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GLI ECO-DELITTI introdotti nel Codice Penale con Legge 68/2015

Una legge che colma una lacuna normativa sulla tutela ambientale in ambito penale


Abogado Francesca Servadei
Studio Legale Servadei
Corso Giacomo Matteotti 49 - Albano Laziale (Roma)
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Con la Legge 22 maggio 2015, numero 68 “Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente” è stata colmata la lacuna normativa relativa alla tutela ambientale in ambito penale; infatti tale Legge ha modificato il Codice Penale introducendo il Titolo VI-bis del Libro II, rubricato “Dei delitti contro l'ambiente”. Tale corpo normativo si ricollega alla Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008, concernente la tutela dell'ambiente mediante il diritto penale; infatti proprio nell'articolo 5 della citata Direttiva si legge che le attività volte a danneggiare l'ambiente necessitano di sanzioni penali dissuasive; il tenore di tale concetto è stato rafforzato dalla sentenza del 13 settembre del 2013- causa C-176/03, Commissione c/Consiglio- pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha statuito che la tutela ambientale è uno degli obiettivi principali della Comunità Europea ai sensi degli articolo 2 e 3 del Trattato della Comunità Europea e quindi gli articoli 174-176 ne costituiscono l'ambito normativo entro il quale la politica comunitaria in materia ambientale deve conformarsi. Il tenore edittale della neointrodotta normativa sfugge a quanto statuito dell'articolo 131 bis del Codice Penale collocando tali fattispecie nel novero dei reati più gravi, salvo per quanto previsto ai sensi dell'articolo 452 septies, “Impedimento del controllo” dall' articolo 452 terdecies del Codice Penale rubricato “Omessa bonifica .

La citata Legge introduce, in ambito ambientale, l'incriminazione di danno e di pericolo concreto, apporta modifiche nelle contravvenzioni ambientali per quanto riguarda il regime sanzionatorio, ma non solo, amplia l'applicazione di misure riparatorie e ripristinatorie, inoltre introduce, con l'articolo 452- novies c.p. l'aggravante soggettiva comune ad affetto speciale, la quale dà vita ad una nuova tipologia di dolo, il dolo specifico ambientale, inoltre prevede il cosiddetto reato-sbarramento di cui all'articolo 547-septies Codice Penale. Tale Legge mette a disposizione dell'Autorità Giudicante importanti strumenti sanzionatori, quali per esempio il ripristino obbligatorio dello stato dei luoghi per tutti i reati ambientali e, dalla lettura del combinato disposto dell'articolo 318 bis, 318 ter, 318 quater, 318 sexsies e 318 septies della L. 68/2015 , prevede una causa di estinzione del reato contravvenzionale nel caso in cui il soggetto agente adempia, entro un termine fissato e prorogato solo una volta per un periodo non superiore a sei mesi, a quanto prescrittogli dall'Autorità di vigilanza al momento dell'accertamento del fatto congiuntamente al pagamento di una somma pari ad 1/4 del massimo previsto per l'ammenda.

L'articolo che apre il neointrodotto Titolo VI- bis, “Dei delitti contro l'ambiente”, è l'articolo 452- bis, Codice Penale rubricato Inquinamento ambientale, il quale presenta un duplice aspetto, quello della illiceità e della offensività concreta del comportamento ambientale; per quel che riguarda il primo aspetto ciò implica che quanto realizzato sia effettuato in modo abusivo a danno di acque, aria, porzioni di esse, del suolo ovvero del sottosuolo, ovvero l'attività abusiva sia a danno di un ecosistema, della biodiversità, della flora e della fauna, ossia il Legislatore fa riferimento sostanzialmente all'ecosistema; per tale condotta se diretta ad aree protette, che siano naturali , sottoposte a vincoli architettonici, paesaggistici, o storici, ovvero nel caso in cui dalla condotta derivi danno ad animali ovvero a specie protette, è prevista un'aggravante consistente nell'aumento della pena. L'inciso abusivamente, che si legge nell'articolo in esame, implica che l'illecito fa riferimento a quei comportamenti che si traducono nello sviluppo della inosservanza di cautele stabilite in sede amministrativa e sanzionate autonomamente da altre norme incriminatici; da ciò però non si deve ascrivere all'illiceità del fatto- abusivamente- una indeterminatezza, in quanto la clausola di abusività non è altro che un elemento normativo analiticamente descritto. Per quanto invece riguarda il secondo aspetto, cioè l'offensività concreta, essa si riferisce alla compromissione ed al deterioramento significativi e misurabili; i menzionati concetti riprendono non solo la definizione di danno ambientale indicata ai sensi dell'articolo 300 del Codice dell'Ambiente, ma anche la nozione comunitaria di danno ambientale indicata nella Direttiva 2004/35/CE.

