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Il trasferimento immobiliare tra coniugi non si salva dalla revocatoria fallimentare

La Cassazione spiega come va compiuta la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio ai fini dell'art. 64 legge fallimentare


Avv. Gabriele Mercanti

Continua l'"ecatombe" dei trasferimenti immobiliari "sospetti" sotto la pesante scure dell'azione revocatoria (1), nel caso di specie fallimentare ex art. 64 Legge Fallimentare ad opera della Sentenza della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione n. 13087 depositata in data 24 giugno 2015.

A nulla è valsa, infatti, la circostanza che il trasferimento "incriminato" fosse stato effettuato dal marito alla moglie in occasione della crisi coniugale sfociata nella separazione consensuale.

La necessità di trovare un complessivo accordo patrimoniale tra i coniugi, indispensabile al fine di addivenire ad una separazione consensuale tra i medesimi, e una fiscalità indiretta di estremo favore (2), beneficio non da poco in un momento storico in cui il mattone non gode certo di benevole simpatie da parte del Legislatore, inducono sovente le parti ad inserire nella loro regolamentazione pattizia anche il trasferimento di cespiti.

Così, infatti, era avvenuto nel caso finito avanti al Tribunale di Reggio Calabria nel quale la Curatela Fallimentare aveva chiesto la declaratoria di inefficacia ex art. 64 Legge Fallimentare di una trasferimento a titolo gratuito effettuato dal marito alla moglie ed avente ad oggetto l'unico immobile di sua proprietà in occasione della loro separazione personale.

Sia in primo grado sia avanti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria le ragioni fallimentari trovavano pieno accoglimento, da cui il ricorso per Cassazione da parte della moglie la quale contestava la natura gratuita del trasferimento a suo favore. A suo dire, infatti, esso era stato effettuato non certo per liberalità, bensì al fine di estinguere ogni di lei pretesa patrimoniale avverso il marito nonché per esonerare lo stesso dalle spese di mantenimento della prole.

Per il S.C. le argomentazioni non reggono e non tanto perché dall'istruttoria di merito non era emerso in modo chiaro che il marito fosse stato - grazie al trasferimento immobiliare in questione - esonerato dagli oneri di mantenimento della prole, ma perchéla valutazione di gratuità od onerosità di un negozio ai fini dell'art. 64 legge fall. deve essere compiuta con riguardo alla causa, e non già ai motivi dello stesso, con la conseguenza che deve escludersi che atti a titolo gratuito siano quelli, e solo quelli, posti in essere per spirito di liberalità”. Proseguono, allora, gli Ermellini, che è sufficiente affinchè scatti la tagliola fallimentare che si tratti di contratto a titolo gratuito nel quale “una sola parte riceve e l'altra, sola, sopporta un sacrificio, unica essendo l'attribuzione patrimoniale”.

Arrivava così la conferma del verdetto di merito e, per l'effetto, dell'inefficacia del trasferimento immobiliare.

Avv. Gabriele Mercanti - Foro di Brescia - avv.gabrielemercanti@gmail.com

www.avvocatogabrielemercanti.it

(1) Proprio in questi giorni il D.L. n. 83/2015, introducendo il nuovo art. 2929 bis c.c. al fine di rendere ancora più precari i trasferimenti immobiliari gratuiti avverso le contestazioni creditorie, ha costituito l'ennesima prova di acrimonia da parte del nostro Ordinamento nei confronti della contrattazione immobiliare.

(2) Cfr. su tutte la Circolare A.E. n. 2/E del 21 febbraio 2014.

Data: 06/07/2015 11:00:00
Autore: Avv. Gabriele Mercanti