Il nuovo atto di precetto dopo il decreto "anti credit crunch". In allegato la guida aggiornata e il fac-simile
diMarina Crisafi - Trale diverse novità contenute nel decretoc.d. “anti credit crunch” approvato dal Governo il 23 giugno scorso chevanno ad incidere, ancora una volta, sulla procedura esecutiva, con l'obiettivoultimo di accorciare i tempi del recupero dei crediti, evitando al contempo, l'aggravamentodelle situazioni di crisi (leggi: “Governo:ok al “pacchetto banche”. Ecco le novità sulle procedure concorsuali”),rileva anche la modifica alla formuladell'atto di precetto che si arricchisce di una nuova dicitura.
La riforma, infatti (ex art. 13), va anovellare il 2° comma dell'art. 480 c.p.c., dedicato alla “forma del precetto”,prevedendo un nuovo adempimento formale peril creditore, il quale è tenuto ad avvertireil debitore che può concludere con i creditori un accordo di composizione della crisi o proporre un “piano del consumatore”, con l'ausiliodi un “organismo di composizione dellacrisi o di un professionista nominato dal giudice”.
Sitratta, com'è evidente, di una previsione concepita sia a vantaggio del debitore, che potrà cercare di porre rimedio, come recita la nuova disposizione “alla situazione di sovraindebitamento”,potendo trovare una soluzione che gli consenta di pagare i propri debiti, sia a vantaggio del creditore che, grazieall'aiuto di un professionista o di un organismo ad hoc, ha maggiori possibilità di vedere soddisfatte le proprie istanze.
Il nuovoavvertimento, pertanto, dovrà essereobbligatoriamente inserito dal creditore all'interno dell'atto, unitamenteagli altri previsti dall'art. 480 c.p.c. (indicazione delle parti, data dinotifica del titolo, se è fatta separatamente, trascrizione integrale serichiesta dalla legge, dichiarazione di residenza o elezione domicilio dell'istantenel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione).
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Data: 29/06/2015 21:35:00Autore: Marina Crisafi