero pur se difetti una esplicita richiesta in talsenso per conto della parte vittoriosa: ed infatti, ove il difensore diquest'ultima abbia omesso di produrre la nota spese, come previsto dall'art. 75disp. att. c.p.c. ai fini del controllo di congruità ed esattezza dellarichiesta e di conformità alle tariffe professionali, il Giudice vi provvede,comunque, d'ufficio sulla base degli atti di causa (in tale senso, cfr. Cass.Civ. sentenza n. 42/2012).

Tantoaccade, in disparte la previsione più estrema della condanna al risarcimentodel danno per lite temeraria, prevista dall'art. 96 c.p.c. nei casi di condotteprocessuali colpevolmente defatigatorie.

Manon sempre il Giudice, nel disporre la condanna alle spese, valutatele circostanze del giudizio ed il comportamento tenuto dalle parti, applica ilprincipio di soccombenza.

Si riscontra,invece, sempre più spesso, che all'esito del giudizio, il Giudice dichiari lacompensazione delle spese fra le parti, di talché ciascuna di esse è costrettaa sopportare i costi della propria difesa, nonostante sia risultata vittoriosa.

Ebbene, in tali casi, spesso sfugge che ilcontributo unificato, pagato dalla parte vittoriosa, può, comunque, essererichiesto da quest'ultima alla parte soccombente, anche ove essa non si siacostituita in giudizio.

Edinfatti, come si è, più volte, pronunciato, al riguardo, il Giudice diLegittimità, in base al chiaro tenore letterale dell'art. 13, comma 6 bis, D.P.R.n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 2 comma 35 bis lett. e) d.l. 13 agosto 2011 n. 138, nella versione integrata dallalegge di conversione 14 settembre 2011 n. 148, la parte soccombente è tenuta in ogni caso a rimborsare a quellavittoriosa il contributo unificato dalla stessa versato, venendo inconsiderazione una obbligazione “ex lege” sottratta alla potestà del giudice sull'an e sul quantum.

Tantovale, oltre che per il processo civile, anche per il processo amministrativo.

Inquest'ultimo caso, in particolare, il Consiglio di Stato ha espressamente affermatoche nel processo amministrativo la compensazionedelle spese di giudizio non può riguardare anche il contributo unificato, essendo esso oggetto di una obbligazione"ex lege" sottratta alla potestà del giudice, sia riguardo allapossibilità di disporne la compensazione, sia riguardo alla determinazionequantitativa del suo ammontare (sul punto, Consiglio di Stato, sez. III, sent. n.1160 del 13/03/2014).

Insomma,salva l'ipotesi dell'appello della pronuncia del Giudice in parte qua, relativamente al capitolo “spese”, la ripetibilitàdel contributo unificato versato dalla parte vittoriosa resta, seppur una magraconsolazione, certamente un credito da far valere!

Avv. Stefania D'Amato

Cultore di materia presso l'Università del Salento

Data: 11/06/2015 20:00:00
Autore: Avv. Stefania D'Amato