Separazione dei beni del defunto da quelli dell'erede
In materia di successione ereditaria, stante il principio “semel eres semper eres”, bisogna provvedere agli interessi ipoteticamente confliggenti dei creditori della massa ereditaria e dei creditori dell'erede. Infatti, i primi potrebbero trarre nocumento dalla confusione dei patrimoni, che è il primo effetto della accettazione non beneficiata, l'erede potrebbe non essere portatore di altro, se non di nuovi creditori, interessati solo ad ottenere soddisfazione sui beni sopravvenienti in forza della apertura della successione. Perciò i due rimedi che impediscono l'effetto della confusione, separazione e accettazione beneficata, possono essere richiesti entro lo stesso termine trimestrale, almeno nel caso di chiamato che è nel possesso dei beni.
Interessati a non far confondere i patrimoni sono sia i creditori dell'eredità sia i legatari, nonché, anche l'erede che trae potenzialmente danno dall'effetto della confusione, ove egli sia anche creditore dell'eredità, in detto caso ove accettasse puramente e semplicemente, si verificherebbe per confusione l'estinzione, parziale ove gli eredi siano più.
Ciascun creditore della massa deve decidere se chiedere o meno la separazione, non giovando la richiesta effettuata se non ai creditori e legatari che vi hanno fatto ricorso, diversamente da quanto avviene per il beneficio d'inventario, che anche se richiesto da un solo erede, giova a tutti.
Perciò nei rapporti tra creditori separatisti e non, valgono i seguenti rapporti:
I separatisti hanno diritto di soddisfarsi sui beni separati;
I non separatisti, ove parte del patrimonio non sia stato separato, conseguono il valore dei beni non separati in aggiunta.
Una particolare ipotesi di separazione è quella chiesta dai titolari dei crediti sorti nel tempo tra apertura della successione e l'accettazione del chiamato o dei creditori del curatore dell'eredità giacente. Impedisce inoltre la separazione il fallimento dell'imprenditore defunto (art. 10 L. fallimentare). Va inoltre ricordato l' art.524 c.c. che per proteggere i creditore dell'erede che abbia rinunciato ad una eredità, autorizza questi ultimi a farsi autorizzare ad accettare in nome e luogo del rinunciante, la cui rinunzia non perde però il proprio effetto.
Il tema del presente articolo è esaminare un caso del tutto particolare, cui bisogna premettere che le considerazioni sopra svolte in tema di accettazione di eredità non valgono per l'accettazione del legato. Infatti le due forme di successione, accettazione della eredità e legato, si differenziano , in quanto, erede e legatario assumono due posizioni diverse, ciò che avviene per l'erede, cioè la confusione dei patrimoni ha effetti potenzialmente nocivi sconosciuti per il legatario il quale succede a titolo particolare e può conoscere solo oneri nell'ordine del valore del legato mai superiori ad esso.
Ciò non toglie che, specie nel caso di beni immobili, una sua accettazione sia auspicabile, in quanto attraverso la trascrizione si rende la situazione proprietaria comprensibile ai terzi.
Partendo da tale situazione, cosa deve dedursi ogni volta che ci si trovi a decidere dei rimedi adottabili allorquando il defunto abbia disposto una successione di chiamati?
Si può verificare una summa divisio tra eredi che oltre alla chiamata successiva già fossero eredi ed invece soggetti che sono solo oggi chiamati alla successione! Costoro si troveranno ad essere solo in un secondo momento coinvolti, e perciò, non aventi diritto ai rimedi sopra descritti. Va però osservato che il termine sopracitato dei tre mesi per accettare vale solo per i chiamati che sono nel possesso dei beni. Quindi l'erede di cui stiamo parlando, che, solo in sede di vocazioni successive si trova a dover considerare se accettare o meno, non sarà nel possesso dei beni ereditari e quindi potrà accettare anche col beneficio d'inventario.
Venendo a qualche cenno in materia riferito al diritto tedesco, valgono le presenti osservazioni:
Il diritto tedesco conosce da sempre il certificato ereditario, solo di recente entrato nell'esperienza giuridica italiana, almeno per ciò che accade nelle vecchie province ( intendendo con ciò le province anteriori alla prima guerra mondiale )
Detto nuovo istituto contribuisce a combattere la fattispecie dell' erede apparente.
Non possiamo però cogliere tutti i vantaggi che sono dovuti ad un ordinamento, quale quello tedesco, che si vanta di trarre origine dalla esperienza romanistica, senza però chiudersi a riccio di fronte alle esigenze della società che cambia; vogliamo qui alludere ai contratti matrimoniali ed ereditari, al cui proposito va anche discusso il tema della possibile contrarietà di tali istituti, per tutti i connazionali che, lavorando in Germania, vi abbiano fatto ricorso, infatti a norma della legge locale essi possono regolare ogni aspetto della vita di coppia, nonché della successione, per quanto esistente al momento del contratto.
Il presente contributo è opera di Giuseppe Titone, praticante procuratore, e per la parte di diritto tedesco del Notaio Adriano Casini, in pensione, oggi Avvocato. I suddetti hanno uno studio in Monaco di Baviera, specializzato in diritto civile e commerciale.
Not. Adriano Casini : notaio.casini@libero.it 3497680072
Dr. Giuseppe Titone: giutitone90@gmail.com 3285570889
Data: 13/07/2015 14:00:00Autore: Dott. Giuseppe Titone