L'inciso misurabili implica una comparazione tra lo stato dei luoghi derivante dall'azione penalmente rilevante e quella a posteriori consentendo contestualmente quindi la descrizione dell'evento ed il metodo da seguire per l'accertamento ed inoltre richiama la quantificazione nonché la gradazione di danno ambientale così come menzionata nell'articolo 18 della Legge 8 luglio 1986, numero 349.

Per quanto riguarda il regime sanzionatorio , il Legislatore nel I comma ha previsto la pena della reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 ad € 100.000,00; mentre nel caso in cui la condotta abusiva sia volta a determinate aree ovvero a determinata fauna è previsto un aumento della pena; in tal contesto opera il meccanismo previsto ai sensi dell'articolo 64 del Codice Penale, prevedendo quindi l'aumento della pena fino ad 1/3.

Trattasi di un reato a forma libera, perciò la consumazione dello stesso può avvenire in molteplici modalità, come per esempio immissioni di sostanze chimiche, OGM, materiali radioattivi ovvero in qualsiasi attività volta a provocare un cambiamento, in senso peggiorativo, dell'equilibrio ambientale; inoltre è lecito osservare che l'inquinamento può essere cagionato non solo mediante condotte attive, ma anche con condotte omissive, come per esempio, il mancato impedimento dell'evento dannoso da parte di coloro che, in virtù della materia ambientale, è tenuto a far si che vengano rispettati obblighi di salvaguardia nei confronti di un fatto inquinante dannoso ovvero pericoloso.

L'articolo 452-ter del Codice Penale , rubricato Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale prevede diversi regimi sanzionatori a seconda che dalla condotta descritta ai sensi dell' articolo 452-bis c.p. derivi una lesione, una lesione gravissima ovvero la morte; trattasi di reato aggravato dall'evento prevedendo quindi una enumerazione di pene graduate a seconda della gravità delle conseguenze e sanzionando fatti punibili a titolo di lesioni o di omicidio. In tale norma si evince che l'elemento psicologico del reato, rappresentato dalla consapevole compromissione significativa dell'aria, delle acque, del suolo o del sottosuolo, a prescindere dalla dimensione della stessa, si ravvisa nel dolo eventuale, ossia le conseguenze della condotta non sono solamente prevedibili in concreto, ma anche previste ed accettate dal soggetto agente.

Il regime sanzionatorio di cui all'articolo in esame comporta:1) per lesione la pena della reclusione da 2 anni e 6 mesi a 7 anni; 2) per lesione grave la pena della reclusione da 3 ad 8 anni; 3) per lesione gravissima la pena della reclusione da 4 a 9 anni; 4) se ne deriva la morte la pena della reclusione da 5 a 10 anni; 5) nel caso in cui ne derivi la morte di una o più persone ovvero la lesione di una o più persone, si applica, secondo il dettato normativo “ la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

L'articolo 452-quater del Codice Penale , rubricato “Disastro ambientale” è ricondotto allo scherma normativo del cosiddetto disastro innominato di cui all'articolo 434 del Codice Penale, rubricato “ Crollo di costruzione o altri disastri dolosi; trattasi di una condotta integrata da un macroevento comprendente non soltanto disastrosi avvenimenti di immediata evidenza realizzata, occorsi in uno strettissimo arco temporale, ma anche avvenimenti a rilasci prolungato, che secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, Sez, IV, 17 maggio 2006, num. 4675, cagionano quella compromissione delle caratteristiche della sicurezza, salute e tutela e di ulteriori valori della persona diretti a confermare l'esistenza della lesione della pubblica sicurezza.

