L'accesso su proprietà altrui per lavori
Art. 843 c.c. In quali situazioni è consentito l'accesso al fondo altrui per lavori. La valutazione del requisito della necessità.
di Lucia Izzo - Allo scopo di provvedere alla manutenzione del proprio edificio abitativo può rendersi necessario l'accesso all'altrui proprietà.
La situazione rappresenta un chiaro esempio del principio secondo cui la tutela piena ed esclusiva della proprietà privata non possa essere tale da provocare un pregiudizio alla esigenze della collettività.
Infatti, è costante il verificarsi nella prassi di episodi tipici come il dover installare, su fondo del vicino o di chi abita al piano terra di un edificio, ponteggi e impalcature necessarie per il rifacimento della facciata oppure, altro caso frequente in caso di edifici aderenti e di differenza altezza, il doversi appoggiare sul lastrico solare del vicino per agire su lato dell'edificio in parte contiguo.
Il Codice civile prevede queste eventualità in quanto all'art. 843 (Accesso al fondo) precisa che "il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune".
Il secondo comma dell'art. 843 c.c. aggiunge poi che "se l'accesso cagiona danno, è dovuta un'adeguata indennità".
L'accesso non è quindi concesso in maniera automatica e, laddove il proprietario non lo consenta, sarà possibile rivolgersi all'autorità giudiziaria per verificare la liceità dell'accesso e la sussistenza del requisito della necessità.
La Cassazione ha chiarito che occorrerà "accertare se la soluzione prescelta (accesso e passaggio per un determinato fondo altrui) sia l'unica possibile o, tra più soluzioni, sia quella che consente il raggiungimento dello scopo (riparazione o costruzione) con minor sacrificio sia di chi chiede il passaggio, sia del proprietario del fondo che deve subirlo" (Cass. civ., n. 1801/2007).
Sarà il giudice di merito a valutare la situazione dei luoghi per verificare se il richiedente possa procurarsi il passaggio aliunde "con disagi e costi quanto meno pari a quelli che subirebbe il proprietario del fondo che dovrebbe subire il passaggio stesso" ed in caso affermativo dovrà ritenersi escluso il requisito della necessità e negato l'accesso.
In caso di concessione dell'accesso, resta fermo l'obbligo del vicino di ripristinare lo stato originario dei luoghi al termine dei lavori.
Lucia Izzo
Data: 24/06/2015 09:00:00Autore: Lucia Izzo