Il nuovo articolo 2929 bis c.c. e l'azione revocatoria
Con il Decreto Legge n.83 del 27 giugno 2015, che ha ad oggetto l'introduzione di misureurgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e diorganizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, nelcodice civile è stato inserito l'art. 2929 bis, rubricato“Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito”, il quale, nei fatti, introduce nelnostro ordinamento una sorta di “revocatoria di legge”e può essere applicato alle procedure avviate dopo l'entrata invigore del decreto.
La previsionedell'art. 2929 bis c.c.
Il nuovo articolo prevede che i beni immobili e i beni mobili registratipossono essere oggetto di esecuzione forzata anche se sottoposti avincolo di indisponibilità o se oggetto di alienazione a titologratuito, sempre che il vincolo o l'alienazione siano successiviall'insorgere del credito e purché il pignoramento venga effettuatoentro un anno dalla trascrizione del vincolo o dell'alienazione.
In caso di alienazione atitolo gratuito, l'espropriazione potrà essere effettuata anchedirettamente nei confronti del terzo acquirente.
In sostanza, con il nuovostrumento il creditore non dovrà più attendere l'emanazione diuna sentenza dichiarativa di inefficacia dell'atto compiuto in suodanno dal debitore, la cui mala fede diviene presunta.
Atti di disposizioneoggetto della previsione
Il vincolo diindisponibilità cui si riferisce l'art. 2929 bis c.c. può essereapposto attraverso, ad esempio, la costituzione di un fondopatrimoniale, la costituzione del trust, la costituzionedi un patrimonio societario separato.
La nuova disposizione fapoi riferimento all'alienazione a titolo gratuito, ovverosia a quellaavvenuta attraverso atti di donazione.
Applicabilità dellanuova previsione
Laprevisione introdotta dal D.L. n. 83/2015 si applica, oltre che aicreditori che promuovano l'esecuzione forzata, anche ai creditorianteriori che intervengano nell'esecuzione forzata promossa da altrientro un anno dalla trascrizione del vincolo o dell'alienazione.
I rapporti conl'azione revocatoria
Primadell'introduzione dell'art. 2929 bis nel codice civile, l'unicostrumento che tutelava i creditori lesi da atti posti in essere daidebitori al fine di sottrarre beni in loro possesso dall'esecuzioneforzata e inficiare, quindi, gli elementi di garanzia patrimonialeera l'azione revocatoria.
Insostanza, con l'azione revocatoria il creditore poteva solo agirein giudizio per far valere i propri diritti e ottenere ladichiarazione di inefficacia nei suoi confronti degli atti didisposizione patrimoniale posti in essere in suo danno.
Ciòin presenza di un pregiudizio arrecato da un atto dispositivo deldebitore alle ragioni del creditore, della consapevolezza da partedel debitore di ledere gli interessi del creditore e, in caso dipregiudizio posto in essere attraverso un atto a titolo oneroso,della conoscenza del pregiudizio da parte del terzo.
Oggiinvece, pur permanendo in capo al creditore la possibilità diricorrere all'azione revocatoria, essa non è più indispensabile nelprimo anno dalla trascrizione del vincolo o dell'alienazione el'emanazione di una sentenza dichiarativa di inefficacia dell'attodispositivo non costituisce più l'unico strumento per consentire latutela delle ragioni creditorie.
Solodecorso tale termine, il vecchio strumento rimarrà l'unico del qualei creditori potranno avvalersi.
Le conseguenzepratiche del nuovo art. 2929 bis c.c.
Leconseguenze pratiche che il nuovo art. 2929 bis del codicecivile porta con sé sono di certo degne di particolare nota.
Aldi là dell'evidente incremento di tutela che comporta in favoredelle garanzie patrimoniali dei creditori, la nuova disposizioneincide negativamente sul diritto di difesa del debitore, ilquale potrà tutelarsi dall'espropriazione solo attraversol'opposizione all'esecuzione.
Ciòdetermina, a differenza di quanto avviene in caso di esperimentodell'azione revocatoria, che le spese processualiper l'accertamento della buona fede del debitore dovranno essereanticipate da quest'ultimo e, soprattutto, il rischio chel'immobile eventualmente oggetto di disposizione venga vendutoall'asta o debba essere abbandonato dal debitore già nelle more delgiudizio di opposizione.
Autore: Valeria Zeppilli