Ancor prima della Legge 68/2015 che ha introdotto il Titolo VI bis “Dei delitti contro l'ambiente” la V Sezione della Suprema Corte,con sentenza dell'11 ottobre 2006 num. 40330 aveva affrontato la configurabilità del disastro ambientale colposo, statuendo che l'evento di danno ovvero di pericolo per l'incolumità sia straordinariamente grave e complesso, ma non nel senso di eccezionalmente immane essendo necessario e sufficiente che il nocumento abbia un carattere di prorompente diffusione che esponga a pericolo collettivamente un numero indeterminato di persone e che la grande dimensione dell'evento desti un senso di allarme, sicchè non è richiesto che il fatto abbia direttamente prodotto collettivamente la morte o lesioni alle persone, potendo pure colpire cose, purchè dalla rovina di queste effettivamente insorga un pericolo grave per la salute collettiva.

Inoltre gli Ermellini di Piazza Cavuor riferendosi alla condotta di disastro ambientale, anticipando la normativa introdotta nel maggio del 2015, hanno affermato che, per la singolare struttura dell'articolo 434 del codice Penale, il disastro ambientale innominato è configurabile quale delitto a consumazione anticipata, perché la realizzazione del mero pericolo concreto del disastro è idonea a consumare il reato mentre il verificarsi dell'evento funge da circostanza aggravante; il dolo è intenzionale rispetto all'evento di disastro ed eventuale rispetto al pericolo per la pubblica incolumità; mentre per la configurabilità dell'ipotesi colposa è necessario che l'evento si verifichi, diversamente dall'ipotesi dolosa nella quale la soglia per integrare il reato è anticipata al momento in cui sorge il pericolo per la pubblica incolumità e, qualora il disastro si verifichi, risulterà appunto integrata la fattispecie aggravata prevista dal secondo comma dello steso articolo 434 del codice penale, Sez. V, del 5 maggio 2011 num. 36626.

L'articolo in esame si apre con una clausola di salvaguardia, “ Fuori dai casi previsti dall'articolo 434 (…)”in virtù de quale il Legislatore ha voluto tenere separati la fattispecie di disastro ambientale da quello di Crollo di costrizioni o altri disastri dolosi; inoltre l'organo legislativo ha voluto richiamate in modo disgiuntivo l'elemento dimensionale e quello offensivo; ciò emerge dall'uso, nel II comma dell'inciso alternativamente; una particolare attenzione deve essere rivolta all'inciso alterazione irreversibile , il quale implica un ripristino del luogo in un tempo assai lungo.

Per quanto concerne il regime sanzionatorio la pena della reclusione prevista è quella da 5 anni fino a 15 anni e come per la fattispecie dei Inquinamento ambientale anche per Diastro ambientale è previsto un aggravamento di pena di 1/3 laddove la condotta cagioni danni a siti protetti ovvero sottoposti a vincoli paesaggistici, artistici, archeologici ovvero in danno di animali o specie protette; altro aspetto tangente con l'articolo 452 bis del codice penale è l'elemento psicologi; infatti in entrambi i reati si configura il dolo eventuale.

L'articolo 452 quinquies del Codice Penale, rubricato “Delitti colposi contro l'ambiente” configura ipotese colpose di cui all'articolo 452 bis e quater del Codice Penale ravvedendo quindi una riduzione di pena sino ad un massimo di 2/3; analiticamente è lecito affermare che nel I comma del citato articolo la pena è diminuita da un 1/3 a 2/3 nel caso in cui inquinamento ambientale o disastro ambientale è cagionato per colpa, mentre laddove dalla condotta del soggetto agente derivi il pericolo di inquinamento o disastro ambientale la pena è ulteriormente diminuita di 1/3.

L'articolo 452 sexies del Codice Penale, rubricato “Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività” descrive una norma a più fattispecie, quali:la cessione, l'acquisto, la ricezione, l'importazione, l'esportazione, il procurare agli altri, il detenere in modo abusivo mentre per il disfare materiale ad alta radioattività il Legislatore ha previsto una condotta illegittima.

