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La cessione del credito

La cessione del credito è un accordo con cui il creditore trasferisce ad altro soggetto il suo credito. La relativa disciplina è dettata dall’art. 1260 c.c.


Cos'è la cessione del credito

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La cessione del credito è un contratto a causa variabile, stipulato per raggiungere i fini più disparati.

Con esso, ogni creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito a terzi il suo credito anche senza il consenso del debitore, purché il credito stesso non abbia carattere strettamente personale e il trasferimento non sia vietato dalla legge.

La cedibilità del credito può tuttavia essere esclusa se le parti si siano accordate in tal senso, sebbene tale esclusione non può essere opposta al cessionario, a meno che non si dimostra che questi la conosceva al tempo della cessione.

Cessione del credito: forma del contratto

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Si tratta di un contratto di trasferimento tra l'originario creditore, detto cedente, e un terzo acquirente del/i credito/i detto cessionario. Non è necessario, come da norma di legge, il consenso del debitore ceduto, in quanto è per lui indifferente il soggetto nei cui confronti effettuare il pagamento.

Non ci sono particolari limitazioni al trasferimento di un credito ma è necessario che il cedente sia effettivamente titolare del diritto che intende trasferire. Non possono essere oggetto di cessione i diritti di carattere strettamente personali come i crediti alimentari e quelli indicati dall'art. 1261 c.c..

La cessione non richiede particolari formalità o requisiti di forma, a meno che non siano giustificati dal negozio sottostante il contratto.

La notifica della cessione del credito

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Si richiede, tuttavia, che la cessione del credito vada notificata al debitore per renderlo edotto dell'avvenuto trasferimento: la cessione ha effetto nei confronti del ceduto solo quando questi l'ha accettata o quando gli è stata notificata (art. 1264 cc.), tuttavia, anche prima della notificazione, il debitore che paga al cedente non è liberato, se il cessionario prova che il debitore medesimo era a conoscenza dell'avvenuta cessione.

Se il debitore in buona fede paga il cedente, prima che sia venuto a conoscenza della cessione, è comunque liberato dall'obbligazione (non è onerato a verificare che il creditore sia realmente tale), ma è altresì liberato se paga al cessionario ancor prima di ricevere la notifica perché ha avuto aliunde conoscenza della cessione.

Si noti che la notifica della cessione del credito ha valore anche verso i terzi.

Cessione del credito: come funziona

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Una volta stipulato il contratto di cessione del credito, il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso; se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti (art. 1262 c.c.).

Al cessionario si trasferisce il credito con tutti i diritti che spettavano al titolare originario, come privilegi, garanzie personali e reali e altri accessori (art. 1263 c.c.), ma allo stesso tempo il debitore ceduto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva opporre al debitore.

Siccome al cessionario possono trasmettersi anche i rischi correlati all'originaria obbligazione (ad es. l'inesistenza del credito), il codice civile, all'art. 1265 c.c., prevede che, in caso di cessione a titolo oneroso, il cedente sia tenuto a garantire l'esistenza del credito al tempo della cessione. La garanzia può essere esclusa per patto, ma il cedente resta sempre obbligato per il fatto proprio.

Se, invece, la cessione è a titolo gratuito, la garanzia è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per l'evizione.

In ogni caso, sono inefficaci i patti diretti ad aggravare la responsabilità del cedente.

Cessione pro soluto

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Si distinguono due tipi di cessione del credito: la cessione pro soluto e la cessione pro solvendo.

La cessione pro soluto è una cessione in cui il cedente si "limita" a garantire l'esistenza del credito al momento della cessione e l'inesistenza di cause di nullità, annullabilità o altri vizi che possano far venir meno il credito.

Cessione pro solvendo

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La cessione pro solvendo, invece, è la cessione con cui il cedente garantisce non solo l'esistenza del credito, ma anche la solvenza del debitore.

In tal caso, se il debitore non paga, il creditore cedente dovrà corrispondere al cessionario gli interessi, rimborsare le spese della cessione e quelle che costui abbia sopportato per escutere il debitore e risarcire l'eventuale danno. Questa garanzia cessa se la mancata realizzazione del credito per insolvenza del debitore è dipesa da negligenza del cessionario nell'iniziare o proseguire le istanze contro il debitore stesso (art. 1267 c.c.).

Data: 19/10/2020 05:00:00
Autore: Lucia Izzo