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Indennità di mobilità per i lavoratori a domicilio

La Cassazione 4192/2002 ha affermato che il lavoratore a domicilio che resti disoccupato a causa di licenziamento per riduzione del personale o per cessazione dell'attività dell'azienda, ha diritto a chiedere l'indennità per mobilità


La Corte di Cassazione, con sentenza n. 4192 del 23 marzo scorso, ha affermato che il lavoratore a domicilio che resti disoccupato a causa di licenziamento per riduzione del personale o per cessazione dell'attività dell'azienda da cui dipende, ha diritto a chiedere l'indennità per mobilità ai sensi dell'art. 7 L. 223/81.
Tale beneficio potrà essere accordato, a norma dell'art. 16 della medesima legge, allorchè il lavoratore dimostri di essere alle dipendenze dell'azienda da almeno dodici mesi con un contratto di lavoro a carattere continuativo o comunque non a tempo determinato.

Data: 11/05/2002
Autore: Roberto Cataldi