L'articolo citato si apre con una clausola di salvaguardia, prevedendo quindi la punibilià delle condotte nel caso in cui il fatto costituisca più grave reato. Il regime sanzionatorio previsto comporta , per le condotte di cui al I comma, la pena detentiva da 2 a 6 anni e con la multa da € 10.000,00 sino a € 50.000,00 mentre nel II comma è prevista un aggravante nel caso in cui da quanto realizzato nel I comma ne deriva il pericolo di compromissione ovvero di deterioramento delle acque, del suolo e del sottosuolo, a prescindere se trattai di vaste aree ovvero di aree più circoscritte, di un ecosistema, della biodiversità, della fauna, della flora. Il III ed ultimo comma prevede invece un aumento della pena sino alla metà nel caso in cui se dal traffico di materiale altamente radioattivo ne derivi pericolo per la vita, ovvero per l'incolumità delle persone. Trattandosi, come si è accennato, di una norma a più fattispecie è sufficiente che il soggetto agente ponga in essere anche una sola condotta di quelle ivi descritte e pertanto è da escludersi il concorso formale di reati nel caso in cui un unico fatto vada ad integrare contestualmente azioni tipiche alternative previste nell'articolo 452 sexies del Codice Penale, senza soluzione di continuità.

L'articolo 452 septies del Codice Penale, rubricato “Impedimento del controllo”, è una figura di reato che può qualificarsi, reato di sbarramento alla luce del quale viene punito chiunque neghi ovvero ostacoli l'accesso ai luoghi , ovvero modifichi in modo artificioso lo stato dei luoghi; trattasi di un reato a forma vincolata, il quale trova applicazione ogni qual volta vi sia un intralcio ad un campionamento ovvero ad una verifica ambientale. Il regime sanzionatorio prevede la pena della reclusione da 6 mesi sino a 3 anni pertanto, come già menzionato è possibile la previsione normativa di cui all'articolo 131 bis del Codice Penale (per approfondimento su tale norma PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO:articolo 131 bis del Codice Penale e modifiche al Codice di Procedura Penale- Abogado Francesca Servadei).

L'articolo 452 octies del Codice Penale, rubricato “Circostanze aggravanti” introduce circostanze aggravanti di tipo ambientali riferite al reato di cui all'articolo 416 c.p. ed articolo 416 bis ; in tal modo la volontà del Legislatore si traduce nel voler contrastare il fenomeno delle organizzazioni anche di stampo mafioso i cui profitti derivano dalla criminalità ambientale. Per quanto concerne il regime sanzionatorio il primo comma prevede un aumento della pena ex articolo 416 c.p. laddove l'attività l'Associazione a delinquere abbia come oggetto i reati previsti nel Titolo VI “Dei delitto contro l'ambiente”; un aumento è previsto anche nel caso in cui l'attività indicata dal citato Titolo sia svolta da Associazione di tipo mafioso anche straniere, ovvero attività finalizzata all'acquisto della gestione o del controllo di attività economiche, d concessioni, di autorizzazioni, di appalti ovvero di servizi pubblici in materia ambientale. Il III comma invece prevede che vi sia un aumento da 1/3 sino alla metà, del regime sanzionatorio indicato nel I e nel II comma laddove nelle dette associazioni fanno parte pubblici ufficiali, addetti ad un pubblico servizio che esercitano funzioni ovvero svolgono attività in materia ambientale.

L'articolo successivo, 452 novies del Codice Penale, rubricato “Aggravanti ambientali” prevede un aumento di pena nel caso in cui viene commesso un reato per eseguirne uno indicato nel Titolo VI ,”Delitti ontro l'ambiente”, ovvero quando un reato viene commesso per eseguirne uno indicato nel Decreto Legislativo 152/2006 ovvero da altra disposizione a tutela dell'ambiente.

L'articolo 452 decies del Codice Penale, rubricato “Ravvedimento operoso” implica una diminuzione di pena nel caso in cui l'autore del fatto contemplato nella prima parte del citato articolo si adoperi affinché l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dei luoghi; per le condotte citate il Legislatore ha previsto la diminuzione della pena dalla metà sino ai 2/3, mentre la diminuzione di 1/3 sino alla metà sono ascrivibili a colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Inoltre l'articolo seguita con un taglio prettamente processuale, prevedendo che, ad istanza dell'imputato, l'organo giudicante può disporre, prima dell'apertura della fase dibattimentale nel corso del processo di primo grado, la sospensione del processo per un periodo di 2 anni e comunque per un tempo adeguato ai fini dell'espletamento delle attività previste nel comma precedente, in tal caso la prescrizione del reato è sospesa.

L'articolo 452 undecies del Codice Penale, rubricato “Confisca” comporta che in caso di condanna ovvero in caso il cui l'agente patteggi per i reati di cui all'articolo 452 bis, 452 quater, 452 sexies, 452 septies e 452 octies sia sempre disposta la confisca di ciò che costituisce il prodotto ovvero il profitto del reato ovvero di quanto è servito al soggetto agente per la consumazione dei reati citati; il primo comma si chiude con una clausola di salvaguardia alla luce della quale sono esclusi dalla confisca ciò che è servito per la commissione del reato, ma appartiene a persona estranea dallo stesso. Nel II comma il Legislatore ha disposto la confisca per equivalente laddove non sia possibile quella relativa a quanto indicato nel comma precedente; a tal punto è necessario effettuare un parallelismo tra la confisca per equivalente ivi menzionata e quella indicata nel Codice Penale ai sensi dell'articolo 322 ter , Confisca, in virtù del quale è lecito osservare che mentre per i reati ambientali la confisca per equivalente sembrerebbe essere disposta a seguito di una ablazione diretta conclusa senza dar alcun esito e quindi provvedere alla confisca per equivalente, ai sensi dell'articolo 322 ter c.p. tale confisca sembrerebbe invece intervenire senza che venga dato all'agente la possibilità di “trasformare in peculio” quanto oggetto materiale della confisca, ipotesi queste che solo il tempo e soprattutto la prassi procedurale potrà trovare un effettivo riscontro. Inoltre la norma continua statuendo che i beni oggetto della confisca vengono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competenti e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi; con tale periodo il legislatore ha voluto riconoscere una destinazione vincolata ai beni confiscati, riconoscimento questo che ascrive alla confisca un ruolo risarcitorio e ripristinatorio anche alla luce di un orientamento della Corte Costituzionale, sentenza del 26 marzo 2015 num. 49 precedente all'introduzione del neointrodotto Titolo VI bis nel Codice Penale e quindi del relativo corpo normativo . L'articolo si chiude escludendo la confisca in virtù del comportamento posteriore alla consumazione dei reati, affermando che essa non è disposta laddove il soggetto agente, post factum, abbia provveduto in modo efficiente alla messa in sicurezza dei luoghi precedentemente compromessi e laddove sia necessario si sia attivato per la bonifica ed il ripristino dei luoghi stessi.

L'articolo 452 duodecies del Codice Penale, rubricato “Ripristino dello stato dei luoghi dispone che in caso di condanna avvero di l'Applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, relativamente ai delitti del Titolo VI bis, l'organo giudicante ordina il recupero e nel caso sia possibile il ripristino dei luoghi; tale realizzazione diretta nei confronti del condannato nonché dei soggetti di cui all'articolo 197 del Codice Penale e quindi, salvo lo Stato, gli enti forniti di personalità giuridica, le province ed i comuni, qualora sia pronunciata condanna per reato contro chi ne abbia la rappresentanza, l'amministrazione, o sia con essi in rapporto di dipendenza, e si tratti di reato che costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità rivestita dal colpevole,ovvero sia commesso nell'interesse della persona giuridica (…). Al II comma l'articolo rinvia, per il ripristino dello stato dei luoghi, le modalità contenute

nel Codice dell'Ambiente, facendo espressamente riferimento al Titolo II, parte VI del citato corpo normativo, quindi Decreto Legislativo 3/04/2006 num, 152.

Norma di chiusura del Titolo VI bis è l'articolo 452 terdecies del Codice Penale rubricato “Omessa bonifica” ; tale articolo si apre con una clausola di salvaguardia mediante la quale è esclusa l'applicabilità della fattispecie in esame nel caso in cui sia stato commesso un reato più grave. Il soggetto agente, nonostante la norma lo identifichi in chiunque, è colui che invece riveste una particolare qualità, ossia: colui che è obbligato per Legge in virtù di un ordine dell'autorità giudicante ovvero in virtù di un ordine emesso da una autorità pubblica. Il reato de quo si ascrive per non aver provveduto alla bonifica, al ripristino ovvero al recupero dello stato dei luoghi.. Il regime sanzionatorio previsto è quello della reclusione da 1 a 4 anni e dalla multa da € 20.000,00 ad € 80,000,00; anche in tal caso, come osservato per quanto riguarda l'articolo 452 septies del Codice Penale, rubricato “Impedimento del controllo”, è possibile applicare il disposto dell'articolo 131 bis c.p. purchè ne ricorrano i presupposti. qualora siaqiaqimnnjj ddfdlkl

Data: 27/07/2015 19:20:00
Autore: Abg. Francesca Servadei